Trade Republic sostituto d'imposta: cosa cambia per il fisco
Redazione Aggiornato al
Per anni Trade Republic è stato l’esempio tipico del broker estero senza sostituto d’imposta: l’investitore italiano incassava le plusvalenze al lordo e se le calcolava da sé nel Quadro RT, con il Quadro RW da compilare in parallelo. Dal 30 gennaio 2025 la situazione è cambiata: l’intermediario opera in Italia tramite una succursale, agisce da sostituto d’imposta e applica il regime amministrato. Questa guida spiega cosa significa in concreto, quali adempimenti spariscono, quali restano e perché la dichiarazione presentata nel 2026 può ancora contenere un periodo “misto”.
Cosa è cambiato con la succursale italiana
Il passaggio non è una scelta commerciale del cliente ma un cambio di natura dell’intermediario. Aprendo una succursale in Italia, Trade Republic è diventato un intermediario residente ai fini fiscali: come Fineco, Directa o Intesa Sanpaolo, ha l’obbligo di calcolare, trattenere e versare all’Erario le imposte sui redditi finanziari dei clienti residenti.
Le conseguenze operative sono tre:
- assegnazione di un IBAN italiano (
IT…) al posto del precedente IBAN estero; - applicazione del regime amministrato dell’
art. 6 del D.Lgs. 461/1997, con imposta sostitutiva trattenuta operazione per operazione; - prelievo alla fonte su dividendi e interessi, con la ritenuta a titolo d’imposta dell’
art. 27 del DPR 600/1973per gli utili e dell’art. 26 dello stesso decretoper gli interessi.
Un chiarimento necessario sul secondo punto, perché è fonte di equivoci: il regime naturale resta il dichiarativo (art. 5 del D.Lgs. 461/1997), mentre l’amministrato presuppone un’opzione del contribuente da comunicare all’intermediario (art. 6, comma 2, del D.Lgs. 461/1997). Nel caso in esame l’opzione è incorporata nelle condizioni contrattuali del conto con IBAN italiano: secondo la documentazione commerciale attualmente pubblicata dall’intermediario non è prevista l’alternativa del regime dichiarativo. Trattandosi di una condizione contrattuale e non di un obbligo di legge, è opportuno verificarla sulle condizioni vigenti al momento dell’apertura del rapporto.
Regime amministrato: cosa fa il broker al posto del contribuente
In regime amministrato l’intermediario applica il 26% (art. 5 del D.Lgs. 461/1997, aliquota elevata al 26% dall’art. 3 del D.L. 66/2014) su ogni plusvalenza realizzata, nel momento in cui la si realizza, e la versa direttamente. L’investitore riceve il netto. Fanno eccezione i titoli di Stato italiani e quelli emessi da Paesi white list, la cui base imponibile è ridotta al 48,08% (D.L. 138/2011, art. 2, adeguato dal D.L. 66/2014, art. 3) per ricondurre il prelievo effettivo al 12,5%.
Un esempio. Acquisto di 200 azioni a 40 € (8.000 €), vendita a 55 € (11.000 €):
| Voce | Importo |
|---|---|
| Corrispettivo di vendita | 11.000 € |
| Costo fiscale d’acquisto | 8.000 € |
| Plusvalenza | 3.000 € |
| Imposta sostitutiva 26% trattenuta dal broker | 780 € |
| Netto accreditato | 10.220 € |
Nessuna di queste righe finisce in dichiarazione. Il confronto completo tra i due sistemi è nella guida al regime amministrato e dichiarativo: in sintesi, il dichiarativo offre più flessibilità nella gestione delle minusvalenze e il differimento del pagamento all’anno successivo, l’amministrato azzera gli adempimenti.
Le minusvalenze vengono gestite dal broker
In regime amministrato l’intermediario tiene lo “zainetto fiscale” per conto del cliente: una minusvalenza realizzata riduce le imposte sulle plusvalenze successive realizzate presso lo stesso intermediario, entro il quarto periodo d’imposta successivo (art. 68, comma 5, del TUIR).
