Quadro RW per le crypto: soglie, compilazione e sanzioni
Redazione
Chi detiene criptovalute è tenuto, in presenza dei presupposti, a indicarle nel Quadro RW del Modello Redditi PF. Intorno a questo obbligo circola un equivoco diffuso: la soglia di 15.000 € che esonererebbe dal monitoraggio. Questa guida chiarisce quando l’obbligo sussiste, come si compila il quadro e quali sanzioni si rischiano.
La soglia di 15.000 € non si applica alle cripto
La soglia dei 15.000 € riguarda esclusivamente i conti correnti e i depositi detenuti all’estero: per questi il monitoraggio nel Quadro RW è dovuto solo se il valore massimo nell’anno supera tale importo (D.Lgs. 167/1990 art. 4).
Per le cripto-attività non esiste alcuna soglia di esonero: vanno indicate nel Quadro RW indipendentemente dall’importo detenuto. L’equivoco nasce dall’estensione impropria della regola dei conti bancari alle cripto, ma le due fattispecie seguono criteri distinti.
L’imposta sul valore delle cripto-attività
Oltre al monitoraggio, il Quadro RW liquida l’imposta sul valore delle cripto-attività, pari allo 0,2% del valore di fine anno (Legge 197/2022 art. 1 c. 146). L’imposta è rapportata ai giorni di detenzione e alla quota di possesso.
Un esempio: un contribuente detiene cripto per un controvalore di 9.000 € al 31 dicembre, possedute per 200 giorni nell’anno.
- Base imponibile: 9.000 €
- Aliquota: 0,2%
- Rapporto giorni: 200 / 365
- Imposta dovuta: 9.000 × 0,002 × (200 / 365) = 9,86 €
Per stimare l’imposta sul valore e verificare l’obbligo di monitoraggio sui propri asset, è disponibile il calcolatore Quadro RW e IVAFE, gratuito e con i dati che restano nel browser.
Come si compila il Quadro RW
Per ogni cripto-attività vanno riportati gli elementi che consentono di individuarla e valorizzarla:
- il controvalore in euro all’inizio e alla fine del periodo di detenzione;
- i giorni di possesso nell’anno;
- la quota di possesso, se l’attività è cointestata.
Quando le operazioni si distribuiscono su più exchange e wallet, ricostruire i valori di fine anno manualmente è oneroso e soggetto a errori. Strumenti dedicati importano lo storico e generano il prospetto già pronto: Koinly è tra i più utilizzati per il mercato italiano.
Sanzioni per omessa o infedele compilazione
L’omessa indicazione nel Quadro RW è sanzionata in misura proporzionale agli importi non dichiarati, dal 3% al 15% (D.Lgs. 167/1990 art. 5). La misura è raddoppiata, dal 6% al 30%, per le attività detenute in Stati a fiscalità privilegiata. A ciò si aggiungono le sanzioni relative all’eventuale imposta sul valore non versata.
Data l’entità delle sanzioni, la compilazione del quadro va curata anche quando l’imposta dovuta è modesta: l’obbligo di monitoraggio è autonomo rispetto al prelievo.
Domande frequenti
Le cripto su un wallet personale (self-custody) vanno dichiarate?
Sì. L’obbligo di monitoraggio prescinde dal fatto che le cripto siano su exchange o su wallet privato: rileva la detenzione da parte del residente.
Se non ho venduto nulla devo comunque compilare il Quadro RW?
Sì. Il monitoraggio riguarda la detenzione, non il realizzo. Anche in assenza di plusvalenze le cripto detenute vanno indicate. Le eventuali plusvalenze si dichiarano invece nel Quadro RT: si veda la guida al calcolo delle plusvalenze crypto.
La soglia dei 15.000 € non vale proprio mai per le cripto?
No. Quella soglia è prevista per i conti correnti e i depositi esteri. Per le cripto-attività l’indicazione nel Quadro RW è dovuta a prescindere dall’importo.
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