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Titoli ereditati: costo fiscale e imposte per gli eredi

Redazione Aggiornato al

Chi eredita un portafoglio titoli si trova davanti a due imposte distinte, che seguono regole indipendenti: l’imposta di successione, dovuta sul trasferimento del patrimonio, e l’imposta sulle plusvalenze, dovuta solo quando i titoli verranno venduti. Il punto che pesa di più sul risultato finale è il secondo, ed è anche il meno conosciuto: la successione ricostruisce il costo fiscale dei titoli, e nella maggior parte dei casi cancella l’intera plusvalenza maturata dal defunto.

La successione non è una vendita

Il trasferimento di titoli a un dossier intestato a soggetti diversi è equiparato per legge a una cessione a titolo oneroso, con imposta immediata sulla plusvalenza latente. La norma prevede però un’eccezione esplicita: la regola non si applica quando «il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione» (D.Lgs. 461/1997 art. 6 c. 6).

L’apertura della successione, quindi, non genera di per sé alcuna imposta sostitutiva sui redditi finanziari: i titoli passano agli eredi senza che si realizzi alcuna plusvalenza. Il meccanismo generale applicabile agli altri trasferimenti di dossier è descritto nella guida al trasferimento di titoli tra broker.

Il costo fiscale dell’erede: la regola che cancella le plusvalenze latenti

Il costo fiscalmente riconosciuto in capo all’erede non è quello pagato a suo tempo dal defunto. Per i titoli acquisiti per successione si assume il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione; per i titoli esenti da tale imposta si assume il valore normale alla data di apertura della successione (TUIR art. 68 c. 6). Lo stesso comma precisa che il costo va aumentato di ogni onere inerente, compresa l’imposta di successione e donazione pagata.

L’effetto pratico è un riallineamento del costo al valore del momento della successione. Un esempio chiarisce la portata della regola.

Un investitore aveva acquistato azioni per 80.000 €. Alla data del decesso le stesse azioni valgono 300.000 €, valore indicato nella dichiarazione di successione.

  • Se avesse venduto in vita: plusvalenza di 220.000 €, imposta sostitutiva del 26% (D.Lgs. 461/1997 art. 5) pari a 57.200 €.
  • L’erede assume come costo 300.000 €. Vendendo subito allo stesso prezzo, la plusvalenza è zero: nessuna imposta.
  • Se l’erede vende più tardi a 340.000 €, l’imponibile è la sola differenza maturata dopo la successione: 40.000 €, imposta 10.400 €.

La regola opera anche in senso opposto, ed è la faccia meno gradita: se il defunto era in perdita, il costo si riallinea al valore più basso e la minusvalenza latente si perde. Un titolo acquistato a 100.000 € e valutato 60.000 € in successione arriva all’erede con un costo di 60.000 €: la perdita di 40.000 € non è recuperabile da nessuno.

Situazione alla data del decessoCosto per l’eredeConseguenza
Titolo in guadagnoValore in successioneLa plusvalenza latente non viene mai tassata
Titolo in perditaValore in successioneLa minusvalenza latente si perde
Titolo esente da imposta di successioneValore normale a quella dataStesso riallineamento

I titoli di Stato: fuori dall’attivo ereditario

I titoli del debito pubblico — tra i quali la norma comprende espressamente i buoni ordinari del Tesoro e i certificati di credito del Tesoro — e gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o a essi equiparati, non concorrono a formare l’attivo ereditario (D.Lgs. 346/1990 art. 12).

Ne derivano due conseguenze. La prima riguarda l’imposta di successione: il valore di BOT, BTP e CCT non entra nella base imponibile e non erode le franchigie, il che rende questi strumenti una leva di pianificazione per i patrimoni che superano le soglie. La seconda riguarda il costo fiscale: trattandosi di titoli esclusi dall’attivo ereditario per espressa previsione di legge — e quindi esenti in senso proprio, non semplicemente fuori campo per difetto di territorialità come nel caso illustrato più avanti — manca un valore “dichiarato” e trova applicazione il criterio del valore normale alla data di apertura della successione previsto dall’articolo 68. Sul trattamento ordinario di questi strumenti, con l’aliquota effettiva agevolata al 12,5% (D.L. 66/2014 art. 3), si veda la guida alla tassazione di obbligazioni e titoli di Stato.

