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Tassazione valute estere: la soglia dei 51.645,69 euro

Redazione Aggiornato al

Un conto in dollari aperto per comprare azioni americane, un conto in franchi lasciato dopo un trasferimento, un sotto-conto in valuta del broker: sono situazioni comuni e quasi sempre considerate fiscalmente neutre. Non lo sono. La normativa tratta la valuta estera come un’attività finanziaria a sé, e in certe condizioni il semplice prelievo dal conto vale come una vendita, con plusvalenza tassabile al 26% sul guadagno di cambio.

La condizione che fa scattare tutto è una soglia di giacenza dall’aria bizzarra — 51.645,69 € — che è la conversione in euro di cento milioni di lire. Questa guida spiega quando la soglia si supera davvero, come si calcola la plusvalenza, e quali operazioni restano fuori.

Perché la valuta estera è un’attività finanziaria

Le plusvalenze su valute estere rientrano tra i redditi diversi di natura finanziaria, disciplinati dall’art. 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR. La norma include:

«le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d’investimento collettivo».

La stessa lettera aggiunge la regola che sorprende la maggior parte degli investitori: «Agli effetti dell’applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente».

Non serve quindi una conversione in euro per generare materia imponibile: basta che la valuta esca dal conto. La circolare del Ministero delle finanze n. 165/E del 24 giugno 1998, par. 2.2.3, spiega la ragione di questa equiparazione: «quando la valuta è uscita dal conto corrente o dal deposito, non è più possibile stabilire se e in che momento essa è stata successivamente ceduta». È una presunzione di comodo, pensata per non perdere traccia dell’operazione.

L’aliquota è l’imposta sostitutiva ordinaria del 26%: l’art. 5 del D.Lgs. 461/1997 riporta ancora il 12,50% originario, portato al 20% dall’art. 2, comma 6, del D.L. 138/2011 e infine al 26% dall’art. 3, comma 1, del D.L. 66/2014 per i realizzi dal 1° luglio 2014.

La soglia dei 51.645,69 euro: come si verifica

Se la regola si fermasse qui, ogni pagamento in valuta produrrebbe un adempimento. Il legislatore ha quindi introdotto una condizione di rilevanza nell’art. 67, comma 1-ter, del TUIR:

«Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d’imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi continui».

Cento milioni di lire corrispondono a 51.645,69 €: la norma non è mai stata riscritta in euro, e la conversione è quella usata dalla prassi dell’Agenzia.

Tre elementi vanno letti con attenzione, perché è qui che si concentrano gli errori:

  1. La giacenza è complessiva. Si sommano tutti i depositi e conti correnti in valuta intrattenuti dal contribuente, anche presso intermediari diversi e anche se espressi in valute differenti. Non conta il singolo conto.
  2. Il cambio è quello di inizio periodo, non quello del giorno né quello dei versamenti. La circolare n. 165/E del 1998 precisa quale data usare: il valore della giacenza va calcolato «secondo il cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento, e cioè al 1° gennaio dell’anno in cui si verifica il presupposto di tassazione (prelievo)». Un rafforzamento del dollaro durante l’anno, quindi, non fa superare la soglia da solo.
  3. I sette giorni devono essere lavorativi e continui. Sette giorni sparsi nell’anno non bastano; sette giorni lavorativi consecutivi sì, anche una sola volta nell’anno.

Superata la soglia anche per una sola finestra di sette giorni lavorativi, diventano imponibili tutti i prelievi effettuati in quel periodo d’imposta, non solo quelli avvenuti nei giorni di sforamento e non solo la parte eccedente i 51.645,69 €. La soglia funziona cioè come un interruttore: sotto di essa nulla è imponibile, sopra di essa è imponibile tutto il prelievo, non il solo eccesso.

Situazione nell’annoSoglia superata?Effetto
Giacenza massima 40.000 € per tutto l’annoNoNessuna plusvalenza imponibile da prelievi
60.000 € per 4 giorni lavorativi, poi rientroNoNessuna plusvalenza imponibile da prelievi
55.000 € per 9 giorni lavorativi consecutiviImponibili tutti i prelievi dell’anno
30.000 € su un conto + 25.000 € su un altro, per due settimaneSì (55.000 € complessivi)Imponibili tutti i prelievi dell’anno

Resta fermo che la cessione a termine di valuta e la conversione effettiva in un’altra valuta seguono le regole ordinarie dei redditi diversi: la condizione dei sette giorni riguarda le plusvalenze da valute «rivenienti da depositi e conti correnti».

