Plusvalenze crypto: come si calcolano e dichiarano nel 2026
Redazione Aggiornato al
Le plusvalenze realizzate sulle criptovalute sono soggette a imposta in Italia. Capire quando scatta il prelievo, quanto si paga e come ricostruire il calcolo è il presupposto per una dichiarazione corretta. Questa guida illustra il momento impositivo, l’aliquota, il metodo LIFO e gli adempimenti, con un esempio numerico completo, e approfondisce i casi che generano più dubbi nella pratica: l’evoluzione della soglia di esenzione, il confronto tra criteri di calcolo, gli exchange esteri, i wallet non custodial, la conversione cripto-cripto, le minusvalenze, i casi particolari e gli errori più frequenti.
Quando si genera una plusvalenza crypto
La plusvalenza si realizza nel momento in cui le cripto-attività vengono cedute a titolo oneroso. Rientrano nella fattispecie:
- la vendita di cripto contro euro o altra valuta avente corso legale;
- la permuta tra cripto-attività aventi caratteristiche e funzioni diverse (per esempio lo scambio di un token con un altro che svolge funzione differente);
- l’utilizzo delle cripto per l’acquisto di beni o servizi.
Non costituisce invece realizzo la permuta tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni, in base a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge 197/2022 art. 1 c. 126-147). La conversione tra due stablecoin analoghe, ad esempio, è di norma fiscalmente neutra fino alla cessione finale.
Il riferimento normativo per l’inquadramento è il TUIR art. 67 c. 1 lett. c-sexies, che colloca i proventi da cripto-attività tra i redditi diversi di natura finanziaria.
Aliquota e base imponibile
Sulle plusvalenze da cripto-attività si applica un’imposta sostitutiva la cui aliquota dipende dall’anno di realizzo:
| Periodo di realizzo | Aliquota | Riferimento |
|---|---|---|
| Fino al 31/12/2025 | 26% | D.Lgs. 461/1997 art. 5 |
| Dal 01/01/2026 | 33% | Legge 207/2024 art. 1 c. 24, confermata da Legge 199/2025 (Bilancio 2026) |
La base imponibile è data dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo di acquisto documentato.
Tre elementi vanno tenuti presenti:
- Fino al 2024 era prevista una soglia di esenzione di 2.000 € sulle plusvalenze complessive. La Legge di Bilancio 2025 (
Legge 207/2024) ha rimosso tale soglia a decorrere dal 1° gennaio 2025: la plusvalenza è imponibile dal primo euro. - Ciò che conta per l’aliquota è la data di realizzo (vendita, permuta rilevante, spesa), non la data di acquisto: una posizione aperta nel 2024 e chiusa nel 2026 sconta il 33% sull’intera plusvalenza.
- La Legge di Bilancio 2026 (
Legge 199/2025) mantiene al 26% i soli e-money token denominati in euro conformi al regolamento UE 2023/1114 (MiCA); tutte le altre cripto-attività, comprese le stablecoin in dollari, rientrano nel 33%.
Dalla soglia dei 2.000 € alla tassazione dal primo euro: l’evoluzione della disciplina
La disciplina fiscale delle cripto-attività non è nata come un impianto organico fin dall’inizio. Prima dell’introduzione di una categoria autonoma nel TUIR, l’Agenzia delle Entrate tendeva ad assimilare le criptovalute, in via interpretativa, al regime delle valute estere detenute all’estero, applicando criteri di determinazione della plusvalenza e soglie di rilevanza distinti da quelli poi previsti in modo specifico per le cripto-attività. Questo inquadramento, elaborato per analogia in assenza di una norma dedicata, generava incertezza applicativa sia sul momento impositivo sia sulle modalità di calcolo della base imponibile.
La Legge di Bilancio 2023 (Legge 197/2022 art. 1 c. 126-147) ha superato questa fase, introducendo la categoria autonoma delle cripto-attività nel TUIR art. 67 c. 1 lett. c-sexies e fissando, per i primi anni di applicazione, una soglia di esenzione di 2.000 € sulle plusvalenze complessivamente realizzate nel periodo d’imposta: sotto quella soglia non era dovuta imposta, sopra si tassava soltanto l’eccedenza rispetto ai 2.000 €.
La Legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024) ha eliminato la soglia a decorrere dal 1° gennaio 2025: da quella data la plusvalenza è imponibile dal primo euro, senza alcuna franchigia. Per le operazioni a cavallo tra i due regimi resta decisiva la data di realizzo: una vendita conclusa il 31/12/2024 beneficia ancora della soglia di 2.000 €, una conclusa il 2/1/2025 non ne beneficia più, anche a parità di plusvalenza.
| Periodo | Regime applicabile | Soglia di esenzione | Aliquota |
|---|---|---|---|
| Fino al 31/12/2022 | Assimilazione di prassi al regime delle valute estere, in assenza di disciplina specifica | Criteri distinti, non specifici per le cripto-attività | 26% |
| 2023-2024 | Disciplina specifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 | 2.000 € annui sulle plusvalenze complessive | 26% |
| Dal 01/01/2025 | Soglia rimossa dalla Legge di Bilancio 2025 | Nessuna | 26% nel 2025, 33% dal 2026 |
Chi ha operato anche prima del 2023 dovrebbe verificare, con l’assistenza di un professionista, come le plusvalenze pregresse siano state qualificate secondo il regime applicabile pro tempore: un inquadramento non corretto può incidere sia sull’imposta dovuta sia sugli obblighi dichiarativi degli anni interessati.
Il metodo LIFO con esempio numerico
Quando gli acquisti della stessa cripto-attività avvengono in momenti diversi e a prezzi diversi, occorre stabilire quale “lotto” si considera venduto per primo. Il criterio previsto è il LIFO (Last In, First Out): si considerano cedute per prime le unità acquisite in data più recente (TUIR art. 67 c. 1-bis, richiamato per le cripto-attività dalla Circolare AdE 30/E del 2023).
Un esempio chiarisce il meccanismo. Si supponga la seguente sequenza di operazioni:
| Data | Operazione | Quantità | Prezzo unitario | Controvalore |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | Acquisto | 0,5 ETH | 40.000 € | 20.000 € |
| 10/03/2025 | Acquisto | 0,5 ETH | 60.000 € | 30.000 € |
| 20/03/2026 | Vendita | 0,7 ETH | 70.000 € | 49.000 € |
Con il metodo LIFO, la vendita di 0,7 ETH consuma prima l’intero lotto più recente (0,5 ETH a 60.000 €) e poi 0,2 ETH del lotto più datato (a 40.000 €):
- Costo delle unità vendute: (0,5 × 60.000) + (0,2 × 40.000) = 30.000 + 8.000 = 38.000 €
- Corrispettivo della vendita: 0,7 × 70.000 = 49.000 €
- Plusvalenza: 49.000 − 38.000 = 11.000 €
- Imposta sostitutiva al 33% (realizzo nel 2026): 3.630 €
La stessa vendita, se eseguita entro il 31/12/2025, avrebbe scontato il 26%, cioè 2.860 €: a parità di plusvalenza, il passaggio d’anno costa 770 € in più. Si noti che con il FIFO il costo sarebbe stato 32.000 € e la plusvalenza 17.000 €: la scelta del criterio non è indifferente, e quello conforme alla prassi è il LIFO.
Per calcolare la plusvalenza sui propri dati, senza costruire fogli di calcolo manuali, è disponibile il calcolatore plusvalenze crypto LIFO: gratuito, con i dati che restano nel browser e gestione delle commissioni.
Quando le operazioni si moltiplicano su più exchange e wallet, la ricostruzione manuale diventa soggetta a errori. Strumenti dedicati importano automaticamente lo storico delle transazioni e producono un report fiscale già impostato per la dichiarazione: Koinly è tra quelli più diffusi per il mercato italiano.
LIFO, FIFO e costo medio ponderato a confronto
Non tutti i criteri di determinazione del costo producono lo stesso risultato, come mostra l’esempio precedente: con il LIFO la plusvalenza sull’operazione era di 11.000 €, con il FIFO sarebbe stata di 17.000 €. Un terzo criterio, il costo medio ponderato, utilizzato di frequente da piattaforme di tracking estere o previsto in altri ordinamenti fiscali, calcola il costo di ogni unità venduta come media aritmetica ponderata di tutti gli acquisti precedenti ancora in giacenza.
