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Regime forfettario 2026: soglia 85.000 € e requisiti

Redazione Aggiornato al

Il regime forfettario è il regime agevolato più diffuso tra i titolari di partita IVA individuali in Italia. L’accesso e la permanenza dipendono dal rispetto di una soglia di ricavi e di alcuni requisiti soggettivi. Questa guida riepiloga i limiti vigenti, le cause di fuoriuscita e il funzionamento dell’imposta sostitutiva.

La soglia di 85.000 €

Possono adottare il regime forfettario le persone fisiche che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 85.000 € (Legge 197/2022, che ha elevato il limite dai precedenti 65.000 €). La verifica si effettua sui ricavi dell’anno precedente; per chi inizia l’attività si fa riferimento a una stima ragguagliata.

La causa di uscita immediata a 100.000 €

La permanenza nel regime segue due meccanismi distinti:

  • se i ricavi superano 85.000 € ma restano entro 100.000 €, si fuoriesce dal regime a partire dall’anno successivo;
  • se i ricavi superano 100.000 € in corso d’anno, la fuoriuscita è immediata, con applicazione dell’IVA dal momento del superamento e tassazione ordinaria del reddito dell’intero anno.

La distinzione è rilevante: il superamento della soglia maggiore comporta effetti già nell’anno in corso, non differiti.

I requisiti di accesso

Oltre alla soglia di ricavi, l’accesso richiede il rispetto di alcune condizioni:

  • spese per lavoro dipendente e collaboratori non superiori a 20.000 € lordi annui;
  • assenza di redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a 35.000 € nell’anno precedente (soglia elevata dai 30.000 € ordinari per il 2025 e confermata per il 2026 dalla Legge 199/2025; limite non rilevante se il rapporto di lavoro è cessato);
  • non possedere partecipazioni di controllo in società che esercitano attività riconducibili a quella svolta in regime forfettario;
  • residenza fiscale in Italia (o condizioni equivalenti per i soggetti UE/SEE).

Coefficienti e imposta sostitutiva

L’imponibile si determina applicando ai ricavi il coefficiente di redditività previsto per il codice ATECO dell’attività: ad esempio 78% per molte attività professionali, 67% per altre attività di servizi, 40% per commercio e ristorazione. Sull’imponibile, al netto dei contributi previdenziali deducibili, si applica l’imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni in presenza dei requisiti di nuova attività.

Un esempio per un professionista con 50.000 € di ricavi e coefficiente 78%:

  • Imponibile lordo: 50.000 × 78% = 39.000 €
  • Contributi previdenziali (deducibili): ipotizzati 10.167 €
  • Imponibile netto: 28.833 €
  • Imposta sostitutiva 15%: 4.325 €

Per confrontare il forfettario con il regime ordinario sui propri numeri è disponibile il calcolatore forfettario vs ordinario, che mostra il netto in tasca nei due regimi.

Gli adempimenti

Il regime forfettario comporta semplificazioni significative: niente addebito dell’IVA in fattura, esonero dagli ISA (indici sintetici di affidabilità) e dalle ritenute d’acconto (con alcune eccezioni), esonero dalla tenuta delle scritture contabili. Resta dovuta la fatturazione elettronica. Per la gestione di apertura, contributi e dichiarazioni, i servizi di gestione partita IVA online affiancano un commercialista dedicato.

Domande frequenti

Chi supera 85.000 € deve restituire le agevolazioni degli anni precedenti?

No. Il superamento incide sulla permanenza futura (o immediata oltre 100.000 €), non retroattivamente sugli anni in cui i requisiti erano rispettati.

Il limite di 35.000 € di reddito da dipendente vale sempre?

Non si applica se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nell’anno precedente e non ne è iniziato uno nuovo. Negli altri casi il superamento preclude l’accesso.

L’imposta sostitutiva al 5% spetta a chiunque apra una partita IVA?

No. Richiede i requisiti di nuova attività, tra cui non aver esercitato la medesima attività nei tre anni precedenti. In assenza, si applica il 15%.

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