Quando il defunto non era residente in Italia

Qui si nasconde l’errore più costoso, perché il ragionamento intuitivo porta a una conclusione sbagliata.

L’imposta di successione italiana si applica a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero, se il defunto era residente in Italia; se non lo era, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nello Stato (D.Lgs. 346/1990 art. 2). Un portafoglio detenuto all’estero da un defunto non residente, quindi, non entra nella successione italiana.

Chi ne deduce che allora valga il “valore normale alla data di apertura della successione” commette un errore di qualificazione. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i titoli non soggetti all’imposta per mancanza del requisito di territorialità non sono titoli esenti: l’esenzione presuppone un tributo applicabile da cui la legge esclude il bene, mentre qui il tributo non opera affatto (Risposta AdE n. 675 del 7 ottobre 2021). Il criterio del valore normale non è quindi utilizzabile, e per determinare la plusvalenza occorre risalire al costo originariamente sostenuto dal defunto.

Il caso concreto — erede fiscalmente residente in Italia, defunto residente all’estero con dossier presso un intermediario estero — impone di recuperare la documentazione degli acquisti originari, spesso risalenti a molti anni prima. È un lavoro documentale da avviare subito, non alla prima vendita.

Quanto si paga di imposta di successione

Aliquote e franchigie dipendono dal rapporto di parentela con il defunto. Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025 il riferimento è l’art. 7 del D.Lgs. 346/1990, in cui il D.Lgs. 139/2024 ha trasfuso — senza modificarne i valori — le misure prima contenute nell’art. 2 c. 48-49 del D.L. 262/2006, contestualmente abrogato:

BeneficiarioFranchigiaAliquota sull’eccedenza
Coniuge e parenti in linea retta1.000.000 € ciascuno4%
Fratelli e sorelle100.000 € ciascuno6%
Altri parenti fino al 4° grado e affini entro i limiti di leggenessuna6%
Altri soggettinessuna8%
Beneficiario con disabilità grave (L. 104/1992 art. 3 c. 3)1.500.000 €secondo il grado di parentela

La franchigia è individuale: coniuge e due figli dispongono di un milione ciascuno. Per la generalità dei patrimoni finanziari retail l’imposta di successione non risulta quindi dovuta, mentre la dichiarazione resta un adempimento a sé. È previsto un esonero quando l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta, l’attivo ereditario non supera 100.000 € e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari (D.Lgs. 346/1990 art. 28 c. 7): fuori da questa ipotesi la dichiarazione va presentata anche in assenza di imposta dovuta.

La dichiarazione di successione va presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione (D.Lgs. 346/1990 art. 31). Il termine è rilevante anche sul piano dei redditi finanziari: è la dichiarazione a fissare i valori da cui discende il costo fiscale dei titoli.

Cosa è cambiato dal 2025

La riforma dell’imposta di successione e donazione (D.Lgs. 139/2024), in vigore dal 1° gennaio 2025, ha introdotto l’autoliquidazione: l’imposta è calcolata e versata dal contribuente, non più liquidata d’ufficio, entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, con controllo successivo dell’amministrazione. Sono state inoltre introdotte modalità telematiche di dichiarazione precompilata.

È stato infine abolito il coacervo successorio (D.Lgs. 346/1990 art. 8 c. 4, abrogato): le donazioni ricevute in vita dal defunto non si sommano più all’asse ereditario ai fini del calcolo delle franchigie successorie. Resta invece in vigore il coacervo donativo (D.Lgs. 346/1990 art. 57), per cui le donazioni pregresse continuano a erodere la franchigia disponibile sulle donazioni successive: le due regole non vanno confuse in sede di pianificazione.

Il cambiamento sposta sugli eredi l’onere di determinare correttamente i valori: gli stessi valori che, anni dopo, determineranno la plusvalenza tassabile alla vendita dei titoli.

