Vendita parziale di titoli: LIFO o costo medio ponderato
Redazione Aggiornato al
Chi acquista lo stesso titolo in momenti diversi e poi ne vende solo una parte si trova davanti a una domanda che sembra tecnica e invece decide quanto si paga: quale lotto si considera venduto. Le azioni acquistate a 10 € e quelle acquistate a 20 € sono identiche nel dossier, ma non nel calcolo dell’imposta. La normativa non lascia la scelta all’investitore: impone un criterio, e il criterio cambia a seconda del regime fiscale e della natura dello strumento.
Il problema: titoli identici, prezzi di carico diversi
Un piano di acquisti scaglionati — che sia un accumulo volontario o una serie di ingressi in momenti di mercato differenti — produce lotti omogenei a prezzi diversi. Finché la posizione resta aperta la questione è irrilevante. Diventa concreta al primo realizzo parziale, perché la plusvalenza è la differenza tra corrispettivo e costo fiscale, e il costo fiscale dipende da quale lotto si assume ceduto.
Le due possibilità in campo sono:
- LIFO (last in, first out): si considerano ceduti per primi i titoli acquistati per ultimi;
- costo medio ponderato: si assume come costo la media dei prezzi di acquisto, pesata per le quantità.
Non sono opzioni alternative a disposizione del contribuente. Sono due regole distinte, ciascuna con il proprio ambito di applicazione obbligatorio.
LIFO: la regola del regime dichiarativo
Il criterio LIFO è previsto dall’art. 67, comma 1-bis, del TUIR, secondo cui, ai fini delle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli e gli strumenti finanziari acquisiti in data più recente. La stessa regola vale per la chiusura dei rapporti della lettera c-quater.
È il criterio che si applica in regime dichiarativo, quando è il contribuente a ricostruire i realizzi e a compilare il Quadro RT. Riguarda i redditi diversi di natura finanziaria: azioni, obbligazioni, ETC, certificati, derivati, valute estere.
L’Agenzia delle Entrate ne ha confermato la portata anche in situazioni non ovvie: con la Risposta n. 204 del 7 febbraio 2023 ha chiarito che, in caso di prelievi di valute estere da una pluralità di conti correnti, la determinazione delle plusvalenze segue comunque il criterio LIFO dell’art. 67, commi 1-bis e 1-ter, del TUIR.
Costo medio ponderato: la regola del regime amministrato
In regime amministrato il criterio è diverso, ed è la norma stessa a imporlo agli intermediari. L’art. 6, comma 4, del D.Lgs. 461/1997 stabilisce che, nel caso di pluralità di titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività appartenenti a categorie omogenee, si assume come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato.
La conseguenza pratica è che due investitori con la stessa identica movimentazione possono chiudere l’anno con imponibili diversi solo perché uno ha scelto l’amministrato e l’altro il dichiarativo. Non è un’anomalia: è la differenza tra due regimi che il legislatore ha costruito con logiche di calcolo distinte. Chi sta valutando quale adottare trova il confronto completo nella guida su regime amministrato o dichiarativo.
ETF e fondi: due criteri sullo stesso strumento
Sulle quote di OICR — ETF, fondi comuni, SICAV — non c’è un solo criterio, perché non c’è un solo tipo di reddito. È il punto in cui la materia si complica, ed è anche quello su cui circolano le semplificazioni più diffuse.
Il provento è reddito di capitale e si calcola sul costo medio ponderato. Per gli OICR esteri armonizzati conformi alla direttiva 2009/65/CE, istituiti in Stati UE o SEE — cioè la quasi totalità degli ETF acquistati da un investitore italiano — la norma è l’art. 10-ter della L. 77/1983, che applica la ritenuta sulla differenza tra valore di rimborso, liquidazione o cessione e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto. Per gli OICR italiani e lussemburghesi storici la disposizione parallela è l’art. 26-quinquies, comma 3, del D.P.R. 600/1973.
La componente che resta reddito diverso segue invece il LIFO. Il differenziale negativo su quote di OICR è una minusvalenza ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera c-ter, del TUIR, e la lettera c-ter è espressamente richiamata dall’art. 67, comma 1-bis: per quella componente il criterio di imputazione ai lotti è dunque il LIFO. Lo stesso vale per gli OICR non armonizzati, i cui differenziali restano interamente nei redditi diversi.
La formula corretta non è quindi “sugli ETF il LIFO non si applica”, ma: il costo medio ponderato determina la base del provento, il LIFO governa l’imputazione ai lotti della componente di reddito diverso. Sul lato che conta per la maggior parte degli investitori — il provento positivo di un ETF armonizzato — l’effetto pratico resta che non è possibile “scegliere” di realizzare una perdita vendendo il lotto comprato più caro: quella base si calcola sulla media, e la media non conosce lotti.
