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PIR: come funziona l'esenzione fiscale dopo cinque anni

Redazione Aggiornato al

Nel panorama fiscale italiano il 26% sui redditi finanziari è la regola quasi senza eccezioni. I piani individuali di risparmio (PIR) sono una delle poche deroghe strutturali: chi rispetta i vincoli previsti non paga nulla su plusvalenze, dividendi e interessi generati all’interno del piano, e gli strumenti che lo compongono escono anche dall’imposta di successione. Il prezzo di questa esenzione è un investimento vincolato per cinque anni in un portafoglio la cui composizione è dettata dalla legge, non dall’investitore.

Cos’è un PIR e da dove nasce l’agevolazione

Il PIR non è un prodotto finanziario: è un regime fiscale che si applica a un rapporto — un deposito titoli, un contratto di gestione, una polizza o un fondo — quando questo rispetta determinati requisiti. La disciplina è contenuta nell’articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), poi modificata più volte.

Il comma 100 dice esattamente cosa viene esentato: «Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale di cui all’articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi […] diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate e i redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies)». In pratica: interessi, dividendi, plusvalenze da cessione di azioni e obbligazioni, proventi da fondi e differenziali da derivati, purché conseguiti da persone fisiche residenti fuori dall’esercizio d’impresa.

A questa si aggiunge una seconda esenzione, spesso trascurata: gli strumenti finanziari che compongono il piano non scontano l’imposta di successione in caso di trasferimento mortis causa (comma 114).

Le stratificazioni normative hanno prodotto quattro generazioni di piani, distinte dalla data di apertura: PIR 1.0 (2017-2018), PIR 2.0 (2019), PIR 3.0 (dal 1° gennaio 2020, secondo l’articolo 13-bis del D.L. 124/2019, convertito dalla legge 157/2019) e PIR Alternativi (dal 19 maggio 2020, introdotti dall’articolo 136 del D.L. 34/2020). Come chiarito dalla Circolare AdE n. 10/E del 4 maggio 2022, oggi è possibile costituire soltanto PIR 3.0 e PIR Alternativi: le regole applicabili restano però quelle vigenti al momento dell’apertura del piano.

I limiti di investimento

Il PIR ordinario ha due tetti: uno annuale e uno complessivo. Dal 1° gennaio 2022 sono rispettivamente 40.000 euro e 200.000 euro, per effetto dell’articolo 1, comma 26, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), che ha sostituito i precedenti 30.000 e 150.000 euro nel comma 101 della legge di bilancio 2017. I nuovi limiti valgono per tutti i versamenti effettuati dal 2022 in poi, a prescindere dall’anno di apertura del piano.

Il PIR Alternativo, pensato per convogliare risparmio verso imprese non quotate o quotate su indici minori, ha soglie molto più alte: 300.000 euro annui e 1.500.000 euro complessivi (articolo 68, comma 1, del D.L. 104/2020, convertito dalla legge 126/2020, per il plafond annuo).

Tipo di pianoLimite annuoLimite complessivoNorma di riferimento
PIR ordinario (3.0)40.000 €200.000 €L. 234/2021, art. 1 c. 26
PIR Alternativo300.000 €1.500.000 €D.L. 104/2020, art. 68 c. 1

Il minimo di ingresso — spesso indicato in 500 euro — non è una soglia di legge ma una condizione commerciale del singolo prodotto: varia da collocatore a collocatore.

Come deve essere composto il portafoglio

Qui sta il vincolo che l’investitore subisce senza poterlo negoziare. Per almeno due terzi di ciascun anno solare, il 70% del valore del piano (la cosiddetta quota obbligatoria) deve essere investito in strumenti finanziari emessi da imprese residenti in Italia, o residenti nell’Unione europea e nello Spazio economico europeo con stabile organizzazione in Italia (art. 1, comma 102, della legge 232/2016). L’esclusione delle imprese immobiliari, prevista nella versione originaria della norma, è stata soppressa dalla legge di bilancio 2018.

Per i PIR 3.0 l’articolo 13-bis, comma 2, del D.L. 124/2019 scompone ulteriormente quel 70%:

  • almeno il 25% della quota obbligatoria (pari al 17,5% dell’intero piano) in strumenti di imprese non incluse nel FTSE MIB o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati;
  • almeno il 5% della quota obbligatoria (pari al 3,5% dell’intero piano) in strumenti di imprese non incluse né nel FTSE MIB né nel FTSE Mid Cap.

