FI FiscalInvestitore

Tassazione dividendi azioni italiane: come funziona il 26%

Redazione Aggiornato al

Il dividendo di un’azione italiana arriva sul conto già netto, senza che l’investitore debba fare nulla. Proprio per questa semplicità la tassazione dei dividendi domestici viene spesso data per scontata — e proprio lì nascono i due equivoci più costosi: pensare che il dividendo vada comunque dichiarato, e sperare di abbatterlo con le minusvalenze accumulate. Questa guida spiega come funziona il prelievo del 26%, perché è definitivo e quali sono i pochi casi che richiedono davvero un adempimento.

La regola generale: ritenuta del 26% a titolo d’imposta

I dividendi distribuiti da società italiane a persone fisiche residenti, al di fuori dell’esercizio d’impresa, scontano una ritenuta del 26% a titolo d’imposta ai sensi dell’art. 27 del DPR 600/1973. Per le azioni immesse nel sistema di deposito accentrato — cioè tutte le azioni quotate — il prelievo assume la forma dell’imposta sostitutiva dell’art. 27-ter dello stesso decreto, applicata dall’intermediario depositario.

Le parole che contano sono “a titolo d’imposta”. Significa che il prelievo è definitivo e chiude il rapporto con l’Erario: il dividendo non concorre alla formazione del reddito complessivo, non entra nel calcolo dell’IRPEF, non incide sulle addizionali regionali e comunali e non va riportato in dichiarazione. È l’opposto della ritenuta a titolo d’acconto, che anticipa un’imposta da liquidare poi in dichiarazione.

Un esempio su un dividendo lordo di 1.000 €:

VoceImporto
Dividendo lordo deliberato1.000,00 €
Ritenuta 26% (art. 27 DPR 600/1973)260,00 €
Netto accreditato sul conto740,00 €
Da riportare in dichiarazioneNulla

Il netto è lo stesso qualunque sia il reddito complessivo del percettore: un contribuente con 20.000 € di reddito e uno con 200.000 € pagano identicamente il 26%, perché si tratta di un prelievo proporzionale e non progressivo.

Qualificate e non qualificate: una distinzione che non conta più

Fino al 2017 la partecipazione qualificata — oltre il 2% dei diritti di voto o il 5% del capitale per le società quotate, secondo le soglie dell’art. 67, comma 1, lettera c), del TUIR — riceveva un trattamento diverso: il dividendo concorreva parzialmente al reddito complessivo e veniva tassato a IRPEF progressiva.

La Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017, art. 1, commi 999-1006) ha uniformato il trattamento, estendendo la ritenuta secca del 26% anche alle partecipazioni qualificate. Un regime transitorio ha lasciato in vita le vecchie regole per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, a condizione che la distribuzione fosse stata deliberata entro il 31 dicembre 2022. Su questo punto la prassi ha avuto un’oscillazione degna di nota: la risposta a interpello n. 454 del 16 settembre 2022 sembrava richiedere anche l’effettiva percezione entro quella data, ma il Principio di diritto n. 3 del 6 dicembre 2022 ha chiarito che rileva la delibera tempestiva, a prescindere dal momento del pagamento. Esaurito il transitorio, per le distribuzioni deliberate dal 1° gennaio 2023 la distinzione non produce più effetti sull’aliquota per la persona fisica non imprenditore.

Per l’investitore retail, che detiene quote ampiamente sotto le soglie di qualificazione, la questione è comunque teorica: il 26% si applica in ogni caso.

Perché i dividendi non si compensano con le minusvalenze

È la domanda più frequente e la risposta è netta: non si può. Il motivo è di categoria reddituale.

I dividendi sono redditi di capitale (art. 44, comma 1, lettera e, del TUIR). Le minusvalenze da vendita di azioni, ETF, obbligazioni o derivati sono redditi diversi (art. 67 del TUIR). Le due categorie non comunicano: lo “zainetto fiscale” abbatte solo le plusvalenze da redditi diversi, mai i dividendi.

Un caso concreto rende l’asimmetria evidente. Investitore con 3.000 € di minusvalenze in zainetto che nell’anno incassa 3.000 € di dividendi:

ComponenteCategoriaCompensabile con lo zainetto
Dividendi 3.000 €Reddito di capitaleNo — 780 € di imposta dovuti comunque
Plusvalenza da vendita azioni 3.000 €Reddito diversoSì — imposta azzerata

A parità di importo incassato, il dividendo costa 780 € di imposta mentre la plusvalenza non ne costa nessuna. Sul piano fiscale, quindi, le plusvalenze offrono una possibilità di recupero dello zainetto che i dividendi non offrono: il funzionamento e i limiti temporali della compensazione sono descritti nella guida alla compensazione delle minusvalenze.

Da qui discende anche l’inefficacia fiscale del cosiddetto dividend washing per il retail: comprare a ridosso dello stacco per incassare la cedola e rivendere subito dopo produce un dividendo tassato al 26% senza sconti e, in genere, una minusvalenza pari al calo di prezzo. La minusvalenza va in zainetto, ma il dividendo resta tassato per intero.

Le date che contano: stacco, record date e pagamento

Il diritto al dividendo non dipende da quando si compra ma dal calendario societario, articolato su tre date:

  • data di stacco (ex date): dalla mattina di questa seduta il titolo quota senza il diritto al dividendo, e il prezzo si riduce all’apertura di un importo tendenzialmente pari alla cedola;
  • record date: il giorno in cui si fotografano i titolari legittimati, di norma il giorno lavorativo successivo allo stacco secondo il ciclo di regolamento vigente (T+2);
  • data di pagamento: l’accredito effettivo, in genere due giorni dopo lo stacco.