Cosa non è un prelievo: il chiarimento del 2024

L’equiparazione tra prelievo e cessione è ampia, ma non illimitata. Con la Risoluzione n. 60/E del 9 dicembre 2024 l’Agenzia delle Entrate ha affrontato un caso frequente per chi ha conti all’estero: il trasferimento dell’intera provvista da una banca a un’altra, con chiusura del vecchio conto e apertura del nuovo.

La risposta è che in quel caso «non ricorre un’ipotesi di prelievo fiscalmente rilevante ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del T.U.I.R.». La motivazione è la finalità della norma: la tassazione del prelievo serve a evitare che somme uscite dal circuito tracciato «possano essere, fuori dal circuito tracciato, convertite in altra valuta, realizzando in maniera occulta una plusvalenza sui differenziali di cambio».

Le condizioni indicate dall’Agenzia sono però puntuali, e vanno rispettate tutte:

  • si tratta di un giroconto tra conti intestati allo stesso soggetto;
  • il trasferimento è contestuale e per pari importo;
  • avviene nella medesima valuta estera, senza cambio valuta;
  • non vi sono acquisti di prodotti finanziari o altre operazioni espressive di un’attività di investimento;
  • il conto di destinazione resta soggetto agli obblighi di monitoraggio fiscale.

Fuori da questo perimetro l’equiparazione torna a operare. Il documento è una risoluzione di indirizzo, non una risposta a interpello isolata: le Direzioni regionali sono state incaricate di rettificare i pareri già resi in senso difforme.

Come si calcola la plusvalenza

Il calcolo combina tre disposizioni.

Il corrispettivo. L’art. 68, comma 7, lettera c), del TUIR stabilisce che «per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo». Si usa quindi il cambio del giorno del prelievo, non quello di inizio anno impiegato per la verifica della soglia.

Il costo. L’art. 68, comma 6, del TUIR prevede che la plusvalenza sia la differenza tra il corrispettivo e «il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione». Lo stesso comma contiene una regola di chiusura severa: «Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza della documentazione del costo, si assume come costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi dell’art. 110, comma 9, nel periodo d’imposta in cui la plusvalenza è realizzata». Senza documentazione, cioè, il costo viene fissato al cambio più sfavorevole dell’anno, con plusvalenza massimizzata.

L’ordine di scarico. Vale il criterio LIFO: l’art. 67, comma 1-bis, del TUIR dispone che «si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli, gli strumenti finanziari, i contratti, i certificati e diritti, nonché le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data più recente». È lo stesso criterio usato per le plusvalenze su cripto-attività, dove il meccanismo è illustrato passo per passo.

Esempio numerico

Un contribuente residente detiene un conto in dollari presso una banca estera. Cambio EUR/USD al 1° gennaio dell’anno: 1,12. Movimenti dell’anno:

DataOperazioneImportoCambio EUR/USD del giornoControvalore
10 marzoVersamento30.000 USD1,1027.273 €
5 giugnoVersamento30.000 USD1,0528.571 €
20 ottobrePrelievo20.000 USD1,0020.000 €

Verifica della soglia. Da giugno a ottobre la giacenza è di 60.000 USD. Va convertita al cambio del 1° gennaio, non a quello dei versamenti: 60.000 / 1,12 = 53.571 €, sopra i 51.645,69 € per ben più di sette giorni lavorativi continui. Il prelievo di ottobre è quindi imponibile.

Calcolo della plusvalenza. Qui si usano invece i cambi delle singole operazioni. Per effetto del criterio LIFO si considerano prelevati i dollari acquisiti per ultimi, quelli del 5 giugno, il cui costo è 20.000 / 1,05 = 19.048 €. Il corrispettivo è il valore normale alla data del prelievo: 20.000 / 1,00 = 20.000 €.

Plusvalenza = 20.000 − 19.048 = 952 €. Imposta al 26% = 247,52 €.

