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Tassazione staking crypto in Italia: guida 2026

Redazione Aggiornato al

Lo staking di criptovalute genera in Italia redditi imponibili. La normativa vigente, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge 197/2022 art. 1 c. 126-147) e chiarita dalla Circolare AdE 30/E del 2023, inquadra i premi da staking tra i redditi diversi di natura finanziaria (TUIR art. 67 c. 1 lett. c-sexies), con imposta sostitutiva la cui aliquota è salita al 33% dal 1° gennaio 2026.

Cos’è lo staking dal punto di vista fiscale

Lo staking è la messa a disposizione di criptovalute a una rete proof-of-stake in cambio di una ricompensa periodica. Dal punto di vista fiscale italiano, le ricompense ricevute costituiscono reddito tassabile nel momento in cui sono accreditate al wallet del contribuente: fa fede la data di percezione, non quella di eventuale successiva vendita (Circolare AdE 30/E del 2023).

Differenza rispetto al lending

A differenza del lending CeFi (piattaforme che prendono in prestito le cripto del cliente), nello staking on-chain il contribuente conserva il controllo delle chiavi private. Cambia il profilo di rischio, non il regime fiscale: in entrambi i casi i proventi rientrano nella lettera c-sexies e scontano la stessa aliquota.

Aliquota e momento impositivo

Tre elementi vanno fissati al momento dell’accredito della ricompensa:

  1. Quantità della cripto ricevuta (es. 0,5 ETH).
  2. Controvalore in euro alla data dell’accredito (es. 1 ETH = 3.200 €).
  3. Aliquota vigente nell’anno di percezione.

L’aliquota dipende dall’anno in cui il premio è percepito:

Periodo di percezioneAliquotaRiferimento
Fino al 31/12/202526%D.Lgs. 461/1997 art. 5
Dal 01/01/202633%Legge 207/2024 art. 1 c. 24, confermata da Legge 199/2025 (Bilancio 2026)

Le successive variazioni di prezzo concorrono come plusvalenza o minusvalenza al momento della cessione, con la stessa aliquota dell’anno di realizzo. Il controvalore già tassato all’accredito diventa il costo fiscale delle unità ricevute: il medesimo importo non viene tassato due volte.

Esempio numerico

Un contribuente riceve 0,5 ETH come premio di staking il 15 marzo 2026, quando 1 ETH vale 3.200 €.

VoceValore
Quantità ricompensa0,5 ETH
Controvalore al 15/03/20261.600 €
Aliquota 202633%
Imposta dovuta sul premio528 €

Se in seguito (es. 1 dicembre 2026) il contribuente vende quegli 0,5 ETH a 4.000 € l’uno (corrispettivo 2.000 €), realizza una plusvalenza di 400 € (2.000 − 1.600, dove 1.600 € è il costo fiscale già tassato all’accredito), che sconta il 33%: ulteriori 132 €.

Lo stesso premio percepito il 15 dicembre 2025 avrebbe scontato il 26% (416 € invece di 528 €): per i premi da staking conta esclusivamente la data di accredito.

Per riconciliare automaticamente i flussi on-chain e ottenere un report fiscale coerente con queste regole, strumenti come Koinly aggregano le transazioni dai principali exchange e wallet.

Monitoraggio fiscale: Quadro RW

Le cripto-attività detenute vanno indicate nel Quadro RW del Modello Redditi PF a prescindere dal valore: per le cripto non esiste una soglia di esonero dal monitoraggio (la soglia di 15.000 € riguarda i soli conti correnti e depositi esteri). Gli elementi principali:

  • Codice individuazione bene: 21 (cripto-attività).
  • Valore iniziale e finale: controvalore in euro alle rispettive date.
  • Sul valore di fine anno si applica l’imposta sul valore delle cripto-attività dello 0,2% (Legge 197/2022 art. 1 c. 146), salvo che l’imposta di bollo sia già assolta dall’intermediario italiano.

Per soglie, compilazione e sanzioni si veda la guida dedicata al Quadro RW per le cripto.

Domande frequenti

Lo staking di una stablecoin è tassato allo stesso modo?

Sì, con una precisazione: i proventi sono comunque redditi diversi ex lettera c-sexies, ma la Legge di Bilancio 2026 (Legge 199/2025) riserva l’aliquota del 26% ai soli e-money token denominati in euro conformi al regolamento UE 2023/1114 (MiCA). Le stablecoin in dollari seguono l’aliquota ordinaria del 33%.

Si possono compensare le minusvalenze pregresse con i premi da staking?

No. Le minusvalenze su cripto-attività sono compensabili con le plusvalenze della stessa natura realizzate nei quattro periodi d’imposta successivi (TUIR art. 68 c. 9-bis), ma i premi da staking sono proventi, non plusvalenze: su di essi l’imposta è dovuta per intero.

Il premio va dichiarato anche se non viene mai venduto?

Sì. Il momento impositivo è l’accredito al wallet: l’imposta sul controvalore in euro del premio è dovuta nell’anno di percezione anche se le cripto restano ferme. L’eventuale vendita successiva rileva solo per la plusvalenza o minusvalenza rispetto al valore già tassato.

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