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Guida · Generale

Tassazione di RSU e stock option: come funziona in Italia

Redazione Aggiornato il

In questa guida
  1. Due momenti impositivi, due categorie di reddito diverse
  2. Le RSU: il reddito nasce alla maturazione
  3. Le stock option: dal 2008 nessun regime agevolato
  4. La cessione: il 26% si applica solo sull’incremento successivo
  5. I due casi in cui l’assegnazione non è tassata
  6. Gli adempimenti che riguardano le azioni estere
  7. Errori frequenti
  8. Quadro riepilogativo
  9. Domande frequenti

Chi lavora per una multinazionale con sede negli Stati Uniti riceve spesso una parte della retribuzione in azioni, sotto forma di RSU o di stock option. Il trattamento fiscale di queste assegnazioni è la fonte di uno degli errori più costosi che un contribuente italiano possa commettere in dichiarazione, e l’errore nasce da un equivoco comprensibile: trattare le azioni ricevute dal datore di lavoro come un investimento qualsiasi, e quindi tassare al 26% tutto ciò che si incassa vendendole. Quelle azioni sono state quasi sempre già tassate una volta, e non come investimento.

Due momenti impositivi, due categorie di reddito diverse

La regola generale è che l’assegnazione di azioni al dipendente genera due eventi fiscali autonomi, disciplinati da norme diverse e con aliquote diverse.

MomentoCategoria di redditoChe cosa si tassaAliquota
Maturazione o esercizioReddito di lavoro dipendenteValore normale delle azioni meno quanto pagatoIRPEF progressiva + addizionali
CessioneReddito diversoPrezzo di vendita meno valore già tassato26%

Tenere separati i due momenti è ciò che evita la doppia imposizione. Il valore tassato nel primo momento diventa infatti il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni nel secondo: senza questo raccordo, lo stesso importo verrebbe tassato due volte.

Le RSU: il reddito nasce alla maturazione

Le restricted stock units non sono azioni, ma la promessa di riceverle a una data futura se si verificano determinate condizioni, tipicamente la permanenza in azienda per un certo periodo. Finché la condizione non si avvera, non esiste alcun reddito da tassare.

Quando il vesting si completa e le azioni entrano nella disponibilità del lavoratore, scatta il momento impositivo: si tratta di un compenso in natura, che concorre a formare il reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, comma 1, del TUIR, secondo il principio di cassa.

L’importo imponibile è il valore normale delle azioni alla data di maturazione, diminuito di quanto eventualmente pagato dal lavoratore — nelle RSU, di norma, nulla. Per le azioni quotate il valore normale si determina secondo l’art. 9, comma 4, lettera a), del TUIR: la media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese.

Su questo importo si applicano l’IRPEF con le aliquote progressive dell’art. 11 del TUIR — nel 2026 il 23% fino a 28.000 €, il 33% da 28.001 a 50.000 € (ridotta dal 35% dall’art. 1, comma 3, della Legge 199/2025) e il 43% oltre 50.000 € — e le addizionali regionale e comunale. Poiché il reddito da RSU si somma alla retribuzione ordinaria, nella maggior parte dei casi si colloca nello scaglione più alto raggiunto dal contribuente.

Il datore di lavoro, se è sostituto d’imposta in Italia, opera la ritenuta e la espone in Certificazione Unica. Quando la società che assegna le azioni è estera e non ha un sostituto italiano, il reddito va dichiarato dal lavoratore.

Le stock option: dal 2008 nessun regime agevolato

Le stock option attribuiscono il diritto di acquistare azioni a un prezzo prefissato. Il momento impositivo non è l’assegnazione del diritto né la sua maturazione, ma l’esercizio: è allora che si misura il vantaggio economico, pari alla differenza fra il valore normale delle azioni e il prezzo pagato per ottenerle.

Fino al 2008 esisteva un regime di favore che, a certe condizioni, escludeva quel differenziale dal reddito di lavoro dipendente. È stato abrogato dall’art. 82, comma 23, del D.L. 112/2008 (convertito dalla Legge 133/2008), che ha soppresso la lettera g-bis) dell’art. 51, comma 2, del TUIR. Da allora il differenziale è imponibile per intero come reddito di lavoro dipendente.

