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Regime forfettario 2026: soglia 85.000 € e requisiti

Redazione Aggiornato al

Il regime forfettario è il regime agevolato più diffuso tra i titolari di partita IVA individuali in Italia: imposta sostitutiva al 15% (o al 5% per le nuove attività), niente IVA, contabilità ridotta all’osso. L’accesso e la permanenza dipendono però dal rispetto di una soglia di ricavi e di una serie di requisiti soggettivi che la prassi dell’Agenzia delle Entrate ha reso via via più articolati. Questa guida completa copre i limiti vigenti nel 2026, le cause di esclusione, il meccanismo dei coefficienti di redditività, il doppio binario di fuoriuscita a 85.000 e 100.000 €, gli adempimenti e il rapporto — spesso trascurato — tra regime forfettario e redditi da investimento.

Il quadro normativo in sintesi

Il regime è disciplinato dalla L. 190/2014, art. 1, commi 54-89 (Legge di Stabilità 2015), più volte modificata:

InterventoCosa ha cambiatoRiferimento
Soglia ricavi a 85.000 € (da 65.000 €)Accesso e permanenza dal 2023L. 197/2022, art. 1, c. 54
Uscita immediata oltre 100.000 €Fuoriuscita in corso d’annoL. 197/2022, art. 1, c. 54
Limite redditi da lavoro dipendente a 35.000 € (da 30.000 €)Requisito d’accesso, dal 2025L. 207/2024, art. 1, c. 12, confermato dalla L. 199/2025
Fattura elettronica obbligatoria per tutti i forfettariAdempimenti, dal 1° gennaio 2024D.L. 36/2022, art. 18

La soglia di 85.000 €

Possono adottare il regime forfettario le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte o professione che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 85.000 € (L. 190/2014, art. 1, c. 54, come modificato dalla L. 197/2022). Tre precisazioni operative:

  • il conteggio segue il criterio di cassa: contano i compensi incassati nell’anno, non quelli fatturati;
  • in caso di più attività con codici ATECO diversi, si somma il totale di ricavi e compensi di tutte le attività;
  • per chi inizia l’attività in corso d’anno, la soglia va ragguagliata ai giorni: chi apre la partita IVA il 1° luglio deve stimare ricavi non superiori a circa 42.600 € (85.000 × 184/365) per l’anno di apertura.

Non concorrono alla soglia i ricavi soggetti a tassazione separata né i proventi che non derivano dall’attività (ad esempio i redditi da investimento, tassati per conto loro come si vedrà più avanti).

La causa di uscita immediata a 100.000 €

Dal 2023 la permanenza nel regime segue un doppio binario (L. 190/2014, art. 1, c. 71, come modificato dalla L. 197/2022):

  • ricavi oltre 85.000 € ma entro 100.000 €: si fuoriesce dall’anno successivo. L’anno in corso resta interamente in forfettario;
  • ricavi oltre 100.000 €: la fuoriuscita è immediata. L’IVA è dovuta a partire dall’operazione che comporta il superamento della soglia, e il reddito dell’intero anno — non solo la parte eccedente — viene tassato in modo ordinario (IRPEF con scaglioni, deduzioni analitiche dei costi).

Un esempio del secondo caso: un consulente ha già incassato 98.000 € a ottobre ed emette una fattura da 6.000 €. Quella fattura fa scattare il superamento: va emessa con IVA al 22%, e a fine anno tutti i 104.000 € di compensi finiscono in IRPEF ordinaria, con obbligo di ricostruire i costi deducibili effettivi. Il salto d’imposta può essere notevole: conviene monitorare gli incassi in autunno e, dove legittimo, valutare la pianificazione delle scadenze di fatturazione, ricordando che ai fini della soglia conta l’incasso.

La distinzione è rilevante anche in senso opposto: chi chiude l’anno a 92.000 € non deve “restituire” nulla — l’anno resta in forfettario — ma dal 1° gennaio successivo applica IVA e regime ordinario (o semplificato).

I requisiti di accesso e le cause di esclusione

Oltre alla soglia di ricavi, l’accesso e la permanenza richiedono il rispetto di condizioni previste dai commi 54 e 57 dell’art. 1, L. 190/2014:

Requisiti (c. 54):

  • spese per lavoro dipendente e collaboratori non superiori a 20.000 € lordi annui;
  • redditi da lavoro dipendente o assimilati non superiori a 35.000 € nell’anno precedente (soglia elevata dai 30.000 € originari dalla L. 207/2024 e confermata per il 2026 dalla L. 199/2025). Il limite non rileva se il rapporto di lavoro è cessato nell’anno precedente, senza che ne sia iniziato uno nuovo né sia subentrata una pensione.