Chi vende il titolo il giorno dello stacco incassa comunque il dividendo, perché ha acquisito il diritto alla chiusura della seduta precedente. La ritenuta si applica al momento del pagamento, che determina l’anno d’imposta di riferimento: un dividendo deliberato a dicembre ma pagato a gennaio è tassato nell’anno successivo.

Acconto, saldo e dividendi in forme particolari

Molte società quotate distribuiscono l’utile in due tranche: un acconto sul dividendo deliberato dal consiglio di amministrazione in corso d’anno e un saldo approvato dall’assemblea che chiude il bilancio. Sul piano fiscale non c’è differenza: entrambe le tranche sono utili da partecipazione e scontano la ritenuta del 26% al momento del pagamento. La conseguenza pratica è che una stessa azione può generare due eventi fiscali in un anno solare, entrambi già definiti alla fonte.

Due varianti meritano un cenno perché generano dubbi ricorrenti:

  • dividendo in azioni (stock dividend da aumento gratuito di capitale): l’assegnazione di nuove azioni mediante utilizzo di riserve non costituisce distribuzione di utili tassabile in capo al socio; l’operazione ridistribuisce il costo fiscale sul maggior numero di titoli, con effetti che emergono solo alla vendita;
  • acquisto di azioni proprie: se la società restituisce valore riacquistando titoli sul mercato anziché distribuire una cedola, il socio che non vende non incassa nulla e non subisce alcun prelievo. Chi vende realizza invece una plusvalenza, cioè un reddito diverso — compensabile con lo zainetto, a differenza del dividendo.

I casi che richiedono un adempimento

La regola “nulla da dichiarare” ha alcune eccezioni. Le principali per l’investitore retail:

  • Azioni italiane detenute presso un intermediario estero senza sostituto d’imposta. È una fattispecie residuale, perché l’imposta sostitutiva dell’art. 27-ter viene di norma applicata lungo la catena del deposito accentrato. Se però nessun sostituto interviene, il dividendo è incassato al lordo e il contribuente deve dichiararlo: secondo la prassi dichiarativa prevalente si applica l’imposta sostitutiva del 26% nel quadro RM del modello Redditi PF, sulla falsariga dell’art. 18 del TUIR. Il caso è oggi meno frequente, perché diversi broker esteri hanno aperto succursali italiane e operano da sostituto d’imposta.
  • Dividendi da società residenti in Stati a fiscalità privilegiata, che seguono le regole dell’art. 47, comma 4, del TUIR e possono concorrere integralmente al reddito complessivo.
  • Partecipazioni detenute in regime d’impresa, escluse dal perimetro di questa guida.
  • Dividendi di fonte estera, che scontano prima la ritenuta del Paese della società e poi il 26% italiano sul netto frontiera: il meccanismo e i limiti al recupero della ritenuta estera sono trattati nella guida sui dividendi esteri e la doppia imposizione.

Per i dividendi italiani incassati tramite un intermediario residente, invece, il regime — amministrato o dichiarativo — è irrilevante: la ritenuta a titolo d’imposta viene applicata comunque. La scelta del regime, descritta nella guida al regime amministrato e dichiarativo, incide solo sul capital gain.

Errori frequenti

  • Dichiarare i dividendi già tassati. Il prelievo a titolo d’imposta è definitivo: riportarli in dichiarazione espone a una doppia tassazione che poi va chiesta a rimborso.
  • Attendersi la compensazione con lo zainetto. Categorie reddituali diverse non comunicano: nessun intermediario può applicare le minusvalenze ai dividendi.
  • Calcolare il rendimento sul lordo. Un dividend yield del 5% lordo vale il 3,7% netto: il confronto tra strumenti va fatto a parità di trattamento fiscale.
  • Comprare “per il dividendo” il giorno prima dello stacco. Il prezzo si adegua alla cedola: si incassa il dividendo tassato e si porta a casa un titolo che vale meno.
  • Confondere ritenuta e Tobin tax. Sono prelievi indipendenti: l’imposta sulle transazioni si paga all’acquisto sul controvalore, la ritenuta al momento del pagamento del dividendo.

Domande frequenti

I dividendi italiani vanno dichiarati nel modello Redditi?

No, se incassati tramite un intermediario residente: la ritenuta del 26% dell’art. 27 del DPR 600/1973 è a titolo d’imposta e chiude l’obbligo. L’adempimento sussiste solo nei casi particolari, come le azioni depositate presso un intermediario estero senza sostituto d’imposta.

Si possono compensare i dividendi con le minusvalenze?

No. I dividendi sono redditi di capitale (art. 44 del TUIR), le minusvalenze sono redditi diversi (art. 67 del TUIR): lo zainetto fiscale può abbattere solo plusvalenze della stessa categoria.

L’aliquota cambia se la partecipazione è qualificata?

No, non più. Per le distribuzioni deliberate dal 1° gennaio 2023, concluso il regime transitorio della L. 205/2017, anche le partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche non imprenditori scontano il 26%.

Il dividendo incide sul reddito complessivo o sull’ISEE?

Non concorre al reddito complessivo IRPEF, quindi non modifica scaglioni, detrazioni o addizionali. Ai fini ISEE rileva invece il patrimonio mobiliare, secondo regole proprie della disciplina ISEE e indipendenti dalla tassazione del dividendo.

Gli ETF a distribuzione seguono le stesse regole?

Le cedole distribuite da un ETF armonizzato sono anch’esse redditi di capitale tassati al 26% e non compensabili con le minusvalenze. Cambia il soggetto che applica il prelievo, non la logica.

Articoli correlati