Senza documentazione del costo si applica invece il cambio mensile che esprime il minor valore della valuta, cioè il minor controvalore in euro dei 20.000 dollari. Nella quotazione EUR/USD usata qui — dollari per un euro — il minor valore del dollaro corrisponde al numero più alto, non al più basso: se in un mese dell’anno il cambio avesse toccato 1,20, il costo scenderebbe a 20.000 / 1,20 = 16.667 € e la plusvalenza salirebbe a 3.333 €, con imposta di 866,58 €. Oltre tre volte l’imposta dovuta con i documenti in mano: la differenza dipende soltanto dalla conservazione delle contabili d’acquisto.

Una soglia sola, ma un calcolo per ciascun conto

Chi ha più conti nella stessa valuta si trova davanti a una asimmetria poco intuitiva, chiarita dalla Risposta AdE n. 204 del 7 febbraio 2023.

Per la verifica della soglia si guarda alla posizione complessiva, perché è il comma 1-ter a imporre di considerare i conti «complessivamente intrattenuti dal contribuente». Per il calcolo delle plusvalenze, invece, l’Agenzia ha concluso che «la determinazione delle plusvalenze (minusvalenze) realizzate per effetto di tutti i prelievi posti in essere nel medesimo periodo d’imposta, deve essere effettuata analiticamente e distintamente, per ciascun conto».

PassaggioPerimetro
Verifica della soglia di 51.645,69 €Tutti i depositi e conti correnti, anche in valute diverse e presso intermediari diversi
Applicazione del LIFO e calcolo della plusvalenzaConto per conto, separatamente

In pratica: i conti si sommano per decidere se si paga, si tengono separati per calcolare quanto.

Dichiarazione, compensazione e monitoraggio

Il punto che sorprende più spesso è che questa fattispecie resta sempre in dichiarazione, anche quando il conto è presso una banca italiana. Il regime del risparmio amministrato non è opzionabile: l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 461/1997 consente l’opzione sulle plusvalenze delle lettere c), c-bis) e c-ter) «con esclusione di quelle relative a depositi in valuta». La circolare n. 165/E del 1998, par. 3.3, ne trae la conseguenza esplicita: per queste plusvalenze «permane l’obbligo del contribuente di includere nella propria dichiarazione dei redditi» il risultato dell’operazione.

Non esiste quindi un intermediario che calcoli e versi l’imposta al posto del contribuente, e la distinzione tra i due regimi illustrata nella guida al regime amministrato e dichiarativo qui non opera: il conto in dollari presso una banca italiana e quello presso una banca estera portano allo stesso adempimento. L’esclusione riguarda le valute rivenienti da depositi e conti correnti; l’opzione per l’amministrato resta possibile per la cessione a termine di valuta.

La plusvalenza va indicata nella Sezione II-A del Quadro RT dei Redditi PF, che accoglie le plusvalenze delle lettere da c-bis) a c-quinquies) dell’art. 67 assoggettate all’imposta sostitutiva del 26%, con versamento in autoliquidazione.

Sul piano della compensazione, le plusvalenze da valute estere sono redditi diversi ed entrano nel comparto compensabile: possono essere ridotte dalle minusvalenze pregresse e, in caso di perdita, alimentano lo zainetto fiscale utilizzabile entro il quarto periodo d’imposta successivo (art. 68, comma 5, del TUIR), secondo il funzionamento descritto nella guida alla compensazione delle minusvalenze. Vale però la stessa condizione prevista per le plusvalenze: la circolare n. 165/E del 1998 chiarisce che «qualora non risulti integrata la condizione precedentemente individuata, non si rendono deducibili neppure le minusvalenze eventualmente realizzate». Sotto la soglia dei sette giorni, cioè, non si tassano i guadagni ma non si recuperano nemmeno le perdite.

Sul fronte del monitoraggio, il conto estero va comunque indicato nel Quadro RW secondo le regole ordinarie, che hanno una soglia autonoma e diversa da quella dei 51.645,69 €: la materia è trattata nella guida al Quadro RW. Le due soglie non vanno confuse, e il superamento dell’una non implica nulla sull’altra.