Lo zainetto fiscale non si eredita

Le minusvalenze accumulate dal defunto non si trasferiscono agli eredi. Il plafond è personale e si estingue con il contribuente che le ha realizzate: la norma consente di dedurre le minusvalenze residue presso un altro rapporto solo se intestato agli stessi soggetti (D.Lgs. 461/1997 art. 6 c. 5), condizione che per definizione non ricorre in una successione.

È una differenza sostanziale rispetto ai titoli, che passano con il loro valore riallineato. Chi eredita un portafoglio con uno zainetto capiente presso l’intermediario del defunto non ha nulla da trasferire: il plafond si perde. Il funzionamento ordinario della compensazione è descritto nella guida alla compensazione delle minusvalenze.

Cosa fare in pratica

  • Richiedere all’intermediario la certificazione dei valori alla data del decesso per ogni strumento in dossier: è il documento su cui poggia il costo fiscale futuro.
  • Conservare la dichiarazione di successione: i valori indicati diventano il costo di carico e vanno esibiti se l’intermediario o l’amministrazione li chiedono.
  • Verificare i prezzi di carico attribuiti dal nuovo dossier appena le posizioni sono intestate agli eredi: un carico rimasto quello del defunto produce imposta su una plusvalenza che non esiste più.
  • Se il defunto non era residente in Italia, recuperare da subito la documentazione degli acquisti originari.
  • Per chi gestisce le posizioni in regime dichiarativo, i calcolatori gratuiti di FiscalInvestitore ricostruiscono zainetto e imposta stimata a partire dall’export del broker, con elaborazione interamente nel browser.

Errori frequenti

  • Usare il costo d’acquisto del defunto. È l’errore più diffuso: il costo da assumere è il valore rilevante ai fini della successione, non quello pagato in origine.
  • Non chiedere la certificazione dei valori alla data del decesso. Senza quel documento la ricostruzione diventa difficile e il rischio è una tassazione su plusvalenze mai maturate.
  • Assumere il valore normale per i titoli esteri di un defunto non residente. Non soggetto per territorialità non significa esente (Risposta AdE n. 675/2021).
  • Contare sulle minusvalenze del defunto. Lo zainetto non si eredita.
  • Dimenticare l’imposta di successione tra gli oneri. Se dovuta, incrementa il costo fiscalmente riconosciuto e riduce la plusvalenza futura (TUIR art. 68 c. 6).

Domande frequenti

Chi eredita azioni deve pagare le tasse sulle plusvalenze del defunto?

No. La successione non è equiparata a una cessione (D.Lgs. 461/1997 art. 6 c. 6) e l’erede assume come costo il valore rilevante ai fini dell’imposta di successione (TUIR art. 68 c. 6): la plusvalenza maturata in vita dal defunto non viene tassata in capo a nessuno.

I BTP ereditati pagano l’imposta di successione?

No. I titoli del debito pubblico e gli altri titoli di Stato o equiparati non concorrono a formare l’attivo ereditario (D.Lgs. 346/1990 art. 12), quindi non erodono nemmeno le franchigie disponibili per gli altri beni.

Le minusvalenze del defunto si possono usare?

No. Il plafond delle minusvalenze è personale e non si trasferisce agli eredi, a differenza dei titoli.

Entro quando va presentata la dichiarazione di successione?

Entro dodici mesi dalla data di apertura della successione (D.Lgs. 346/1990 art. 31). Dal 2025 l’imposta è autoliquidata dal contribuente e versata entro novanta giorni dal termine di presentazione (D.Lgs. 139/2024).

Vale la stessa regola per le criptovalute ereditate?

Il principio del riallineamento del costo poggia sul valore rilevante ai fini dell’imposta di successione, mentre la disciplina delle cripto-attività prevede che, in mancanza di documentazione certa del costo, questo si assuma pari a zero (TUIR art. 68 c. 9-bis). Data la delicatezza della ricostruzione documentale in questi casi, è opportuno rivolgersi a un professionista prima di procedere a vendite.

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