Resta invece una particolarità sul fronte previdenziale: i redditi derivanti dall’esercizio di stock option sono esclusi dalla base imponibile contributiva, per effetto dell’art. 82, comma 24-bis, del D.L. 112/2008. L’imposizione fiscale piena convive quindi con un’esclusione contributiva.

L’esclusione vale anche per le RSU, benché la formulazione della norma sia stata scritta pensando alle stock option. L’INPS, con la circolare n. 123 dell’11 dicembre 2009, ha adottato una lettura estensiva: poiché l’ordinamento non contiene una definizione legale di stock option, l’esenzione contributiva si applica anche ai piani di assegnazione azionaria non generalizzati. Sul fringe benefit da RSU gravano quindi IRPEF e addizionali, ma non i contributi previdenziali.

La cessione: il 26% si applica solo sull’incremento successivo

Quando le azioni vengono vendute, la differenza fra il corrispettivo e il costo fiscalmente riconosciuto è una plusvalenza da partecipazione non qualificata, riconducibile all’art. 67, comma 1, lettera c-bis), del TUIR e soggetta all’imposta sostitutiva del 26% stabilita dall’art. 3, comma 1, del D.L. 66/2014.

Il punto decisivo è la determinazione del costo. L’art. 68, comma 6, del TUIR prevede che il costo sia aumentato di ogni onere inerente e, per i titoli assegnati al dipendente, esso coincide con il valore già assoggettato a tassazione come reddito di lavoro. Se le azioni vengono vendute lo stesso giorno della maturazione, la plusvalenza è nulla o minima: l’intero guadagno è già stato tassato come reddito di lavoro.

Quando la vendita genera invece una minusvalenza — perché il titolo è sceso dopo il vesting — questa alimenta lo zainetto fiscale e segue le regole ordinarie della compensazione delle minusvalenze, utilizzabile nei quattro periodi d’imposta successivi (art. 68, comma 5, del TUIR).

Esempio numerico completo

Un dipendente con reddito da lavoro già superiore a 50.000 € matura 200 RSU quando il valore normale dell’azione è 50 €. Rivende tutte le azioni un anno dopo a 65 €.

Alla maturazione. Valore normale complessivo: 200 × 50 = 10.000 €. L’importo si somma al reddito di lavoro e sconta l’aliquota marginale del 43%: l’IRPEF dovuta è 10.000 × 43% = 4.300 €, oltre alle addizionali. Il costo fiscalmente riconosciuto delle 200 azioni diventa 10.000 €.

Alla vendita. Corrispettivo: 200 × 65 = 13.000 €. Plusvalenza: 13.000 − 10.000 = 3.000 €. Imposta sostitutiva: 3.000 × 26% = 780 €.

Totale. 4.300 + 780 = 5.080 € di imposte su 13.000 € incassati.

L’errore da evitare si misura proprio qui: chi tratta l’operazione come un investimento ordinario calcola 13.000 × 26% = 3.380 €, ma quel calcolo ignora che 10.000 € hanno già scontato l’IRPEF. Se il contribuente dichiarasse in questo modo senza considerare la tassazione già avvenuta in busta paga, pagherebbe due volte sulla stessa base. Il problema non è la somma finale, è la base di calcolo.

I due casi in cui l’assegnazione non è tassata

Azionariato diffuso (art. 51, comma 2, lettera g), del TUIR). Se le azioni sono offerte alla generalità dei dipendenti, il loro valore non concorre a formare il reddito entro il limite di 2.065,83 € annui per ciascun lavoratore. L’agevolazione è però condizionata: le azioni non devono essere riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro, né cedute prima che siano trascorsi tre anni dalla percezione. La cessione anticipata fa decadere il beneficio, e l’importo torna imponibile come reddito di lavoro nel periodo in cui avviene la vendita.

L’elemento che esclude la maggior parte dei piani è il requisito della generalità: un’assegnazione riservata a singoli dipendenti o a categorie selezionate non accede all’esenzione.

Startup e PMI innovative (art. 27 del D.L. 179/2012). Gli strumenti finanziari assegnati a dipendenti, collaboratori e amministratori di startup innovative non concorrono a formare il reddito di lavoro, senza il limite di importo previsto dal regime ordinario. È un’agevolazione costruita per consentire alle imprese in fase iniziale di remunerare il personale con capitale anziché con liquidità. Anche qui però esiste una condizione di decadenza: l’art. 27, comma 2, del D.L. 179/2012 prevede che il beneficio venga meno se gli strumenti finanziari sono riacquistati dalla società emittente, dall’impresa o da soggetti a queste riconducibili.

