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Quadro RT: come dichiarare plusvalenze e minusvalenze

Redazione Aggiornato al

Il Quadro RT del modello Redditi Persone Fisiche è il luogo in cui l’investitore che opera senza sostituto d’imposta liquida da sé le imposte sui guadagni finanziari. È il quadro citato in ogni discussione su broker esteri e minusvalenze, ma raramente descritto per quello che è: un modulo diviso in sezioni per aliquota e per categoria di reddito, dove l’ordine di compilazione determina quante imposte si pagano e quali perdite restano utilizzabili negli anni successivi.

Le istruzioni ufficiali di riferimento sono quelle del modello Redditi PF 2026, Fascicolo 2 (periodo d’imposta 2025), che dedicano al quadro il capitolo 4 «QUADRO RT – Plusvalenze di natura finanziaria».

Chi deve compilare il Quadro RT

Il quadro riguarda chi ha realizzato plusvalenze o altri redditi diversi di natura finanziaria di cui al TUIR art. 67 c. 1 lett. da c-bis) a c-quinquies) — e, dal 2023, le cripto-attività della lett. c-sexies)senza che un intermediario italiano abbia già applicato l’imposta. In pratica:

  • chi investe tramite broker esteri che non fungono da sostituto d’imposta, cioè chi si trova nel regime dichiarativo descritto nella guida al regime amministrato e dichiarativo;
  • chi ha ceduto partecipazioni non quotate o quote di società;
  • chi ha realizzato plusvalenze su cripto-attività detenute su exchange che non applicano l’imposta sostitutiva.

Chi opera solo tramite intermediari italiani in regime amministrato non compila il quadro: l’imposta sostitutiva è già stata applicata e versata dall’intermediario (D.Lgs. 461/1997 art. 6).

C’è però un caso che viene sistematicamente trascurato: anche chi ha chiuso l’anno in perdita deve compilare il quadro. La regola è nel TUIR art. 68 c. 5, ripresa dall’art. 6 c. 5 del D.Lgs. 461/1997, e le istruzioni sono esplicite: l’eccedenza di minusvalenze è deducibile dalle plusvalenze dei periodi successivi, «ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui essa si è verificata». Una minusvalenza non dichiarata nell’anno in cui si realizza non è una minusvalenza rinviata: è una minusvalenza perduta.

La struttura del quadro, sezione per sezione

Le sezioni contrassegnate con la lettera A raccolgono i dati delle operazioni; le sezioni B calcolano l’imposta; le due successive gestiscono le perdite da riportare e i crediti. Le doppie aliquote che compaiono nella tabella — 20% per un periodo, 26% per quello successivo — discendono dall’art. 3 del D.L. 66/2014, che ha portato l’imposta sostitutiva dal 20 al 26 per cento a partire dal 1° luglio 2014.

SezioneCosa contieneEsito
I-APlusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014 (e, con corrispettivi al 62,50%, quelle fino al 31/12/2011, quando l’aliquota era il 12,5% — D.L. 138/2011 art. 2 c. 6)Imposta sostitutiva 20% (rigo RT63)
II-APlusvalenze art. 67 c. 1 lett. da c-bis) a c-quinquies) realizzate dal 1° luglio 2014Imposta sostitutiva 26% (rigo RT73)
III-APartecipazioni qualificate cedute fino al 31 dicembre 2018Concorre all’IRPEF (40%, 49,72% o 58,14%)
IV-APartecipazioni in soggetti residenti in Stati a regime fiscale privilegiatoConcorre integralmente all’IRPEF
V-ACripto-attività art. 67 c. 1 lett. c-sexies)Imposta sostitutiva 26% sui realizzi 2025 (rigo RT89)
VIRiepilogo di plusvalenze e minusvalenze delle sezioni A (righi RT51–RT57)
VIIMinusvalenze non compensate nell’anno, per anno di formazione (righi RT101–RT105)Riporto fino al quarto anno
VIIIEccedenze d’imposta sostitutiva a credito (righi RT111–RT113)

Oltre a queste, il quadro contiene una sezione IX per le partecipazioni rivalutate e una sezione XI dedicata alle cripto-attività, dove si dichiara l’affrancamento al valore normale al 1° gennaio 2025 (Legge 207/2024 art. 1 c. 26).

Le sezioni I-A, III-A e IV-A interessano oggi pochi contribuenti: servono a operazioni storiche o a fattispecie particolari. Il lavoro ordinario di un investitore retail si concentra su II-A (azioni, obbligazioni, certificati, derivati, valute, metalli preziosi) e, per chi ha cripto, su V-A.

Una precisazione che vale più di molte altre: le partecipazioni qualificate cedute dal 1° gennaio 2019 non vanno più nella sezione III-A ma nella II-A, «in quanto assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento».

