Contributi INPS in gestione separata per il forfettario
Redazione
Per un professionista in regime forfettario senza cassa di categoria, i contributi INPS della gestione separata sono in genere la voce di prelievo più pesante, superiore alla stessa imposta sostitutiva. Capire su quale base si calcolano, con quale aliquota e quando si versano è essenziale per stimare il netto effettivo.
Chi si iscrive alla gestione separata
La gestione separata INPS (Legge 335/1995 art. 2 c. 26) accoglie i lavoratori autonomi privi di una cassa professionale propria: consulenti, sviluppatori, designer, formatori e in generale le attività senza albo con cassa. Chi invece esercita attività d’impresa (artigiani e commercianti) è iscritto alle relative gestioni INPS, che seguono regole diverse, con contributi fissi minimi dovuti anche a fatturato nullo.
Aliquote 2026
Le aliquote sono aggiornate ogni anno da una circolare INPS (per il 2026, Circolare INPS n. 8 del 2026):
| Situazione | Aliquota 2026 |
|---|---|
| Professionista senza altra copertura previdenziale | 26,07% (25% IVS + 0,72% + 0,35% ISCRO) |
| Titolare di pensione o già coperto da altra previdenza obbligatoria | 24% |
Il contributo si applica fino al massimale di reddito, pari a 122.295 € per il 2026; oltre quella soglia non sono dovuti contributi. Il minimale per l’accredito dell’intero anno contributivo è 18.808 €: sotto quel reddito i contributi restano proporzionali a quanto dichiarato, ma l’anzianità contributiva accreditata è ridotta in proporzione.
La base di calcolo nel forfettario
Nel regime forfettario i contributi non si calcolano sul fatturato, ma sul reddito forfettario: ricavi incassati moltiplicati per il coefficiente di redditività del proprio codice ATECO (Legge 190/2014 art. 1 c. 64).
Un esempio con un professionista (coefficiente 78%) che incassa 40.000 € nel 2026:
| Voce | Valore |
|---|---|
| Ricavi incassati | 40.000 € |
| Coefficiente di redditività | 78% |
| Reddito forfettario (base contributiva) | 31.200 € |
| Aliquota gestione separata | 26,07% |
| Contributi dovuti | 8.133,84 € |
A differenza di artigiani e commercianti, il professionista in gestione separata non ha contributi fissi: con incassi pari a zero, i contributi sono zero. Per lo stesso motivo, la riduzione contributiva del 35% (Legge 190/2014 art. 1 c. 77) e quella del 50% per le nuove iscrizioni (Legge 207/2024 art. 1 c. 186) riguardano solo le gestioni artigiani e commercianti: alla gestione separata non si applicano.
Deducibilità: i contributi riducono l’imposta
I contributi previdenziali versati nell’anno sono l’unico costo deducibile dal reddito forfettario (Legge 190/2014 art. 1 c. 64). La sequenza corretta di calcolo è:
- Reddito forfettario = ricavi × coefficiente.
- Reddito imponibile = reddito forfettario − contributi versati nell’anno.
- Imposta sostitutiva (15%, o 5% per i primi cinque anni) sul reddito imponibile.
Riprendendo l’esempio: se nel 2026 il professionista ha versato 7.500 € di contributi (saldo e acconti riferiti all’anno precedente), l’imponibile scende da 31.200 € a 23.700 € e l’imposta sostitutiva al 15% è 3.555 €, invece dei 4.680 € calcolati senza deduzione: un risparmio di 1.125 €.
Scadenze e versamento
I contributi della gestione separata si versano in autoliquidazione con modello F24, alle stesse scadenze delle imposte sui redditi:
- 30 giugno: saldo dell’anno precedente e primo acconto (50% del dovuto stimato).
- 30 novembre: secondo acconto (restante 50%).
Gli acconti si calcolano sull’80% dei contributi dovuti per l’anno in corso, stimati sul reddito dell’anno precedente. Nel primo anno di attività non ci sono acconti maturati: il primo versamento arriva al saldo dell’anno successivo, ed è prudente accantonare mese per mese circa un quarto dell’incassato per non trovarsi scoperti.
Domande frequenti
I contributi si pagano anche sotto la soglia di 5.000 € di compensi?
Per il titolare di partita IVA iscritto alla gestione separata sì: i contributi sono dovuti dal primo euro di reddito. La franchigia di 5.000 € riguarda le prestazioni occasionali senza partita IVA.
Cosa succede se il reddito supera il massimale?
Sul reddito eccedente 122.295 € (valore 2026) non sono dovuti contributi. Il massimale vale per i soggetti privi di anzianità contributiva antecedente il 1996.
L’aliquota può cambiare di anno in anno?
Sì. L’aliquota complessiva dipende dalle addizionali vigenti (come la quota ISCRO) ed è fissata dalla circolare INPS annuale: prima di calcolare gli acconti conviene verificare la circolare dell’anno di riferimento.
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