Applicando il costo medio ponderato allo stesso esempio: il costo medio delle due tranche di ETH detenute è (20.000 + 30.000) / 1 ETH = 50.000 € per unità; il costo delle 0,7 ETH vendute sarebbe quindi 0,7 × 50.000 = 35.000 €, con una plusvalenza di 49.000 − 35.000 = 14.000 €, un valore intermedio tra LIFO e FIFO.
| Criterio | Costo delle unità vendute | Plusvalenza | Imposta al 33% |
|---|---|---|---|
| LIFO (criterio adottato in Italia) | 38.000 € | 11.000 € | 3.630 € |
| Costo medio ponderato | 35.000 € | 14.000 € | 4.620 € |
| FIFO | 32.000 € | 17.000 € | 5.610 € |
Il criterio riconosciuto dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate per le cessioni parziali di cripto-attività della stessa specie resta il LIFO (Circolare AdE 30/E del 2023, che richiama TUIR art. 67 c. 1-bis); l’uso di un metodo diverso, anche se prodotto da uno strumento software estero, espone al rischio di un calcolo non corretto dell’imposta dovuta in dichiarazione italiana. Chi utilizza software di tracciamento impostati di default sul costo medio o sul FIFO deve verificare la possibilità di configurare il criterio LIFO oppure ricalcolare manualmente il dato ai fini della dichiarazione.
Plusvalenze su exchange esteri: cosa cambia
La detenzione di cripto-attività su un exchange con sede fuori dall’Italia (Binance, Coinbase, Kraken e piattaforme simili) non modifica il regime di tassazione delle plusvalenze: il presupposto impositivo resta la cessione a titolo oneroso, indipendentemente dal luogo in cui l’exchange ha sede legale o dalla valuta in cui è denominato il conto.
Due aspetti operativi meritano particolare attenzione:
- Conversione in euro. Quando gli acquisti o le vendite avvengono in una valuta diversa dall’euro (tipicamente dollari USA), il controvalore rilevante ai fini del calcolo della plusvalenza va convertito in euro al cambio del giorno dell’operazione. Un disallineamento tra il cambio applicato dall’exchange nei propri report e quello utilizzato in dichiarazione genera differenze, anche significative, nella plusvalenza calcolata.
- Monitoraggio fiscale. Le cripto-attività detenute su exchange esteri rientrano nell’obbligo di compilazione del Quadro RW, con le stesse regole applicabili a chi opera su piattaforme italiane: il fatto che l’exchange non abbia una stabile organizzazione in Italia non esclude l’obbligo. Per l’approfondimento delle soglie e delle sanzioni si veda la guida al Quadro RW per le crypto e, per l’inquadramento generale del monitoraggio fiscale, la guida su chi deve compilare il Quadro RW.
Un ulteriore elemento pratico riguarda la reperibilità dello storico delle operazioni: alcuni exchange esteri limitano l’esportazione dello storico completo oltre un certo numero di mesi o anni, rendendo opportuno scaricare e archiviare periodicamente i report delle transazioni, anche in assenza di un obbligo dichiarativo immediato.
Wallet non custodial e cold storage
Il trasferimento di cripto-attività da un exchange a un wallet non custodial (software wallet o hardware wallet in cold storage) non costituisce, di per sé, un realizzo: si tratta di uno spostamento tra strumenti di custodia della medesima posizione, non di una cessione a titolo oneroso né di una permuta tra cripto-attività di natura diversa. Il costo fiscale riconosciuto resta quello di acquisto originario, indipendentemente da quanti trasferimenti tra wallet siano intervenuti nel frattempo.
Ai fini del monitoraggio fiscale, le cripto-attività detenute su wallet non custodial di cui il contribuente conserva le chiavi private restano soggette agli stessi obblighi di compilazione del Quadro RW previsti per le posizioni detenute su exchange, poiché il presupposto del monitoraggio è la disponibilità della cripto-attività, non la sua collocazione presso un intermediario.
Nella pratica, chi utilizza più wallet e più exchange per la stessa cripto-attività deve ricostruire un registro unico di carico e scarico, ordinato cronologicamente, per applicare correttamente il criterio LIFO sull’insieme delle unità detenute: il criterio si applica alla singola cripto-attività considerata nel suo complesso, non separatamente per ciascun wallet o exchange in cui è custodita.
Conversione cripto-cripto: esempio pratico
La permuta tra cripto-attività con caratteristiche e funzioni diverse è una delle operazioni più frequenti e, insieme, più trascurate in fase di calcolo, perché non genera un accredito in euro e quindi passa spesso inosservata.