Come si determina la base imponibile

La regola è nel TUIR art. 68 c. 6: la plusvalenza è la differenza tra il corrispettivo percepito e il costo di acquisto, «aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi». Le istruzioni al quadro chiariscono che tra gli oneri inerenti rientrano le spese notarili e le commissioni d’intermediazione. Tre conseguenze pratiche:

  1. Le commissioni si sommano al costo, e riducono l’imponibile. Ignorarle significa pagare imposta su una plusvalenza più grande di quella reale.
  2. Il criterio è il L.I.F.O. Per i titoli non partecipativi le istruzioni stabiliscono che il costo di acquisto è «calcolato sulla base del criterio “L.I.F.O.” ed incrementato degli oneri strettamente inerenti»: si considerano venduti per primi i titoli acquistati per ultimi. Con acquisti scaglionati nel tempo il risultato è diverso da quello che darebbe il costo medio, ed è un errore frequente tra chi ricostruisce i conti a mano.
  3. Titoli ricevuti per successione o donazione: nel primo caso si assume il valore definito ai fini dell’imposta di successione, nel secondo il costo del donante.

Per i metalli preziosi, in mancanza di documentazione del costo, la plusvalenza sulle operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2024 è pari all’intero corrispettivo della cessione (Legge 213/2023 art. 1 c. 92). Per le obbligazioni dei titoli di Stato ed equiparati (d.P.R. 601/1973 art. 31 e Paesi della white list del D.M. 4 settembre 1996), corrispettivi e costi vanno riportati nella misura del 48,08%, che è il modo con cui il modello traduce l’aliquota effettiva del 12,5% dentro un quadro tarato sul 26% (D.L. 66/2014 art. 3 c. 13).

Sezione II-A: un esempio completo

Un contribuente in regime dichiarativo, nel periodo d’imposta 2025, chiude tre operazioni presso un broker estero:

OperazioneCorrispettivoCosto riconosciutoRisultato
Azioni Alfa14.200 €11.400 €+2.800 €
Certificato Beta3.100 €4.500 €−1.400 €
Differenziale su opzione600 €0 €+600 €
Totale17.900 €15.900 €+2.000 €

La compilazione segue questo percorso:

  • rigo RT11, colonna 1: 17.900 € (totale dei corrispettivi); colonna 2: 15.900 € (totale dei costi);
  • rigo RT52, colonna 2: 2.000 €, cioè la differenza, positiva, tra le due colonne;
  • rigo RT14, colonna 2: 500 € di minusvalenze certificate da un intermediario italiano, relative a un dossier amministrato chiuso l’anno prima;
  • rigo RT72: 2.000 − 500 = 1.500 €, la base imponibile netta;
  • rigo RT73: 1.500 × 26% = 390 € di imposta sostitutiva;
  • rigo RT74: 390 € da versare, non essendovi eccedenze a credito.

Il passaggio del rigo RT14 merita attenzione: le minusvalenze certificate dall’intermediario possono essere portate in dichiarazione anche se maturate su un rapporto amministrato, purché non oltre il quarto anno. È la via che consente di non perdere lo zainetto quando si chiude un dossier italiano, un caso trattato nella guida alla compensazione delle minusvalenze.

Cripto-attività: la sezione V-A e i due periodi

Dal modello 2026 la sezione V-A distingue le operazioni per periodo. I righi RT41 e RT42 hanno le colonne 1 e 2 per le cessioni antecedenti al 1° gennaio 2025 e le colonne 3 e 4 per quelle poste in essere dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025. La ragione è la soglia di esenzione: nel rigo RT57 la differenza relativa alle colonne 1 e 2 si indica solo «per la parte che eccede la soglia di euro 2.000», mentre per le operazioni 2025 quella franchigia non esiste più — la Legge 207/2024 l’ha rimossa dal 1° gennaio 2025.

Esempio: plusvalenze 2025 su cripto-attività per 5.000 €, con 1.200 € di minusvalenze cripto formate nel 2023 e regolarmente dichiarate.

PassaggioRigoImporto
Plusvalenza netta della sezioneRT57 col. 25.000 €
Minusvalenze di anni precedentiRT43−1.200 €
Base imponibileRT883.800 €
Imposta sostitutiva 26%RT89988 €

Due avvertenze. La prima: le minusvalenze su cripto-attività «non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze indicate nelle altre sezioni del presente quadro». È un comparto chiuso (TUIR art. 68 c. 9-bis), e la simmetria vale in entrambe le direzioni: una perdita su azioni non riduce un guadagno su bitcoin. La seconda: l’aliquota del 26% riguarda i realizzi fino al 31 dicembre 2025. Sui realizzi dal 1° gennaio 2026 si applica il 33% (Legge 207/2024 art. 1 c. 24), che si dichiarerà nel modello 2027. La Legge di Bilancio 2026 (Legge 199/2025) mantiene al 26% i soli e-money token denominati in euro conformi al regolamento UE 2023/1114: tutte le altre cripto-attività, comprese le stablecoin in dollari, rientrano nel 33%. Il meccanismo è descritto nella guida al calcolo delle plusvalenze crypto.