Cause di esclusione (c. 57):

  • avvalersi di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito (agricoltura oltre i limiti, editoria, agenzie di viaggio, vendita di sali e tabacchi, ecc.);
  • non residenti, salvo i residenti UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo;
  • attività di cessione prevalente di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;
  • partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, possedute contemporaneamente all’esercizio dell’attività;
  • controllo diretto o indiretto di SRL che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quella svolta in forfettario. Le due condizioni devono coesistere: una quota di minoranza in una SRL, o una SRL controllata che opera in un settore del tutto diverso, non escludono dal regime (Circolare AdE 9/E del 2019);
  • attività esercitata prevalentemente verso l’ex datore di lavoro: chi fattura per oltre il 50% a un soggetto con cui ha avuto un rapporto di lavoro dipendente nei due anni precedenti (o a soggetti a esso riconducibili) è escluso. La norma contrasta le false partite IVA; non si applica a chi ha svolto solo il periodo di pratica obbligatoria per l’accesso alla professione.

Le cause di esclusione vanno verificate anno per anno: chi acquisisce una partecipazione rilevante o supera il limite di redditi da dipendente fuoriesce dall’anno successivo.

Coefficienti di redditività: la tabella completa

Nel forfettario i costi reali non contano: il reddito imponibile si ottiene applicando ai ricavi incassati il coefficiente di redditività del proprio codice ATECO (L. 190/2014, allegato 4):

Gruppo di attivitàCodici ATECOCoefficiente
Industrie alimentari e delle bevande10-1140%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio45, 46.2-46.9, 47.1-47.7, 47.940%
Commercio ambulante di alimentari e bevande47.8140%
Commercio ambulante di altri prodotti47.82-47.8954%
Costruzioni e attività immobiliari41-43, 6886%
Intermediari del commercio46.162%
Servizi di alloggio e ristorazione55-5640%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, istruzione, servizi finanziari64-66, 69-75, 85, 86-8878%
Altre attività economichetutte le restanti67%

Il coefficiente incorpora una deduzione forfettaria dei costi: il professionista al 78% si vede riconosciuto un 22% di costi figurativi, il commerciante al 40% un 60%. La conseguenza pratica: il regime conviene a chi ha costi reali inferiori alla deduzione forfettaria e penalizza chi sostiene costi elevati (attrezzature, collaboratori, affitti), che nel forfettario non deduce nulla di analitico — tema approfondito nel confronto tra forfettario e regime ordinario.

Dall’imponibile lordo così determinato si deducono solo i contributi previdenziali obbligatori versati nell’anno: è l’unica deduzione ammessa.

La riclassificazione ATECO 2025

Dal 1° aprile 2025 è operativa la nuova classificazione ATECO 2025, che ha sostituito la ATECO 2007 aggiornata: molti codici sono stati rinumerati o accorpati. I coefficienti di redditività restano ancorati ai gruppi dell’allegato 4 della L. 190/2014 attraverso le tabelle di corrispondenza pubblicate da ISTAT e recepite dall’Agenzia delle Entrate: chi ha la partita IVA aperta da prima non deve fare nulla — la riclassificazione è avvenuta d’ufficio — ma conviene verificare nel proprio cassetto fiscale che il nuovo codice attribuito rispecchi l’attività effettivamente svolta, perché da esso dipendono coefficiente applicabile e correttezza del quadro LM. In caso di disallineamento, la variazione si comunica con il modello AA9/12.

Imposta sostitutiva: 15% ordinaria, 5% per le nuove attività

Sull’imponibile netto si applica un’imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP pari al 15% (L. 190/2014, art. 1, c. 64).

Per i primi cinque anni di attività l’aliquota scende al 5% (c. 65), a tre condizioni cumulative:

  1. non aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, neppure in forma associata o familiare;
  2. la nuova attività non deve costituire mera prosecuzione di un’attività svolta prima come dipendente o autonomo (salvo il periodo di pratica obbligatoria);
  3. se si prosegue un’attività svolta da altri (ad esempio rilevando un’impresa), i ricavi dell’ultimo anno del cedente devono rispettare la soglia di 85.000 €.

Esempio numerico completo

Un professionista (coefficiente 78%) con 50.000 € di compensi incassati e iscritto alla gestione separata INPS:

VoceCalcoloImporto
Imponibile lordo50.000 × 78%39.000 €
Contributi gestione separata (deducibili)39.000 × 26,07%10.167 €
Imponibile netto39.000 − 10.16728.833 €
Imposta sostitutiva 15%28.833 × 15%4.325 €
Imposta sostitutiva 5% (se nuova attività)28.833 × 5%1.442 €

Il carico fiscale e contributivo complessivo al 15% è di circa 14.500 €, pari al 29% dei compensi: un’incidenza difficilmente raggiungibile in regime ordinario a parità di reddito. Per confrontare i due regimi sui propri numeri è disponibile il calcolatore forfettario vs ordinario, che mostra il netto in tasca in entrambi gli scenari.

