Forfettario o ordinario: quando conviene davvero
Redazione Aggiornato al
La scelta tra regime forfettario e regime ordinario incide in modo rilevante sul reddito netto di un titolare di partita IVA. Non esiste una risposta valida per tutti: il fattore decisivo è il rapporto tra i costi effettivi sostenuti e la deduzione forfettaria riconosciuta dal coefficiente di redditività — ma il calcolo completo passa anche da detrazioni personali, IVA e contributi.
Come funzionano i due regimi
Nel regime forfettario (Legge 190/2014) l’imponibile si ottiene applicando ai ricavi un coefficiente di redditività che varia in base al codice ATECO. Sull’imponibile, al netto dei contributi previdenziali, si applica un’imposta sostitutiva del 15% (ridotta al 5% per i primi cinque anni di nuova attività). I costi effettivi non sono deducibili: la loro deduzione è già “incorporata” nel coefficiente. I requisiti di accesso e le soglie sono trattati nella guida al regime forfettario 2026.
Nel regime ordinario si deducono i costi realmente sostenuti e i contributi previdenziali, poi si applica l’IRPEF a scaglioni, più le addizionali regionali e comunali.
| Scaglione di reddito 2026 | Aliquota IRPEF |
|---|---|
| Fino a 28.000 € | 23% |
| Da 28.000 a 50.000 € | 33% (ridotta dal 35% dalla Legge 199/2025, Bilancio 2026) |
| Oltre 50.000 € | 43% |
Alle aliquote IRPEF vanno sommate le addizionali locali (tipicamente tra l’1,5% e il 3% complessivo, variabili per regione e comune) — assenti nel forfettario.
Il fattore decisivo: i costi reali
La logica è lineare. Se i costi effettivi sono inferiori alla quota di reddito che il coefficiente considera già non imponibile, il forfettario è quasi sempre più conveniente. Se invece i costi reali sono elevati, il regime ordinario consente di dedurli per intero e può ribaltare il confronto.
Per un professionista con coefficiente del 78%, il regime riconosce forfettariamente il 22% dei ricavi come “costi”. Se i costi reali superano stabilmente quel 22%, l’ordinario inizia a diventare competitivo. Con 50.000 € di ricavi la deduzione forfettaria implicita vale 11.000 €: è questa la prima soglia con cui confrontare i propri costi effettivi.
Due esempi a confronto
Si considerino due professionisti con 50.000 € di ricavi, coefficiente 78%, imposta sostitutiva 15%, contributi alla gestione separata (Legge 335/1995 art. 2 c. 26) con l’aliquota 2026 del 26,07% fissata dalla circolare INPS annuale, addizionali 2,5%.
Caso A — costi reali bassi (8.000 €):
- Forfettario: imponibile 39.000 €, contributi 10.167 €, imposta sostitutiva 4.325 €, netto ≈ 27.508 €
- Ordinario: imponibile 31.051 €, IRPEF e addizionali ≈ 8.223 €, contributi 10.949 €, netto ≈ 22.828 €
- Conviene il forfettario, con un vantaggio di circa 4.700 €.
Caso B — costi reali alti (30.000 €):
- Forfettario: l’imponibile resta 39.000 € (i costi non si deducono), netto ≈ 5.508 €
- Ordinario: imponibile ridotto dai costi reali, netto ≈ 11.016 €
- Qui conviene l’ordinario, perché la deduzione integrale dei 30.000 € di costi pesa più della tassazione agevolata.
Il punto di pareggio dipende dai parametri specifici. Per confrontare i due regimi sui propri numeri è disponibile il calcolatore forfettario vs ordinario, che evidenzia il netto in tasca in entrambi gli scenari.
Dove sta il punto di pareggio
Per un professionista in gestione separata con coefficiente 78%, il confronto tra i due regimi al variare dei costi reali (ricavi 50.000 €, stesse ipotesi degli esempi) si può riassumere così:
| Costi reali annui | Regime più conveniente | Ordine di grandezza del vantaggio |
|---|---|---|
| Fino a ~11.000 € (22% dei ricavi) | Forfettario | Pieno: la deduzione forfettaria copre più dei costi veri |
| ~11.000–18.000 € | Forfettario, di misura | Il vantaggio si assottiglia: pesano detrazioni e addizionali |
| Oltre ~18.000–20.000 € | Ordinario | La deduzione integrale dei costi supera lo sconto d’aliquota |
Le soglie non sono universali: si spostano con il coefficiente ATECO (per un commerciante al 40% la deduzione implicita è molto più generosa), con l’aliquota contributiva e con le detrazioni personali di cui si dispone. La tabella serve a inquadrare l’ordine di grandezza; il conto puntuale va fatto sui propri numeri.