Si supponga il seguente caso: un contribuente ha acquistato 1 BTC a 35.000 € nel 2024. Nel 2026, quando 1 BTC vale 90.000 €, lo scambia integralmente con ETH tramite un exchange, ricevendo un controvalore in ETH pari, al momento dello scambio, a 90.000 €. Poiché Bitcoin ed Ether hanno funzioni diverse — non si tratta quindi di una permuta tra token con le medesime caratteristiche — l’operazione integra un realizzo:
- Corrispettivo (valore normale degli ETH ricevuti al momento dello scambio): 90.000 €
- Costo fiscale del BTC ceduto: 35.000 €
- Plusvalenza: 90.000 − 35.000 = 55.000 €
- Imposta sostitutiva al 33%: 18.150 €
L’imposta è dovuta anche se il contribuente non ha mai convertito nulla in euro: il presupposto è la cessione a titolo oneroso di un asset per acquisirne un altro di natura diversa, e la circostanza che il corrispettivo sia rappresentato da un’altra cripto-attività, anziché da valuta avente corso legale, non esclude la tassazione. Gli ETH ricevuti acquisiscono, a loro volta, un nuovo costo fiscale pari a 90.000 €, rilevante per il calcolo delle future plusvalenze sulla loro cessione.
Compensazione delle minusvalenze
Le minusvalenze realizzate sulle cripto-attività non si traducono in un’imposta negativa, ma possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze della stessa natura realizzate nei quattro periodi d’imposta successivi (TUIR art. 68 c. 9-bis). È quindi essenziale conservare la documentazione delle operazioni in perdita, perché riducono il prelievo sugli anni seguenti.
Un esempio applicativo: nel 2025 un contribuente realizza una minusvalenza di 6.000 € sulla cessione di un token A. Nel 2026 realizza una plusvalenza di 9.000 € su un token B. La minusvalenza del 2025, rientrando nel quadriennio di riporto, è compensabile: l’imposta sostitutiva del 2026 si calcola sulla base imponibile netta di 9.000 − 6.000 = 3.000 €, con un’imposta di 3.000 × 33% = 990 €, anziché di 2.970 € calcolati sull’intera plusvalenza. La minusvalenza va comunque indicata nel Quadro RT dell’anno in cui si realizza, per poter essere riportata e utilizzata negli anni successivi: l’omessa indicazione nell’anno di formazione può precludere il riporto negli anni successivi.
Per il funzionamento generale del meccanismo di compensazione, comune anche ad altri strumenti finanziari, si veda la guida a compensazione delle minusvalenze e zainetto fiscale.
Casi particolari
Alcune situazioni non rientrano nello schema ordinario di acquisto e vendita e richiedono un inquadramento a parte:
- Mining. I proventi da attività di mining seguono un inquadramento che dipende dalle modalità di svolgimento dell’attività: se svolta in forma occasionale, i proventi rilevano tipicamente come redditi diversi; se svolta con carattere di abitualità e organizzazione professionale, può assumere rilievo come reddito d’impresa, con conseguenze dichiarative diverse da quelle descritte in questa guida. La qualificazione va valutata caso per caso.
- NFT. Il trattamento fiscale dei token non fungibili non è disciplinato in modo puntuale come quello delle cripto-attività fungibili: la loro natura di investimento finanziario o di bene diverso va valutata in base alle caratteristiche del singolo token, con possibili incertezze interpretative che consigliano un confronto con un professionista prima di operazioni di rilievo.
- Hard fork e airdrop. Le nuove unità ricevute a seguito di un hard fork o di un airdrop acquisiscono un valore fiscale al momento dell’accredito nel wallet del contribuente; la loro successiva cessione genera una plusvalenza calcolata sulla differenza tra corrispettivo e tale valore iniziale. Per gli aspetti di dettaglio relativi ai proventi periodici da attività di staking, distinti dagli airdrop occasionali, si veda la guida alla tassazione dello staking.
- Donazione e successione. Il trasferimento di cripto-attività per donazione o per successione ereditaria segue le regole ordinarie previste per questi istituti; il costo fiscalmente riconosciuto in capo al beneficiario e gli eventuali obblighi di monitoraggio vanno valutati con l’assistenza di un professionista, data la scarsità di prassi consolidata sul tema specifico delle cripto-attività.