Riprendendo l’esempio: se prima della vendita in utile fosse stata realizzata una minusvalenza di 1.200 €, il broker avrebbe tassato solo 1.800 € (468 € invece di 780 €), in automatico. Il meccanismo, con i suoi limiti su ETF e fondi, è descritto nella guida alla compensazione delle minusvalenze.
Il limite dell’amministrato è la compartimentazione: le minusvalenze restano legate al singolo rapporto. Chi opera su più broker non può compensare automaticamente le perdite dell’uno con i guadagni dell’altro; serve la certificazione delle minusvalenze rilasciata dall’intermediario, da far valere presso un altro intermediario in regime amministrato oppure nel Quadro RT in regime dichiarativo.
Il Quadro RW non è più dovuto
È il beneficio meno noto e più rilevante. L’art. 4, comma 3, del D.L. 167/1990 esonera dagli obblighi di monitoraggio fiscale le attività finanziarie affidate in gestione o amministrazione a intermediari residenti, a condizione che i flussi e i redditi siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.
Entrambe le condizioni sono soddisfatte quando il conto è presso la succursale italiana: le azioni estere detenute su Trade Republic non vanno indicate nel Quadro RW, né ai fini del monitoraggio né ai fini IVAFE, perché l’imposta di bollo sostituisce l’IVAFE quando il rapporto è intrattenuto con un intermediario residente. Gli obblighi generali di monitoraggio, le soglie e le sanzioni restano quelli descritti nella guida su chi deve compilare il Quadro RW, e continuano ad applicarsi a eventuali altri conti esteri.
Attenzione però: l’esonero vale per il periodo in cui il rapporto è stato intrattenuto con l’intermediario residente. Per le frazioni d’anno precedenti alla migrazione l’obbligo dichiarativo resta.
Il caso critico: i clienti registrati prima del 30 gennaio 2025
Chi aveva già un conto attivo non è passato automaticamente al nuovo assetto: la migrazione al nuovo IBAN italiano ha richiesto un’accettazione esplicita, avvenuta in date diverse a seconda del cliente. Ne deriva che l’anno d’imposta 2025 può essere spezzato in due:
| Periodo | Regime applicabile | Adempimenti |
|---|---|---|
| Dal 1° gennaio 2025 alla migrazione | Dichiarativo (intermediario non residente) | Quadro RT sulle plusvalenze realizzate, Quadro RW per il monitoraggio, Quadro RM per eventuali redditi di capitale esteri |
| Dalla migrazione al 31 dicembre 2025 | Amministrato (intermediario residente) | Nessuno: imposte già trattenute |
Chi ha venduto in guadagno nelle settimane precedenti la migrazione deve quindi riportare quelle operazioni nella dichiarazione presentata nel 2026, usando il rendiconto fiscale scaricabile dalla piattaforma. Ignorare il periodo “ante-migrazione” perché “ora c’è il sostituto d’imposta” è l’errore più probabile di questa stagione dichiarativa.
Un caso concreto rende evidente la differenza. Investitore che nel 2025 realizza due plusvalenze da 2.000 € ciascuna, una a febbraio (conto ancora estero) e una a ottobre (dopo la migrazione):
| Operazione | Regime | Chi liquida l’imposta | Quando si paga |
|---|---|---|---|
| Plusvalenza febbraio 2.000 € | Dichiarativo | Il contribuente, in Quadro RT | Con la dichiarazione presentata nel 2026 |
| Plusvalenza ottobre 2.000 € | Amministrato | L’intermediario, alla fonte | Trattenuta immediata (520 €) |
L’imposta complessiva è la stessa — 1.040 € — ma la prima metà richiede un adempimento attivo e la seconda no. Il rendiconto fiscale della piattaforma va quindi letto distinguendo le operazioni per data, non preso come un totale unico.