Le variabili che il confronto “a occhio” ignora
Detrazioni e oneri personali
Il reddito forfettario è tassato con imposta sostitutiva e non concorre alla base IRPEF: le detrazioni personali (spese mediche, interessi sul mutuo, ristrutturazioni, figli a carico) restano in larga parte inutilizzabili, salvo che esistano altri redditi IRPEF capienti. Chi ha detrazioni ricorrenti importanti — ad esempio rate pluriennali di bonus edilizi — deve sommarle al piatto dell’ordinario prima di concludere.
L’IVA sugli acquisti
Nel forfettario l’IVA non si addebita in fattura, ma nemmeno si detrae sugli acquisti: un costo di 1.000 € + IVA pesa per 1.220 €. Chi ha molti acquisti gravati da IVA (attrezzature, software, servizi) subisce nel forfettario un aggravio del 22% su quei costi, che nel regime ordinario recupererebbe con la detrazione. Verso clienti privati vale però il rovescio: il forfettario può praticare prezzi finali più bassi a parità di incasso, non dovendo aggiungere l’IVA.
I contributi previdenziali
Il peso contributivo dipende dalla cassa, non dal regime: gestione separata INPS (26,07% sul reddito nel 2026, come da circolare annuale), gestioni artigiani e commercianti (contributi fissi di circa 4.500 € l’anno più quota percentuale sul reddito eccedente il minimale) o casse professionali autonome. Due effetti da non trascurare: i contributi sono deducibili in entrambi i regimi, e per artigiani e commercianti in forfettario è prevista, su opzione, una riduzione del 35% dei contributi (Legge 190/2014 art. 1 c. 77). Il dettaglio è nella guida ai contributi INPS in gestione separata.
Errori frequenti nel confronto
- Confrontare le aliquote nominali (15% contro 23-43%) ignorando che le basi imponibili sono diverse: coefficiente da un lato, costi reali e detrazioni dall’altro.
- Dimenticare le addizionali regionali e comunali, che gravano solo sull’ordinario.
- Ignorare l’IVA indetraibile del forfettario sugli acquisti.
- Valutare un anno solo. La convenienza va stimata su un orizzonte pluriennale: il 5% dei primi cinque anni scade, i costi possono crescere, e l’uscita dal forfettario per superamento soglia può arrivare a metà percorso.
- Trascurare il regime di cassa. Nel forfettario contano i ricavi incassati nell’anno: fatture emesse a dicembre e incassate a gennaio slittano di periodo, con effetti su soglia e imposta.
Oltre il puro calcolo
La convenienza fiscale non è l’unico criterio. Vanno considerati anche la gestione dell’IVA (assente nel forfettario), la semplificazione contabile più marcata e la diversa esposizione ad adempimenti e controlli. Per chi gestisce l’apertura o il passaggio di regime, i servizi di gestione fiscale online seguono adempimenti e dichiarazioni con un commercialista dedicato: è possibile confrontare i principali servizi per la partita IVA .
Domande frequenti
Con molti costi conviene sempre l’ordinario?
Tendenzialmente sì, ma il confronto va fatto caso per caso: incidono il coefficiente di redditività, l’aliquota contributiva, le detrazioni personali disponibili e l’IVA sugli acquisti.
Le detrazioni IRPEF si possono usare nel forfettario?
In linea generale no, perché il reddito forfettario è soggetto a imposta sostitutiva e non concorre alla base IRPEF su cui operano le detrazioni. È un elemento che può spostare la convenienza verso l’ordinario.
Cambiare regime ogni anno è possibile?
Il passaggio è possibile nel rispetto delle regole di accesso e permanenza. Chi esce dal forfettario per opzione volontaria verso la contabilità ordinaria resta vincolato all’opzione per un triennio; il rientro richiede comunque i requisiti di legge.
Il 5% dei primi cinque anni cambia il confronto?
In modo significativo: a parità dell’esempio A, l’imposta sostitutiva scenderebbe da 4.325 € a circa 1.442 €. Nei primi cinque anni di una nuova attività il forfettario parte molto avvantaggiato; il confronto va rifatto in vista del passaggio al 15%.
Chi ha anche un lavoro dipendente come deve ragionare?
Il reddito da dipendente resta tassato IRPEF per conto suo e garantisce capienza per le detrazioni personali, riducendo uno degli svantaggi del forfettario. Resta però il limite di accesso dei 35.000 € di redditi da lavoro dipendente dell’anno precedente, descritto nella guida ai requisiti.
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