Esempio numerico: stessa vendita, due criteri
Si consideri un investitore che ha acquistato la stessa azione in tre momenti:
| Data | Quantità | Prezzo unitario | Controvalore |
|---|---|---|---|
| 15/01/2023 | 100 | 10,00 € | 1.000 € |
| 10/06/2024 | 100 | 15,00 € | 1.500 € |
| 05/03/2026 | 100 | 20,00 € | 2.000 € |
| Totale | 300 | 15,00 € (medio) | 4.500 € |
Il 20 luglio 2026 vende 100 azioni a 18 €, per un corrispettivo di 1.800 €.
In regime dichiarativo (LIFO) si considerano cedute le 100 azioni acquistate il 05/03/2026, con costo 2.000 €:
1.800 € − 2.000 € = −200 €, cioè una minusvalenza da riportare nello zainetto fiscale.
In regime amministrato (costo medio ponderato) il costo unitario è 4.500 € ÷ 300 = 15,00 €, quindi 1.500 € per 100 azioni:
1.800 € − 1.500 € = +300 € di plusvalenza, tassata al 26% (
art. 3 del D.L. 66/2014) per 78 € di imposta.
Sulla stessa operazione un investitore matura una minusvalenza di 200 € e l’altro paga 78 € di imposta.
La differenza è di tempo, non di imposta complessiva
Il confronto va però letto fino in fondo, perché il criterio non cambia l’imposta totale sull’intera posizione: cambia quando si paga. Dopo la vendita restano 200 azioni, con costi residui diversi:
- LIFO: 1.000 € + 1.500 € = 2.500 €
- costo medio: 200 × 15,00 € = 3.000 €
Se in un momento successivo le 200 azioni residue venissero vendute a 18 €, per 3.600 €, il conto si chiuderebbe così:
| Criterio | Primo realizzo | Secondo realizzo | Totale |
|---|---|---|---|
| LIFO | −200 € | +1.100 € | +900 € |
| Costo medio ponderato | +300 € | +600 € | +900 € |
Il risultato complessivo coincide, ed è pari alla differenza tra corrispettivi totali (5.400 €) e costo complessivo (4.500 €). Il criterio distribuisce lo stesso utile in modo diverso nel tempo, con un effetto reale ma di anticipo o differimento, non di risparmio definitivo. L’unica eccezione a questa simmetria si verifica quando una minusvalenza anticipata scade inutilizzata: in quel caso la differenza diventa definitiva.
Esempio su ETF: perché la media può far pagare su una posizione in perdita
Un investitore acquista 100 quote di un ETF armonizzato a 50 € (5.000 €) e altre 100 quote a 80 € (8.000 €). Il costo medio ponderato è 13.000 € ÷ 200 = 65 € per quota.
Vende 100 quote a 70 €:
(70 € − 65 €) × 100 = 500 € di provento, reddito di capitale tassato al 26% per 130 € di imposta.
Il punto controintuitivo è che le ultime quote acquistate erano state pagate 80 €: se il criterio fosse l’imputazione al lotto più recente ne risulterebbe una perdita di 1.000 €. L’art. 10-ter della L. 77/1983 esclude quell’esito sul provento, perché la base si calcola sulla media.
Va ricordato che se il risultato fosse stato negativo non si tratterebbe di un provento di segno opposto: sarebbe una minusvalenza da reddito diverso (art. 67, comma 1, lettera c-ter, del TUIR), utilizzabile in compensazione ma non con i proventi futuri di altri ETF — ed è su quella componente, non sul provento, che opera il LIFO dell’art. 67, comma 1-bis. È l’asimmetria descritta nella guida alla tassazione degli ETF, e la convivenza dei due criteri la rende ancora più visibile.
Tabella riepilogativa per strumento e regime
| Strumento | Regime amministrato | Regime dichiarativo | Riferimento |
|---|---|---|---|
| Azioni, obbligazioni, ETC, certificati | Costo medio ponderato | LIFO | D.Lgs. 461/1997 art. 6 c. 4 · TUIR art. 67 c. 1-bis |
| Derivati e rapporti (lett. c-quater) | Costo medio ponderato | LIFO | TUIR art. 67 c. 1-bis |
| ETF e fondi — provento (reddito di capitale) | Costo medio ponderato | Costo medio ponderato | L. 77/1983 art. 10-ter (esteri UE/SEE) · D.P.R. 600/1973 art. 26-quinquies c. 3 (italiani) |
| ETF e fondi — componente di reddito diverso | Costo medio ponderato | LIFO | TUIR art. 67 c. 1 lett. c-ter e c. 1-bis |
| Valute estere | Costo medio ponderato | LIFO | Risposta AdE n. 204/2023 |
| Cripto-attività | Costo medio ponderato | LIFO | D.Lgs. 461/1997 art. 6 c. 4 · TUIR art. 67 c. 1-bis, richiamato per le cripto-attività dalla Circolare AdE 30/E del 2023 |
Casi particolari
Più dossier presso intermediari diversi. In regime amministrato il costo medio ponderato si calcola all’interno del singolo rapporto, non sommando le posizioni detenute presso banche diverse. Lo stesso titolo comprato a 10 € presso un intermediario e a 20 € presso un altro produce due medie distinte, ciascuna gestita dal proprio sostituto d’imposta. In dichiarativo, invece, la ricostruzione è unitaria in capo al contribuente.