Cosa non va nel Quadro RT

Il quadro accoglie i redditi diversi di natura finanziaria. Non accoglie i redditi di capitale, che seguono una strada distinta: i proventi positivi di ETF e fondi armonizzati percepiti senza applicazione della ritenuta si dichiarano nel rigo RM31 del Quadro RM, tra i redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposta sostitutiva. Le sole minusvalenze su ETF restano invece redditi diversi e vanno nel Quadro RT, dove alimentano lo zainetto: l’asimmetria è spiegata nella guida alla tassazione degli ETF.

Analogamente non vanno nel quadro i dividendi (ritenuta definitiva o Quadro RM secondo il caso), né il valore delle attività estere detenute, che è oggetto del monitoraggio nel Quadro RW.

Versamento e riporto delle perdite

L’imposta sostitutiva liquidata nel quadro si versa con modello F24, codice tributo 1100, nei termini previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione. È il differimento tipico del regime dichiarativo: l’imposta su un realizzo di gennaio si paga oltre un anno dopo.

Le minusvalenze non compensate si registrano nella sezione VII, distinte per anno di formazione: i righi RT101–RT105 hanno le colonne da 1 a 4 per i quattro periodi d’imposta precedenti e la colonna 5 per l’anno in corso. Questa suddivisione non è burocrazia: serve a rendere verificabile la scadenza. Nel modello 2026 la minusvalenza più antica ancora utilizzabile è quella formata nel 2021: è all’ultimo anno utile.

Vanno inoltre ricordati due limiti di travaso tra comparti, entrambi conseguenza del passaggio di aliquota dal 20 al 26 per cento (D.L. 66/2014 art. 3 c. 15): le minusvalenze della sezione I-A entrano nella sezione II-A per una quota pari al 76,92% del loro ammontare, e quando si usa una minusvalenza della sezione I-A a scomputo di una plusvalenza della II-A l’importo si considera consumato «in misura pari all’ammontare della plusvalenza dichiarata nel rigo RT52 della sezione II A, che si intende compensare, moltiplicata per 1,3». Chi ha minusvalenze storiche deve quindi verificare quanto ne resta davvero.

Casi particolari ed errori frequenti

  • Compilare solo in caso di utile. È l’errore più costoso: senza l’indicazione della perdita nell’anno di formazione, il riporto quadriennale non è ammesso.
  • Usare il costo medio invece del L.I.F.O. Su posizioni costruite con acquisti successivi il risultato cambia, e il criterio corretto per i titoli non partecipativi è il L.I.F.O.
  • Compensare comparti diversi. Cripto con azioni, oppure minusvalenze da partecipazioni qualificate con plusvalenze non qualificate: il quadro lo vieta espressamente.
  • Dimenticare le minusvalenze certificate. Chiudendo un dossier amministrato, la certificazione dell’intermediario è il documento che permette di recuperarle in dichiarazione entro il quarto anno.
  • Trattare come plusvalenza il provento di un ETF. Va nel Quadro RM, e non attinge allo zainetto.
  • Escludere le commissioni dal costo. Sono oneri inerenti, e la loro omissione gonfia la base imponibile.

Domande frequenti

Chi ha solo minusvalenze deve presentare il Quadro RT?

Sì, se vuole conservare la possibilità di compensarle. Il riporto fino al quarto periodo d’imposta successivo è subordinato all’indicazione della perdita nella dichiarazione dell’anno in cui si è formata.

Quale codice tributo si usa per versare l’imposta del Quadro RT?

Il codice tributo 1100, con modello F24, sia per le plusvalenze art. 67 c. 1 lett. da c-bis) a c-quinquies) sia per quelle su partecipazioni qualificate realizzate dal 1° gennaio 2025.

Le minusvalenze su cripto-attività si possono compensare con plusvalenze su azioni?

No. Le minusvalenze della sezione V-A non sono deducibili dalle plusvalenze delle altre sezioni del quadro: le cripto-attività formano un comparto separato, con riporto anch’esso limitato al quarto anno.

Le plusvalenze su ETF vanno nel Quadro RT?

No. Sono redditi di capitale e, se percepite senza ritenuta, si indicano nel rigo RM31 del Quadro RM. Nel Quadro RT entrano soltanto le minusvalenze su ETF.

Serve conservare un prospetto dei calcoli?

Sì. Per le plusvalenze da partecipazioni qualificate le istruzioni richiedono espressamente un prospetto con corrispettivi, costi e risultato di ogni operazione, da esibire su richiesta dell’Agenzia delle Entrate. È buona prassi tenerlo anche per le altre sezioni: in regime dichiarativo la ricostruzione del costo è a carico del contribuente.

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