Casi particolari

  • Metalli preziosi. La lettera c-ter) accomuna alle valute i metalli preziosi «allo stato grezzo o monetato»: lingotti e monete d’oro seguono la stessa collocazione tra i redditi diversi, ma non la condizione dei sette giorni, che riguarda le sole valute rivenienti da depositi e conti correnti.
  • Cripto-attività. Non rientrano in questa disciplina: dal 2023 hanno una lettera dedicata nell’art. 67 del TUIR e regole proprie, illustrate nella guida sulle plusvalenze da cripto-attività.
  • Conti in valuta di un broker. Il sotto-conto in dollari usato per regolare gli acquisti di titoli USA è a tutti gli effetti un conto in valuta e concorre alla giacenza complessiva.
  • Conti cointestati. La giacenza rileva per la quota di spettanza di ciascun cointestatario.
  • Uso della valuta per comprare titoli. L’acquisto di prodotti finanziari con la valuta è un’operazione di investimento e resta fuori dal perimetro di neutralità riconosciuto dalla Risoluzione 60/E del 2024, che si riferisce ai soli trasferimenti contestuali di pari importo tra conti dello stesso titolare.

Errori frequenti

  • Verificare la soglia su un solo conto. La norma parla di depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti: due conti sotto soglia possono superarla insieme.
  • Usare il cambio del giorno per la soglia. Per la verifica dei 51.645,69 € si usa il cambio del 1° gennaio dell’anno in cui avviene il prelievo (circolare n. 165/E del 1998); il cambio del giorno serve invece a determinare il corrispettivo del prelievo. Sono due momenti diversi dello stesso calcolo.
  • Considerare tassabile solo l’eccedenza. Superata la soglia, l’imponibilità riguarda tutti i prelievi del periodo d’imposta, non la parte eccedente.
  • Dare per scontato che ci pensi la banca. I depositi in valuta sono esclusi dal risparmio amministrato (art. 6, comma 1, del D.Lgs. 461/1997): l’adempimento resta del contribuente anche con un intermediario italiano.
  • Non conservare la documentazione degli acquisti di valuta. In sua assenza il costo è fissato al cambio mensile che esprime il minor valore della valuta nell’anno, con un aggravio che può moltiplicare l’imposta.
  • Trattare come prelievo un cambio di banca. Il trasferimento contestuale e per pari importo tra conti dello stesso titolare nella medesima valuta non è un prelievo rilevante (Risoluzione AdE 60/E del 2024), a condizione che ricorrano tutti i requisiti indicati.
  • Confondere la soglia dei 51.645,69 € con quella del Quadro RW. Sono due discipline distinte, con finalità e importi diversi.

Domande frequenti

Un conto in dollari sotto i 51.645,69 euro va dichiarato?

Ai fini delle plusvalenze da prelievo no: senza il superamento della giacenza per almeno sette giorni lavorativi continui la condizione dell’art. 67, comma 1-ter, del TUIR non si realizza. L’obbligo di monitoraggio nel Quadro RW segue però regole autonome e va verificato a parte.

Cambiare banca estera mantenendo la stessa valuta è tassato?

No, se si tratta di un trasferimento contestuale e per pari importo tra conti intestati allo stesso soggetto, nella medesima valuta, senza acquisto di prodotti finanziari e con il conto di destinazione soggetto a monitoraggio fiscale (Risoluzione AdE n. 60/E del 9 dicembre 2024).

Come si calcola la plusvalenza se ho più conti nella stessa valuta?

La soglia si verifica sommando tutti i conti, ma il calcolo della plusvalenza si fa separatamente per ciascun conto, applicando a ognuno il criterio LIFO (Risposta AdE n. 204 del 7 febbraio 2023).

Le minusvalenze su valute estere si compensano?

Solo se è integrata la stessa condizione prevista per le plusvalenze. Se la giacenza complessiva non ha superato i 51.645,69 € per almeno sette giorni lavorativi continui, la circolare n. 165/E del 1998 esclude la deducibilità delle minusvalenze. Superata la soglia, sono redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR e si compensano con le altre plusvalenze dello stesso comparto entro il quarto periodo d’imposta successivo.

La banca italiana calcola l’imposta al posto mio?

No. I depositi in valuta sono esclusi dall’opzione per il risparmio amministrato dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 461/1997: la plusvalenza da prelievo va sempre dichiarata dal contribuente nella Sezione II-A del Quadro RT, anche quando il conto è presso un intermediario residente.

Cosa succede se non ho le prove del costo di acquisto della valuta?

Si applica la regola dell’art. 68, comma 6, del TUIR: come costo si assume il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati nel periodo d’imposta in cui la plusvalenza è realizzata, con il risultato di massimizzare la base imponibile.

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