Sul resto vale il limite di concentrazione del comma 103: non più del 10% del piano può essere investito in strumenti di uno stesso emittente o di società dello stesso gruppo, «o in depositi e conti correnti». Per i PIR Alternativi la soglia sale al 20%. La Circolare AdE n. 19/E del 2021 precisa che, negli impieghi di liquidità, i depositi — inclusi i certificati di deposito — vanno conteggiati separatamente dai conti correnti.

Il 30% residuo — la quota libera — può contenere qualunque strumento ammesso, compresi ETF e titoli esteri, purché non emessi da soggetti residenti in Stati che non consentono un adeguato scambio di informazioni. Due categorie restano però escluse dal piano anche nella quota libera: le partecipazioni qualificate ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera c), del TUIR e gli strumenti da cui derivano redditi che concorrono a formare il reddito complessivo imponibile.

La conseguenza pratica è che un PIR ordinario è, per costruzione, un portafoglio concentrato sull’Italia e sulle società a media e piccola capitalizzazione. Chi lo apre accetta un rischio geografico e dimensionale che un portafoglio globale diversificato non avrebbe: il vantaggio fiscale non compensa automaticamente questa scelta di allocazione.

Il vincolo dei cinque anni e cosa succede se si esce prima

L’esenzione non è immediata e definitiva: si consolida solo con il compimento del periodo minimo di possesso quinquennale di ciascun strumento (minimum holding period). Il mancato rispetto del requisito temporale fa scattare il meccanismo di recapture previsto dal comma 106 della legge di bilancio 2017.

La Circolare AdE n. 19/E del 29 dicembre 2021 lo descrive così: «Il mancato rispetto di tale requisito temporale comporta il recupero (recapture) delle imposte dovute sui redditi percepiti (anche medio tempore) in regime di esenzione». Non è quindi in gioco solo la plusvalenza finale, ma anche i dividendi e le cedole incassati negli anni precedenti. La stessa circolare precisa, in termini generali, che il venir meno dei requisiti comporta «l’obbligo di corrispondere le imposte non pagate, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, sui redditi degli strumenti finanziari detenuti nel piano».

Esiste una via d’uscita, prevista dall’ultimo periodo del comma 106: se il controvalore ottenuto dalla cessione o dal rimborso viene reinvestito entro 90 giorni in altri strumenti qualificati, il recapture non si applica e il periodo di possesso del vecchio strumento si somma a quello del nuovo. Durante i 90 giorni il decorso del quinquennio resta sospeso.

Le minusvalenze seguono una regola speculare e poco intuitiva: finché il piano è aperto restano confinate al suo interno e non alimentano lo zainetto fiscale del contribuente. Solo alla chiusura del piano possono essere certificate e portate in deduzione dalle plusvalenze di altri rapporti, entro il quarto periodo d’imposta successivo a quello di realizzo (comma 109).

Un esempio numerico

Un investitore versa 40.000 euro in un’unica soluzione in un PIR ordinario — l’intero plafond annuo — e non effettua altri versamenti. Il versamento unico serve a isolare la variabile fiscale: con conferimenti annuali il quinquennio decorrerebbe separatamente per ciascuno strumento, e al quinto anno solo i primi acquisti avrebbero maturato il requisito.

Dopo cinque anni pieni il valore del piano è di 55.200 euro; nel frattempo l’investitore ha incassato 3.600 euro di dividendi complessivi.

Con il regime PIR (vincolo rispettato):

  • plusvalenza realizzata alla chiusura: 55.200 − 40.000 = 15.200 €
  • imposta sulla plusvalenza: 0 €
  • imposta sui dividendi incassati: 0 €
  • totale incassato netto: 55.200 + 3.600 = 58.800 €

Senza regime PIR, con lo stesso portafoglio in un conto titoli ordinario in regime amministrato, ad aliquota del 26% (art. 3 del D.L. 66/2014):

  • imposta sulla plusvalenza: 15.200 × 26% = 3.952 €
  • imposta sui dividendi: 3.600 × 26% = 936 €
  • totale incassato netto: 58.800 − 4.888 = 53.912 €

Il risparmio fiscale è di 4.888 euro, il 12,2% del capitale investito. Va però confrontato con il costo del prodotto: se il fondo PIR applica commissioni annue superiori di un punto percentuale rispetto a un ETF equivalente, su un capitale medio di circa 47.000 euro nel quinquennio il maggior costo vale intorno a 2.350 euro, quasi metà del vantaggio. L’esenzione è reale, ma non è gratuita: va sempre messa a confronto con il TER effettivo del prodotto che la veicola.

