Tassazione dividendi esteri: doppia imposizione e rimedi
Redazione
Un dividendo estero arriva sul conto già decurtato due volte: prima dalla ritenuta del Paese della società, poi dall’imposta italiana. Il fenomeno — la doppia imposizione — è in larga parte strutturale, ma conoscere i meccanismi consente di non pagare più del dovuto e, in alcuni casi, di recuperare una parte del prelievo estero.
Come si arriva al netto: il doppio prelievo
Per una persona fisica residente, i dividendi sono tassati con imposta sostitutiva del 26% (D.L. 66/2014), qualunque sia l’entità della partecipazione (Legge 205/2017 ha equiparato le partecipazioni qualificate). Sui dividendi esteri il 26% italiano si applica però al netto frontiera: l’importo che residua dopo la ritenuta del Paese d’origine (D.P.R. 600/1973 art. 27 c. 4-bis per gli intermediari; per i dividendi percepiti direttamente senza intermediario l’imposta sostitutiva è quella prevista dal TUIR art. 18).
Esempio con un dividendo USA di 1.000 € lordi, con aliquota convenzionale del 15% (Convenzione Italia–USA):
| Passaggio | Importo |
|---|---|
| Dividendo lordo | 1.000,00 € |
| Ritenuta USA 15% | −150,00 € |
| Netto frontiera | 850,00 € |
| Imposta italiana 26% su 850 € | −221,00 € |
| Netto percepito | 629,00 € |
Il prelievo complessivo è del 37,1%: sensibilmente più del 26% applicato a un dividendo italiano. Questo extra-costo strutturale va considerato nella scelta tra strumenti a distribuzione esteri e altre soluzioni.
La ritenuta estera dipende dal Paese (e dai moduli)
La ritenuta alla fonte applicata dal Paese estero varia, e spesso l’aliquota piena è superiore a quella prevista dalla convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni:
- Stati Uniti: aliquota convenzionale del 15%, applicata direttamente se il broker ha raccolto il modulo W-8BEN (la maggior parte dei broker lo richiede all’apertura). Senza W-8BEN la ritenuta sale al 30%.
- Svizzera: ritenuta piena del 35%; la convenzione prevede il 15%, e l’eccedenza del 20% è recuperabile solo con istanza di rimborso all’amministrazione fiscale svizzera.
- Altri Paesi UE applicano ritenute piene tipicamente tra il 12,8% e il 30%; dove la ritenuta subita eccede l’aliquota convenzionale, il recupero passa da procedure di rimborso estere, con tempi e costi da valutare rispetto agli importi.
Il 26% italiano si calcola sempre su quanto effettivamente residua dopo la ritenuta subita: se la ritenuta estera è più alta del dovuto convenzionale, la doppia imposizione aumenta finché non si ottiene il rimborso estero.
Il credito d’imposta: perché di regola non spetta
Per i redditi esteri il TUIR prevede un credito per le imposte pagate all’estero (TUIR art. 165), ma la norma richiede che il reddito concorra al reddito complessivo IRPEF. I dividendi tassati con imposta sostitutiva del 26% non vi concorrono: per prassi dell’Agenzia delle Entrate il credito, quindi, non spetta.
Un orientamento giurisprudenziale ha aperto uno spiraglio: la Cassazione, sent. 25698/2022 ha riconosciuto il credito quando la convenzione applicabile (nel caso, quella con gli USA) consente la deduzione dell’imposta estera anche per redditi assoggettati a imposizione sostitutiva. Chi intende avvalersene deve considerare che si tratta di una posizione ancora dibattuta, da valutare con un professionista, tipicamente in sede di istanza di rimborso.
Amministrato o dichiarativo: cosa cambia
- In regime amministrato l’intermediario applica il 26% sul netto frontiera alla fonte: il dividendo arriva già netto e non c’è nulla da dichiarare.
- In regime dichiarativo (broker estero senza sostituto) i dividendi esteri vanno indicati nel Quadro RM, sezione V, con imposta sostitutiva del 26% sul netto frontiera versata dal contribuente. Si aggiunge il monitoraggio nel Quadro RW. Le differenze generali tra i due regimi sono trattate nella guida dedicata.
Attenzione a un errore frequente in dichiarativo: i dividendi sono redditi di capitale e non possono essere compensati con le minusvalenze dello zainetto fiscale, che opera solo sui redditi diversi.
Domande frequenti
I dividendi di un ETF a distribuzione seguono queste regole?
No. Le cedole di un ETF armonizzato sono proventi da OICR, tassati al 26% (con eventuale quota titoli di Stato al 12,5% effettivo) senza il meccanismo del netto frontiera a livello del percettore: le ritenute estere sui titoli sottostanti sono già state gestite dentro il fondo.
Il W-8BEN va rinnovato?
Sì, ha validità triennale (fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla firma). I broker in genere segnalano la scadenza e richiedono il rinnovo online.
Conviene evitare i titoli a dividendo esteri per motivi fiscali?
Il 37,1% complessivo sull’esempio USA è un dato da mettere sul tavolo, non un divieto. Strumenti ad accumulazione o titoli italiani hanno un profilo fiscale più leggero, ma la scelta va fatta sulla strategia complessiva, non sulla sola variabile fiscale.
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