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Contributi INPS in gestione separata per il forfettario

Redazione Aggiornato al

Per un professionista in regime forfettario senza cassa di categoria, i contributi INPS della gestione separata sono in genere la voce di prelievo più pesante, superiore alla stessa imposta sostitutiva. Capire su quale base si calcolano, con quale aliquota, quando si versano e come funzionano gli acconti è essenziale per stimare il netto effettivo — e per non farsi sorprendere dal salasso del secondo anno.

Chi si iscrive alla gestione separata

La gestione separata INPS (Legge 335/1995 art. 2 c. 26) accoglie i lavoratori autonomi privi di una cassa professionale propria: consulenti, sviluppatori, designer, formatori e in generale le attività senza albo con cassa. Chi invece esercita attività d’impresa (artigiani e commercianti) è iscritto alle relative gestioni INPS, che seguono regole diverse, con contributi fissi minimi dovuti anche a fatturato nullo.

L’iscrizione si effettua telematicamente sul sito INPS all’avvio dell’attività; non ha costi e non produce contributi finché non c’è reddito.

Aliquote 2026

Le aliquote sono aggiornate ogni anno da una circolare INPS (per il 2026, Circolare INPS n. 8 del 2026):

SituazioneAliquota 2026
Professionista senza altra copertura previdenziale26,07% (25% IVS + 0,72% + 0,35% ISCRO)
Titolare di pensione o già coperto da altra previdenza obbligatoria24%

Il contributo si applica fino al massimale di reddito, pari a 122.295 € per il 2026; oltre quella soglia non sono dovuti contributi. Il minimale per l’accredito dell’intero anno contributivo è 18.808 €: sotto quel reddito i contributi restano proporzionali a quanto dichiarato, ma l’anzianità contributiva accreditata è ridotta in proporzione.

Solo la quota IVS del 25% alimenta il montante pensionistico; le addizionali finanziano le tutele accessorie: indennità di maternità e congedo parentale, malattia e degenza ospedaliera, e — con lo 0,35% — l’ISCRO (Legge 178/2020 art. 1 c. 386, resa strutturale dalla Legge 213/2023), l’indennità semestrale per i periodi di calo del reddito, riservata agli iscritti in via esclusiva con almeno tre anni di attività.

La base di calcolo nel forfettario

Nel regime forfettario i contributi non si calcolano sul fatturato, ma sul reddito forfettario: ricavi incassati moltiplicati per il coefficiente di redditività del proprio codice ATECO (Legge 190/2014 art. 1 c. 64). I coefficienti per categoria di attività e i requisiti di permanenza nel regime sono riepilogati nella guida al regime forfettario 2026.

Un esempio con un professionista (coefficiente 78%) che incassa 40.000 € nel 2026:

VoceValore
Ricavi incassati40.000 €
Coefficiente di redditività78%
Reddito forfettario (base contributiva)31.200 €
Aliquota gestione separata26,07%
Contributi dovuti8.133,84 €

Vale il principio di cassa: contano i ricavi incassati nell’anno, non le fatture emesse. Una fattura di dicembre incassata a gennaio sposta base imponibile e contributi all’anno successivo.

A differenza di artigiani e commercianti, il professionista in gestione separata non ha contributi fissi: con incassi pari a zero, i contributi sono zero. Per lo stesso motivo, la riduzione contributiva del 35% (Legge 190/2014 art. 1 c. 77) e quella del 50% per le nuove iscrizioni (Legge 207/2024 art. 1 c. 186) riguardano solo le gestioni artigiani e commercianti: alla gestione separata non si applicano.

AspettoGestione separataArtigiani/commercianti
Contributi fissiNoSì, sul reddito minimale (circa 4.500 € l’anno, importi fissati dalla circolare INPS annuale)
Con fatturato zeroZero contributiContributi fissi comunque dovuti
Riduzione forfettari 35% / 50%Non applicabileApplicabile su opzione
Aliquota oltre il minimale26,07% dal primo euro~24% sul reddito eccedente il minimale

Deducibilità: i contributi riducono l’imposta

I contributi previdenziali versati nell’anno sono l’unico costo deducibile dal reddito forfettario (Legge 190/2014 art. 1 c. 64). La sequenza corretta di calcolo è:

  1. Reddito forfettario = ricavi × coefficiente.
  2. Reddito imponibile = reddito forfettario − contributi versati nell’anno.
  3. Imposta sostitutiva (15%, o 5% per i primi cinque anni) sul reddito imponibile.

Riprendendo l’esempio: se nel 2026 il professionista ha versato 7.500 € di contributi (saldo e acconti riferiti all’anno precedente), l’imponibile scende da 31.200 € a 23.700 € e l’imposta sostitutiva al 15% è 3.555 €, invece dei 4.680 € calcolati senza deduzione: un risparmio di 1.125 €.