Per chi non ha effettuato alcuna vendita in quel periodo e non ha incassato dividendi, l’unico adempimento residuo è il Quadro RW relativo alla frazione d’anno con il conto estero.
Cosa resta comunque da dichiarare
Il regime amministrato copre le operazioni su quel conto, non l’intera posizione fiscale del contribuente. Restano da gestire in dichiarazione:
- le minusvalenze pregresse maturate in regime dichiarativo e riportate nel Quadro RT degli anni precedenti: continuano a vivere nel dichiarativo e non vengono assorbite dal nuovo regime; possono essere usate contro plusvalenze dichiarate, entro il limite temporale dei quattro anni;
- gli altri conti e wallet esteri: un exchange crypto o un broker senza succursale italiana mantengono i propri obblighi RT/RW autonomi;
- le operazioni su altri intermediari in regime dichiarativo, che seguono le regole ordinarie.
Non vanno invece dichiarati né gli interessi sulla liquidità non investita né i dividendi incassati sul conto, entrambi già assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta dall’intermediario.
Errori frequenti
- Dare per scontato che il 2025 sia interamente coperto. Per i clienti storici la copertura parte dalla data di migrazione, non dal 1° gennaio.
- Continuare a compilare il Quadro RW per abitudine. Con intermediario residente non è dovuto: indicare comunque le attività non è sanzionato, ma è un adempimento inutile che può generare incoerenze con l’imposta di bollo già applicata.
- Aspettarsi che le minusvalenze del Quadro RT vengano usate dal broker. L’intermediario compensa solo le minusvalenze realizzate sul proprio rapporto o quelle che gli sono state trasferite con certificazione: quelle riportate in dichiarazione restano nel dichiarativo.
- Dare per scontata la possibilità di optare per il dichiarativo. Sul conto con IBAN italiano l’alternativa non risulta offerta: chi ha necessità di restare in regime dichiarativo deve verificarlo prima e, se confermato, valutare un intermediario diverso.
- Confondere il sostituto d’imposta con l’esenzione. L’imposta si paga esattamente come prima: cambia solo chi la calcola e quando la versa.
Domande frequenti
Con Trade Republic devo ancora compilare il Quadro RW?
No, per il periodo in cui il conto è intrattenuto con la succursale italiana: l’art. 4, comma 3, del D.L. 167/1990 esonera le attività amministrate da intermediari residenti che applicano ritenuta o imposta sostitutiva. L’obbligo resta per le frazioni d’anno precedenti alla migrazione e per eventuali altri conti esteri.
Le minusvalenze accumulate quando ero in regime dichiarativo sono perse?
No. Restano riportabili nel Quadro RT entro il quarto periodo d’imposta successivo a quello di realizzo (art. 68, comma 5, del TUIR), ma si utilizzano contro plusvalenze dichiarate in regime dichiarativo: non vengono trasferite d’ufficio al conto in amministrato.
Il broker paga le tasse anche sui dividendi esteri?
Sì. Come intermediario residente applica la ritenuta a titolo d’imposta del 26% sul dividendo netto frontiera, cioè già decurtato della ritenuta estera (art. 27, comma 4-bis, del DPR 600/1973). Il recupero dell’eccedenza estera resta un tema a parte, trattato nella guida sui dividendi esteri e la doppia imposizione.
Conviene di più il regime amministrato o il dichiarativo?
Dipende dall’operatività. L’amministrato azzera gli adempimenti ed è adatto a chi investe con poche operazioni; il dichiarativo consente di compensare minusvalenze tra intermediari diversi e sposta il pagamento all’anno successivo, ma richiede di ricostruire i realizzi con criterio LIFO.
Chi ha aperto il conto dopo il 30 gennaio 2025 deve fare qualcosa?
In assenza di altri conti esteri o di altre fonti di redditi finanziari, nulla: le imposte sono già trattenute e versate dall’intermediario, e le attività non vanno monitorate nel Quadro RW.
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