- Smarrimento delle chiavi private e fallimento dell’exchange. L’indisponibilità delle cripto-attività per smarrimento delle chiavi private o per l’insolvenza dell’exchange non integra, di per sé, una cessione a titolo oneroso: in assenza di un realizzo, non genera automaticamente una minusvalenza deducibile. Si tratta di un profilo interpretativo non consolidato, sul quale è opportuno il confronto con un professionista, anche in relazione a eventuali procedure concorsuali che possano dar luogo, in un momento successivo, a un riconoscimento parziale del credito.
Errori frequenti nel calcolo delle plusvalenze crypto
Gli errori più ricorrenti nella determinazione delle plusvalenze crypto riguardano più il metodo di calcolo che l’aliquota applicabile:
- Usare il FIFO o il costo medio invece del LIFO perché è l’impostazione di default di un software estero, senza verificare né correggere il criterio ai fini della dichiarazione italiana.
- Trascurare le permute cripto-cripto tra token di natura diversa, considerandole erroneamente operazioni fiscalmente neutre solo perché non convertite in euro.
- Calcolare il costo per singolo wallet o exchange anziché su un registro unico e cronologico dell’intera posizione detenuta nella cripto-attività, con il rischio di applicare il LIFO su una base di lotti incompleta.
- Ignorare le commissioni di acquisto e di vendita, che incidono rispettivamente sul costo fiscale e sul corrispettivo.
- Non riportare le minusvalenze nel Quadro RT dell’anno di formazione, perdendo così la possibilità di utilizzarle in compensazione negli anni successivi.
- Applicare l’aliquota della data di acquisto anziché quella della data di realizzo, quando le due date sono a cavallo di un cambio di aliquota, come tra il 2025 e il 2026.
Adempimenti dichiarativi
Gli obblighi sono due e vanno tenuti distinti:
- Quadro RT del Modello Redditi PF: vi si indicano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate nell’anno, con la liquidazione dell’imposta sostitutiva.
- Quadro RW: assolve il monitoraggio fiscale delle cripto-attività detenute e determina l’imposta sul valore delle cripto-attività, pari allo 0,2% del valore di fine anno (
Legge 197/2022 art. 1 c. 146).
Le scadenze di presentazione del Modello Redditi PF e di versamento dell’imposta seguono il calendario fiscale ordinario stabilito ogni anno per la generalità dei contribuenti persone fisiche; è opportuno verificarne l’aggiornamento sul sito dell’Agenzia delle Entrate in prossimità della scadenza, poiché i termini possono variare da un anno all’altro.
Per stimare l’imposta sul valore e verificare l’obbligo di monitoraggio è disponibile il calcolatore Quadro RW e IVAFE. Per il trattamento dei premi da staking, che seguono regole proprie, si veda la guida alla tassazione dello staking.
Domande frequenti
Lo scambio tra due cripto diverse è tassato?
Dipende dalla natura dei token. La permuta tra cripto-attività con medesime caratteristiche e funzioni non è realizzo; lo scambio tra token con funzioni diverse configura invece una cessione rilevante ai fini fiscali, come illustrato nell’esempio sulla conversione cripto-cripto.
Si può usare un metodo diverso dal LIFO?
Il LIFO è il criterio indicato dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate per le cessioni parziali di cripto-attività della stessa specie (Circolare AdE 30/E del 2023, che richiama TUIR art. 67 c. 1-bis). L’uso di un criterio diverso, come il FIFO o il costo medio ponderato, non è supportato dalla prassi; in caso di situazioni particolari è opportuno il confronto con un professionista.
La plusvalenza si calcola anche se non si converte in euro?
Sì, nei casi di permuta con token di funzione diversa o di acquisto di beni e servizi: il corrispettivo è il valore normale al momento dell’operazione, anche senza passaggio a euro.
Le commissioni di acquisto e vendita rilevano?
Le commissioni di acquisto aumentano il costo fiscale, quelle di vendita riducono il corrispettivo. Entrambe incidono sulla plusvalenza imponibile.
Le plusvalenze su un exchange estero si dichiarano comunque in Italia?
Sì. È la residenza fiscale del contribuente, non la sede legale dell’exchange, a determinare l’obbligo di dichiarare le plusvalenze in Italia. La detenzione su un exchange estero comporta inoltre, di norma, l’obbligo di monitoraggio nel Quadro RW.
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