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IVAFE: cos'è, come si calcola e quando si paga

Redazione Aggiornato al

Chi detiene investimenti presso broker o banche estere non deve solo monitorarli nel Quadro RW: su quelle attività è dovuta anche l’IVAFE, l’Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero. È l’equivalente dell’imposta di bollo che gli intermediari italiani trattengono in automatico — con la differenza che qui il calcolo e il versamento ricadono sul contribuente.

Cos’è e da dove nasce

L’IVAFE è stata istituita dal D.L. 201/2011, art. 19, commi 18–22. Si applica alle persone fisiche residenti in Italia che detengono prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio all’estero: azioni, ETF, obbligazioni, quote di fondi, polizze estere, liquidità presso broker non residenti.

Il presupposto è la detenzione presso un intermediario estero. Gli stessi titoli custoditi presso una banca italiana non scontano l’IVAFE ma l’ordinaria imposta di bollo dello 0,2% (DPR 642/1972, Tariffa, art. 13, c. 2-ter), applicata direttamente dall’intermediario: l’aliquota è identica, cambia solo chi fa i conti.

Le aliquote

AttivitàMisura
Prodotti finanziari esteri (azioni, ETF, bond, fondi)0,2% del valore
Prodotti detenuti in Stati a fiscalità privilegiata (black list)0,4% del valore (dal 2024, L. 213/2023, art. 1, c. 91)
Conti correnti e libretti esteri34,20 € fissi per rapporto

Per i conti correnti vale un’esenzione importante: se la giacenza media annua non supera 5.000 € (considerando tutti i conti presso lo stesso intermediario), i 34,20 € non sono dovuti (art. 19, c. 20).

Le cripto-attività seguono una disciplina gemella ma distinta: l’imposta sul valore delle cripto-attività, sempre al 2 per mille, introdotta dalla L. 197/2022 — se ne parla nell’articolo dedicato al Quadro RW per le crypto.

Come si calcola: pro-rata su valore, quota e giorni

L’imposta si applica sul valore di mercato al 31 dicembre (o al termine del periodo di detenzione), in proporzione alla quota di possesso e ai giorni di detenzione nell’anno.

Un esempio pratico: un portafoglio ETF da 50.000 € detenuto per tutto il 2025 presso un broker estero genera un’IVAFE di 50.000 × 0,2% = 100 €. Se lo stesso portafoglio fosse stato aperto il 1° luglio (184 giorni di possesso), l’imposta scenderebbe a 100 × 184/365 = 50,41 €. Se il conto fosse cointestato al 50%, ciascun intestatario pagherebbe la propria metà.

Altro caso frequente: un conto presso una banca estera con giacenza media di 3.200 € non paga nulla (sotto la soglia dei 5.000 €); con giacenza media di 8.000 € paga i 34,20 € fissi.

Il credito per le imposte patrimoniali pagate all’estero

Se lo Stato in cui sono detenute le attività applica una propria imposta patrimoniale, dall’IVAFE si detrae un credito d’imposta pari a quanto già versato all’estero, fino a concorrenza dell’IVAFE dovuta (art. 19, c. 21). Un investitore che avesse pagato 30 € di patrimoniale estera su attività che generano 100 € di IVAFE ne verserebbe quindi 70.

Dove si dichiara e quando si versa

L’IVAFE si liquida nel Quadro RW del modello Redditi (o nel Quadro W del 730): gli stessi righi usati per il monitoraggio fiscale calcolano anche l’imposta, valorizzando le colonne dedicate. Versamento, acconti e saldo seguono le regole previste per l’IRPEF (art. 19, c. 22), con saldo al 30 giugno dell’anno successivo tramite F24; i codici tributo sono 1727 per il saldo e 1728/1729 per gli acconti (Ris. AdE 27/E/2012).

Non esiste una soglia minima di patrimonio sotto la quale l’IVAFE sui prodotti finanziari non è dovuta: a differenza dell’IVIE sugli immobili esteri, che ha una propria franchigia, l’imposta si calcola dal primo euro. Esiste però una soglia di versamento, che opera per derivazione: poiché il c. 22 dell'art. 19 rinvia alle regole di versamento dell’IRPEF, si applica anche il minimo generale dell’art. 1, comma 137, della L. 266/2005, per cui non si effettua il versamento se l’importo dovuto per la singola imposta non supera 12 €. Con l’aliquota dello 0,2%, ciò equivale a circa 6.000 € di attività finanziarie detenute per l’intero anno.