Lo stesso investitore che liquidasse il piano al quarto anno pagherebbe invece l’imposta su tutto: sui 15.200 euro di plusvalenza e sui 3.600 euro di dividendi già incassati, più gli interessi, senza sanzioni.

Quanti PIR si possono avere

Il comma 112 della legge di bilancio 2017 stabilisce che ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo PIR ordinario e di un solo PIR Alternativo, e che nessun piano può avere più di un titolare: i PIR non sono cointestabili. All’apertura l’intermediario acquisisce un’autocertificazione con cui il titolare dichiara di non avere altri piani.

Su questo punto la legge di bilancio 2022 ha introdotto una deroga: l’articolo 1, comma 27, della legge 234/2021 ha escluso l’applicazione del comma 112 ai soli PIR Alternativi. Come chiarisce la Circolare AdE n. 10/E del 2022, «è ora possibile detenere, contemporaneamente ad un PIR ordinario, più di un PIR Alternativo». Restano fermi i plafond, che si intendono riferiti alla pluralità dei piani e non a ciascuno di essi. La cointestazione resta esclusa anche per gli Alternativi.

Errori frequenti

Confondere l’esenzione con il rendimento. Un PIR azzera l’imposta, non il rischio. Un portafoglio concentrato su small e mid cap italiane può perdere più di quanto l’esenzione faccia risparmiare, e in quel caso la minusvalenza resta anche difficile da utilizzare.

Dimenticare i dividendi. Chi valuta il PIR guardando solo alla plusvalenza finale sottostima l’agevolazione: i dividendi delle società italiane, normalmente tassati al 26% a titolo d’imposta, all’interno del piano non subiscono alcun prelievo.

Uscire al quinto anno “solare” invece che al quinto anno di possesso. Il quinquennio decorre per ciascuno strumento dalla data del suo acquisto, non dalla data di apertura del piano. In un PIR alimentato con versamenti annuali, gli strumenti comprati nell’ultimo anno maturano il requisito molto più tardi degli altri.

Trattare il PIR come un contenitore qualsiasi. Un ETF globale a basso costo non diventa PIR-conforme perché lo si mette in un rapporto etichettato come PIR: la conformità dipende dalla composizione del portafoglio, non dal nome del prodotto. Su questo il confronto con la tassazione ordinaria degli ETF è il termine di paragone corretto.

Ignorare l’imposta di bollo. L’esenzione riguarda le imposte sui redditi e quella di successione, non l’imposta di bollo sui prodotti finanziari, che sul PIR ordinario resta dovuta come su qualsiasi altro rapporto.

Domande frequenti

I PIR sono davvero esenti da tasse?

Sono esenti dalle imposte sui redditi di capitale e sui redditi diversi generati dagli investimenti nel piano (art. 1, comma 100, L. 232/2016) e dall’imposta di successione sugli strumenti che lo compongono (comma 114). Restano dovute le imposte patrimoniali, a partire dall’imposta di bollo sui prodotti finanziari.

Quanto si può investire in un PIR ordinario?

Fino a 40.000 euro per anno solare e 200.000 euro complessivi, limiti in vigore dal 1° gennaio 2022 per effetto dell’art. 1, comma 26, della legge 234/2021. Prima erano 30.000 e 150.000 euro.

Cosa succede se vendo prima dei cinque anni?

Scatta il recupero a tassazione previsto dal comma 106: si versano le imposte non pagate sui redditi del piano, compresi i dividendi e le cedole già incassati, più gli interessi, senza sanzioni. Se però il controvalore viene reinvestito in strumenti qualificati entro 90 giorni, il recupero non si applica e il periodo di possesso si somma.

Si può avere più di un PIR?

Una persona fisica può avere un solo PIR ordinario, non cointestabile (comma 112). Dal 2022 può però affiancargli più di un PIR Alternativo, perché la legge di bilancio 2022 ha escluso per questi ultimi l’applicazione del comma 112.

Le minusvalenze di un PIR si compensano con le altre plusvalenze?

Non finché il piano è aperto: restano utilizzabili solo all’interno del piano stesso. Alla chiusura possono essere certificate e dedotte da plusvalenze di altri rapporti, entro il quarto periodo d’imposta successivo a quello di realizzo (comma 109).

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