La deduzione segue il criterio di cassa: si deducono i contributi effettivamente versati nell’anno, a prescindere dall’anno di competenza. Il confronto complessivo con il regime ordinario, dove i contributi sono ugualmente deducibili, è approfondito nella guida forfettario o ordinario.

Scadenze e versamento

I contributi della gestione separata si versano in autoliquidazione con modello F24, sezione INPS, alle stesse scadenze previste per i versamenti delle imposte sui redditi (DPR 435/2001 art. 17):

  • 30 giugno: saldo dell’anno precedente e prima rata dell’acconto.
  • 30 novembre: seconda rata dell’acconto.

L’acconto complessivo è pari all’80% dei contributi dovuti sul reddito dell’anno precedente (metodo storico), diviso in due rate uguali: ciascuna rata vale quindi il 40% dei contributi dell’anno prima. In alternativa è ammesso il metodo previsionale: se si stima un reddito inferiore, si possono ridurre gli acconti — ma una stima troppo ottimistica espone a sanzioni per insufficiente versamento.

Il salasso del secondo anno

Nel primo anno di attività non ci sono acconti maturati: si incassa tutto l’anno senza versare nulla. Il conto arriva al 30 giugno successivo, quando si sommano saldo del primo anno e primo acconto del secondo, seguiti a novembre dal secondo acconto.

Esempio: prima attività aperta a gennaio 2026, reddito forfettario 31.200 €.

ScadenzaVoceImporto
Durante il 2026Nessun versamento0 €
30/06/2027Saldo 2026 (26,07% × 31.200)8.133,84 €
30/06/20271° acconto 2027 (40% del dovuto 2026)3.253,54 €
30/11/20272° acconto 2027 (40% del dovuto 2026)3.253,54 €
Totale 202714.640,92 €

Quasi metà del reddito di un anno concentrata in sei mesi: è la principale causa di crisi di liquidità delle nuove partite IVA. La contromisura è accantonare fin dal primo incasso su un conto dedicato.

Una regola pratica di accantonamento per un professionista al coefficiente 78%: i contributi pesano il 26,07% del 78% dell’incassato, cioè circa il 20% di ogni fattura incassata; sommando l’imposta sostitutiva (15% su una base ridotta dei contributi dedotti), l’accantonamento prudente complessivo si colloca intorno al 28–30% dell’incassato — di più nei primi anni, quando agli acconti si somma il saldo pieno. Chi applica il 5% da nuova attività può scendere di qualche punto, ricordando che l’agevolazione scade al quinto anno.

Errori frequenti

  • Non accantonare nulla il primo anno, scoprendo a giugno del secondo anno un debito a cinque cifre.
  • Dedurre i contributi per competenza anziché per cassa: conta l’anno del versamento, non quello a cui i contributi si riferiscono.
  • Dimenticare il metodo previsionale quando il reddito sta calando: si finanzia l’INPS con liquidità che si poteva trattenere.
  • Applicare al proprio caso la riduzione del 35%: vale solo per artigiani e commercianti, non per la gestione separata.
  • Calcolare i contributi sul fatturato invece che sul reddito forfettario: la base è ricavi × coefficiente, non l’incassato pieno.

Domande frequenti

I contributi si pagano anche sotto la soglia di 5.000 € di compensi?

Per il titolare di partita IVA iscritto alla gestione separata sì: i contributi sono dovuti dal primo euro di reddito. La franchigia di 5.000 € riguarda le prestazioni occasionali senza partita IVA.

Cosa succede se il reddito supera il massimale?

Sul reddito eccedente 122.295 € (valore 2026) non sono dovuti contributi. Il massimale vale per i soggetti privi di anzianità contributiva antecedente il 1996.

L’aliquota può cambiare di anno in anno?

Sì. L’aliquota complessiva dipende dalle addizionali vigenti (come la quota ISCRO) ed è fissata dalla circolare INPS annuale: prima di calcolare gli acconti conviene verificare la circolare dell’anno di riferimento.

I versamenti si possono rateizzare?

Sì: saldo e primo acconto di giugno sono rateizzabili fino a dicembre con la maggiorazione degli interessi, come le imposte. Il secondo acconto di novembre va invece versato in unica soluzione.

La gestione separata dà diritto alla pensione?

Sì, con il calcolo interamente contributivo: la quota IVS del 25% confluisce nel montante individuale e viene rivalutata annualmente. Restano escluse le prestazioni delle casse professionali, ma sono incluse maternità, malattia e — per gli iscritti esclusivi — l’ISCRO.

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