L’imposta si versa con le regole IRPEF: saldo e primo acconto entro il 30 giugno, secondo acconto entro il 30 novembre, tramite F24 (codici tributo 1792 saldo, 1790 e 1791 acconti). Il reddito si dichiara nel quadro LM del modello Redditi PF.

I contributi previdenziali

Il forfettario non esonera dai contributi, che spesso pesano più dell’imposta:

  • professionisti senza cassa: gestione separata INPS, aliquota 26,07% sull’imponibile forfettario, senza minimali — si paga solo su quanto si guadagna;
  • artigiani e commercianti: contributi fissi sul minimale (circa 4.500 € l’anno) più la quota percentuale oltre soglia. I forfettari possono chiedere la riduzione del 35% dei contributi (L. 190/2014, art. 1, c. 77), accettando un accredito previdenziale proporzionalmente ridotto; per i nuovi iscritti nel 2025 la L. 207/2024, art. 1, c. 186 ha introdotto una riduzione del 50% per i primi 36 mesi, alternativa a quella del 35%;
  • professionisti con cassa (avvocati, ingegneri, medici…): si applicano le regole della propria cassa, non la gestione separata.

Meccanismi, acconti e strategie di accantonamento sono approfonditi nella guida ai contributi INPS in gestione separata.

Gli adempimenti: cosa si semplifica e cosa resta

Il regime comporta semplificazioni sostanziali ma non azzera gli obblighi:

Cosa sparisce:

  • niente IVA: le fatture si emettono senza addebito d’imposta, con la dicitura “operazione in franchigia da IVA ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, L. 190/2014”; per contro l’IVA sugli acquisti non si detrae;
  • esonero da liquidazioni e dichiarazione IVA, dagli ISA (indici sintetici di affidabilità) e dalla tenuta delle scritture contabili;
  • niente ritenuta d’acconto sui compensi incassati: si rilascia al cliente un’apposita dichiarazione e si incassa il lordo;
  • in linea generale il forfettario non opera ritenute sui compensi che paga a terzi (c. 69), con l’eccezione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Cosa resta:

  • fatturazione elettronica obbligatoria per tutti dal 1° gennaio 2024 (D.L. 36/2022, art. 18);
  • imposta di bollo di 2 € sulle fatture di importo superiore a 77,47 € (DPR 642/1972), addebitabile al cliente e da versare trimestralmente;
  • dichiarazione dei redditi annuale con quadro LM e, per chi ha attività estere o investimenti, gli eventuali quadri RW/RT.

Per la gestione di apertura, contributi e dichiarazioni, i servizi di gestione partita IVA online affiancano un commercialista dedicato.

Operazioni con l’estero: il punto cieco del regime

L’assenza di IVA vale solo per le operazioni interne. Appena il forfettario lavora con l’estero — e basta un abbonamento software o l’advertising di una piattaforma — scattano adempimenti IVA veri e propri, spesso ignorati:

  • acquisti di servizi da soggetti UE ed extra-UE (pubblicità Meta o Google, software OpenAI, hosting, consulenze): l’operazione è soggetta a reverse charge. Il forfettario deve iscriversi al VIES, integrare la fattura ricevuta con l’IVA italiana al 22% e versarla entro il 16 del mese successivo con F24 (codice tributo 6099), senza poterla detrarre (DPR 633/1972, art. 17). Su 1.000 € di pubblicità Facebook, 220 € di IVA da versare: un costo effettivo del 22% in più, da considerare nei conti;
  • acquisti intracomunitari di beni: sotto i 10.000 € annui restano assimilati ad acquisti interni (IVA assolta dal fornitore estero); oltre soglia diventano acquisti intracomunitari con integrazione e versamento come sopra (D.L. 331/1993, art. 38);
  • vendite di servizi a imprese UE: fuori campo IVA italiana, fattura con dicitura “inversione contabile”, iscrizione al VIES e compilazione degli elenchi Intrastat dei servizi resi;
  • vendite a clienti privati esteri: seguono le regole generali della territorialità, in genere come le operazioni interne (senza IVA per franchigia).

È l’area in cui il regime “semplificato” smette di esserlo: chi ha costi esteri ricorrenti dovrebbe metterla in conto prima di scegliere il forfettario.