Passaggio da un regime all’altro. L’opzione per l’amministrato o la sua revoca non cancella la storia degli acquisti, ma cambia il criterio applicabile ai realizzi successivi: in dichiarativo l’imputazione ai lotti torna a essere quella dell’art. 67, comma 1-bis, del TUIR. La ricostruzione della storia degli acquisti resta quindi necessaria, e in caso di dubbio sulle posizioni ereditate dal precedente regime è opportuno il confronto con un professionista.
Cripto-attività. L’art. 6, comma 4, del D.Lgs. 461/1997 menziona espressamente le cripto-attività tra le categorie omogenee soggette al costo medio ponderato in amministrato. In dichiarativo si applica il LIFO, che però non discende direttamente dall’art. 67, comma 1-bis, del TUIR — quel comma richiama le lettere c), c-bis) e c-ter), non la lettera c-sexies delle cripto-attività — bensì dal richiamo operato dalla Circolare AdE 30/E del 2023. È la stessa formulazione usata nella guida alle plusvalenze crypto.
Titoli con la stessa quantità ma caratteristiche diverse. Il criterio opera su categorie omogenee: azioni ordinarie e azioni di risparmio della stessa società non si mediano tra loro, così come obbligazioni con ISIN diversi restano posizioni separate.
Errori frequenti
Credere di poter scegliere il lotto da vendere. Nessuna delle due regole lascia discrezionalità. L’istruzione data al broker riguarda la quantità, non l’identificazione del lotto: il criterio fiscale si applica comunque.
Applicare il LIFO al provento di un ETF. È l’errore più diffuso, perché il LIFO viene percepito come “la regola italiana”. La base del provento si determina sul costo medio ponderato in ogni regime; il LIFO resta pertinente solo alla componente di reddito diverso.
Confrontare due broker senza considerare il regime. Una plusvalenza più alta comunicata da un intermediario non è necessariamente un errore di calcolo: può essere il costo medio ponderato che opera come previsto.
Dimenticare che le minusvalenze scadono. Il vantaggio di anticipare una minusvalenza esiste solo se viene utilizzata entro il quarto periodo d’imposta successivo, come spiegato nella guida alla compensazione delle minusvalenze. Una minusvalenza anticipata e mai compensata è un vantaggio solo apparente.
Sommare i dossier per calcolare la media in amministrato. Il calcolo è per rapporto: aggregare posizioni presso intermediari diversi produce un numero che nessun sostituto d’imposta userà.
Domande frequenti
In regime amministrato si applica il LIFO?
No. In amministrato l’intermediario assume come costo il valore medio ponderato dei titoli omogenei, per espressa previsione dell’art. 6, comma 4, del D.Lgs. 461/1997. Il LIFO dell’art. 67, comma 1-bis, del TUIR è il criterio del regime dichiarativo.
Il criterio LIFO vale anche per gli ETF?
Solo per una parte. La base del provento — che è reddito di capitale — si determina sul costo medio ponderato in qualunque regime (art. 10-ter della L. 77/1983 per gli OICR esteri armonizzati, art. 26-quinquies, comma 3, del D.P.R. 600/1973 per quelli italiani). La componente che resta reddito diverso ricade invece nella lettera c-ter dell’art. 67, comma 1, espressamente richiamata dal comma 1-bis: lì il LIFO si applica.
Si può decidere quale lotto vendere per realizzare una minusvalenza?
No. La quantità venduta è una scelta dell’investitore, l’imputazione ai lotti no: segue il criterio previsto dalla legge per quel regime e quello strumento.
Il criterio adottato cambia l’imposta complessiva?
Sulla posizione chiusa integralmente no: cambia la distribuzione nel tempo di plusvalenze e minusvalenze. La differenza diventa definitiva solo se una minusvalenza anticipata non viene compensata entro i quattro periodi d’imposta successivi.
Come si calcola la media se lo stesso titolo è su due conti diversi?
In regime amministrato ogni rapporto fa media a sé, e ciascun intermediario calcola sul proprio dossier. In regime dichiarativo la ricostruzione è unica e in capo al contribuente, che applica il LIFO sull’insieme delle operazioni.
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