Gli adempimenti che riguardano le azioni estere

Le azioni ricevute da una società estera e detenute su un broker estero, tipicamente il piano gestito dal datore di lavoro, rientrano negli obblighi di monitoraggio fiscale. Vanno indicate nel Quadro RW, previsto dall’art. 4 del D.L. 167/1990, e sono soggette all’IVAFE dell’art. 19, comma 18, del D.L. 201/2011, salvo che siano detenute tramite un intermediario residente che applichi le ritenute.

Sui dividendi eventualmente percepiti si applica il regime dei dividendi esteri, con la ritenuta applicata nel Paese della società e quella italiana.

Va inoltre considerato il cambio: se le azioni sono denominate in dollari, sia il valore normale alla maturazione sia il corrispettivo di vendita vanno convertiti in euro al cambio del giorno dell’operazione. Un guadagno in valuta può tradursi in un risultato diverso una volta espresso in euro.

Errori frequenti

Dichiarare come plusvalenza l’intero ricavato della vendita. È l’errore descritto nell’esempio: ignora il costo fiscalmente riconosciuto e produce una doppia imposizione sulla parte già tassata in busta paga.

Non dichiarare nulla perché la ritenuta è già stata operata. La ritenuta del datore riguarda il reddito di lavoro; la plusvalenza successiva è un reddito diverso, che in regime dichiarativo va indicato nel quadro RT. Sono due adempimenti distinti, e il primo non assorbe il secondo. La distinzione fra le due categorie è la stessa illustrata per i redditi di capitale e i redditi diversi.

Dimenticare il Quadro RW perché le azioni sono arrivate dal datore di lavoro. L’origine delle azioni non incide sugli obblighi di monitoraggio: ciò che rileva è dove sono detenute.

Assumere che le stock option godano ancora di un’esenzione. Il regime agevolato è stato abrogato nel 2008. Documentazione e prassi anteriori a quella data, ancora reperibili online, descrivono una disciplina non più vigente.

Vendere azioni da azionariato diffuso prima del triennio. La cessione anticipata fa perdere l’esenzione dei 2.065,83 €, con recupero a tassazione dell’importo esentato.

Quadro riepilogativo

FattispecieMomento impositivoTrattamento
RSUMaturazione (vesting)Reddito di lavoro sul valore normale
Stock optionEsercizioReddito di lavoro sul differenziale
Cessione delle azioniVendita26% sulla differenza rispetto al valore già tassato
Azionariato diffusoAssegnazioneEsente fino a 2.065,83 €, con vincolo triennale
Startup innovativeAssegnazioneNon concorre al reddito, senza limite
Azioni estere detenuteAnnualeQuadro RW e IVAFE

Domande frequenti

Le RSU sono tassate quando vengono assegnate o quando maturano?

Alla maturazione. Prima del vesting non esiste un reddito percepito: il momento impositivo coincide con l’ingresso delle azioni nella disponibilità del lavoratore, secondo il principio di cassa dell’art. 51, comma 1, del TUIR.

Come si calcola la plusvalenza se vendo le azioni ricevute?

La plusvalenza è la differenza fra il corrispettivo di vendita e il valore normale già tassato come reddito di lavoro alla maturazione, non l’intero ricavato. Su tale differenza si applica il 26%.

Le stock option sono soggette a contributi previdenziali?

No. L’art. 82, comma 24-bis, del D.L. 112/2008 esclude i redditi da esercizio di stock option dalla base imponibile contributiva, come confermato dalla circolare INPS n. 123 del 2009.

Devo compilare il Quadro RW per le azioni del piano aziendale?

Sì, se sono detenute all’estero senza l’intervento di un intermediario residente che applichi le ritenute. L’obbligo prescinde dal fatto che le azioni provengano dal datore di lavoro.

Se vendo le azioni lo stesso giorno della maturazione, quanto pago?

L’intero valore è tassato come reddito di lavoro dipendente; la plusvalenza è nulla o marginale, perché il prezzo di vendita coincide o quasi con il valore normale assunto come costo fiscale.

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