Ingresso, uscita e rientro

Il forfettario è il regime naturale di chi possiede i requisiti: non richiede opzioni né comunicazioni preventive — si applica direttamente, indicando il codice regime nella dichiarazione di inizio attività o semplicemente comportandosi di conseguenza. Tre situazioni meritano attenzione:

  • opzione per l’ordinario: chi, pur avendo i requisiti, preferisce il regime ordinario (ad esempio per dedurre costi elevati) esercita un’opzione che vincola per un triennio (DPR 442/1997), salvo il caso di modifiche normative sostanziali del regime che la prassi ha riconosciuto come causa di revoca anticipata;
  • uscita per perdita dei requisiti: la fuoriuscita (da superamento soglia o causa di esclusione) non è definitiva. Si può rientrare nel forfettario dal primo anno in cui i requisiti risultano nuovamente rispettati, senza attese ulteriori;
  • passaggio di regime e rettifica IVA: chi entra nel forfettario provenendo dall’ordinario deve operare la rettifica della detrazione IVA sui beni non ancora ceduti e sui beni ammortizzabili (DPR 633/1972, art. 19-bis2), restituendo parte dell’IVA detratta; simmetricamente, chi esce recupera l’IVA rettificabile. È un conteggio da fare prima del passaggio, non dopo.

Forfettario e investimenti: due mondi separati

Un equivoco frequente tra gli investitori con partita IVA: l’imposta sostitutiva del forfettario copre solo il reddito d’attività. Tutti i redditi di natura finanziaria seguono le loro regole ordinarie:

  • plusvalenze su azioni, ETF, obbligazioni: imposta sostitutiva del 26% (o 12,5% per i titoli di Stato white list) ai sensi del D.Lgs. 461/1997, in regime amministrato o dichiarativo — la differenza è spiegata nella guida al regime amministrato e dichiarativo;
  • dividendi e interessi: ritenuta o imposta sostitutiva del 26%;
  • cripto-attività: 26% fino al 2025, 33% dal 2026 sulle plusvalenze (L. 207/2024, confermata dalla L. 199/2025);
  • conti e broker esteri: obblighi di monitoraggio nel Quadro RW, IVAFE e IVIE restano dovuti a prescindere dal regime.

In compenso i redditi finanziari non erodono la soglia degli 85.000 €: un professionista con 80.000 € di compensi e 20.000 € di plusvalenze resta nel forfettario, perché i secondi non sono ricavi d’attività. Attenzione però al requisito dei 35.000 € di redditi da lavoro dipendente, che riguarda solo quella categoria reddituale: dividendi e capital gain non vi rientrano.

Errori frequenti

  • Contare i ricavi per competenza. La soglia si verifica sugli incassi: la fattura di dicembre incassata a gennaio pesa sull’anno nuovo. È l’errore più comune a ridosso degli 85.000 €.
  • Dimenticare il ragguaglio nel primo anno. Chi apre a settembre con soglia “piena” da 85.000 € e incassa 40.000 € in quattro mesi è fuori: il limite ragguagliato è circa 28.500 €.
  • Ignorare la partecipazione nella SRL di famiglia. Il controllo (anche tramite familiari) di una SRL con attività riconducibile esclude dal regime: la verifica va fatta prima dell’apertura, non a posteriori.
  • Fatturare oltre il 50% all’ex datore di lavoro. La prevalenza si misura sui ricavi: superarla fa perdere il regime dall’anno successivo, con ricalcolo in ordinario.
  • Trascurare l’IVA indetraibile nei conti di convenienza. Chi compra attrezzatura per 10.000 € + IVA sostiene un costo reale di 12.200 €: nel confronto con l’ordinario va considerato.
  • Credere che il 5% copra anche i contributi. L’aliquota ridotta riguarda solo l’imposta sostitutiva: la gestione separata resta al 26,07% dal primo euro di imponibile.

Domande frequenti

Chi supera 85.000 € deve restituire le agevolazioni degli anni precedenti?

No. Il superamento incide sulla permanenza futura (o immediata oltre 100.000 €), non retroattivamente sugli anni in cui i requisiti erano rispettati.

Il limite di 35.000 € di reddito da dipendente vale sempre?

Non si applica se il rapporto di lavoro è cessato nell’anno precedente senza che ne sia iniziato uno nuovo. Negli altri casi il superamento preclude l’accesso per l’anno successivo.

L’imposta sostitutiva al 5% spetta a chiunque apra una partita IVA?

No. Richiede i requisiti di nuova attività: nessuna attività nei tre anni precedenti, nessuna mera prosecuzione di un lavoro già svolto. In assenza, si applica il 15% dal primo anno.

Le plusvalenze di borsa fanno perdere il forfettario?

No. I redditi finanziari non sono ricavi d’attività: non concorrono alla soglia degli 85.000 € e restano tassati con le loro imposte sostitutive (26%, o 33% per le cripto dal 2026).

Un forfettario può avere un lavoro dipendente part-time?

Sì, purché il reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente non superi 35.000 € e non si fatturi prevalentemente al proprio datore di lavoro. Le due attività coesistono regolarmente.

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