Attenzione a non confondere le due cose: se l’imposta calcolata resta sotto i 12 € non va versata, ma il Quadro RW va compilato comunque, perché l’obbligo di monitoraggio fiscale è autonomo rispetto alla liquidazione dell’imposta e la sua omissione ha sanzioni proprie.

Casi particolari

Cointestazione. Ciascun cointestatario indica nel proprio Quadro RW l’intero valore del rapporto con la propria percentuale di possesso, e l’IVAFE si ripartisce di conseguenza: su un dossier da 60.000 € cointestato al 50%, ognuno liquida 60.000 × 50% × 0,2% = 60 €.

Apertura o chiusura del rapporto in corso d’anno. Il pro-rata sui giorni vale in entrambe le direzioni: un conto titoli estero chiuso il 31 marzo (90 giorni) con valore finale di 20.000 € sconta 20.000 × 0,2% × 90/365 = 9,86 €, calcolati sul valore alla data di chiusura.

Trasferimento da un broker estero a uno italiano. Da quel momento cessa l’IVAFE e subentra l’imposta di bollo applicata dall’intermediario: nell’anno del passaggio si paga l’IVAFE pro-rata per i giorni presso l’estero, senza duplicazioni sul medesimo periodo.

Titoli non quotati o senza valore di mercato. La base imponibile è il valore nominale o, in mancanza, quello di rimborso; se anche questo manca, il costo d’acquisto (Circolare AdE 28/E/2012).

Più rapporti presso lo stesso intermediario. La soglia dei 5.000 € di giacenza media per i conti si verifica sommando tutti i conti detenuti presso lo stesso intermediario; i dossier titoli invece si valorizzano singolarmente, ciascuno nel proprio rigo RW.

IVAFE e regime amministrato: quando non si paga

Chi detiene strumenti esteri tramite un intermediario italiano in regime amministrato non liquida l’IVAFE in dichiarazione: l’intermediario applica l’imposta di bollo direttamente sul dossier, con la stessa aliquota dello 0,2%. La differenza è quindi di adempimento, non di costo. È uno dei motivi pratici per cui molti investitori confrontano i due regimi prima di scegliere il broker: il tema è approfondito nella guida al regime amministrato vs dichiarativo.

Errori frequenti

  • Confondere monitoraggio e imposta: il Quadro RW assolve due funzioni distinte. Anche quando l’IVAFE risulta pari a zero (per il credito estero o l’esenzione dei conti), l’obbligo di monitoraggio può restare.
  • Dimenticare la liquidità del broker: la componente cash di un conto titoli estero è anch’essa soggetta a IVAFE; se il rapporto è assimilabile a un conto corrente si applicano i 34,20 € fissi con la soglia dei 5.000 €.
  • Usare il valore di acquisto: la base imponibile è il valore di mercato a fine anno (o il nominale/rimborso in assenza di quotazione), non il prezzo di carico.

Per stimare rapidamente l’imposta dovuta sul proprio dossier estero è disponibile il calcolatore Quadro RW e IVAFE, che applica pro-rata, soglie ed esenzioni descritte in questa guida.

Domande frequenti

L’IVAFE si paga anche se il portafoglio è in perdita? Sì. È un’imposta patrimoniale sul valore detenuto, non sui guadagni: si calcola sul valore di mercato a fine anno indipendentemente dal risultato dell’investimento.

La liquidità ferma sul conto del broker paga IVAFE? Sì: se il rapporto è assimilabile a un conto corrente si applicano i 34,20 € fissi (con esenzione sotto 5.000 € di giacenza media); altrimenti concorre al valore dei prodotti finanziari allo 0,2%.

Le criptovalute pagano l’IVAFE? No: alle cripto-attività si applica l’omologa imposta sul valore delle cripto-attività, sempre al 2 per mille (L. 197/2022), liquidata anch’essa nel Quadro RW. La logica è identica, la voce normativa è distinta.

L’IVAFE riguarda anche società o partita IVA? Dal 2020 l’imposta si applica anche a società semplici ed enti non commerciali residenti (L. 160/2019, art. 1, c. 710); per le persone fisiche titolari di partita IVA nulla cambia rispetto a quanto descritto.

Cosa succede se non la verso? Si applica la sanzione ordinaria da omesso versamento del 25% (D.Lgs. 471/1997, art. 13, come modificato dal D.Lgs. 87/2024 per le violazioni dal 1° settembre 2024), riducibile con ravvedimento operoso — oltre alle sanzioni da monitoraggio se manca anche il Quadro RW: i due obblighi sono autonomi e si sommano.

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