Tassazione conto deposito: interessi al 26% e bollo 0,2%
Redazione Aggiornato al
Il conto deposito è lo strumento più semplice del risparmio italiano: si versa una somma, si incassano interessi e — con una banca italiana — non serve alcuna dichiarazione. Proprio questa semplicità nasconde due elementi che pesano sul rendimento effettivo e che quasi mai compaiono nella pubblicità del tasso: la ritenuta del 26% sugli interessi e l’imposta di bollo dello 0,2% sulle somme depositate. Un conto deposito al 3% lordo non rende il 3%, e la differenza rispetto a un titolo di Stato con la stessa cedola è più ampia di quanto il confronto tra i due tassi lasci intuire.
Interessi da conto deposito: cosa sono per il fisco
Gli interessi maturati su depositi bancari, conti correnti e conti deposito sono redditi di capitale, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera a), del TUIR. La qualificazione non è un dettaglio formale: da essa discendono l’aliquota, il momento in cui si paga e — soprattutto — l’impossibilità di compensare quegli interessi con le perdite subite su altri investimenti.
I redditi di capitale si tassano al lordo, senza deduzione di spese: è il principio generale dell’art. 45 del TUIR. Non esiste un costo da sottrarre, perché non c’è un prezzo di acquisto: c’è una somma depositata che genera un frutto.
La ritenuta del 26%: chi la applica e quando
Sugli interessi corrisposti ai titolari di conti correnti e depositi, la banca applica una ritenuta con obbligo di rivalsa, prevista dall’art. 26, comma 2, del D.P.R. 600/1973. L’aliquota è del 26%, misura fissata dall’art. 3 del D.L. 66/2014 per la generalità dei redditi di natura finanziaria.
Per le persone fisiche che non operano nell’esercizio di un’impresa, la ritenuta è a titolo d’imposta (art. 26, comma 4, del D.P.R. 600/1973). Questo significa che il prelievo chiude definitivamente il rapporto con l’Erario: gli interessi non entrano nel reddito complessivo, non si sommano agli altri redditi, non rilevano ai fini delle aliquote IRPEF e non vanno indicati in dichiarazione.
Il momento impositivo segue il principio di cassa: la ritenuta si applica quando gli interessi sono corrisposti, non quando maturano. Su un vincolo pluriennale con accredito unico a scadenza, l’intero prelievo cade nell’anno dell’accredito; su un conto con liquidazione trimestrale, cade a ogni liquidazione.
Perché gli interessi non entrano nello zainetto fiscale
È l’aspetto che sorprende più spesso chi ha anche un portafoglio titoli: le minusvalenze accumulate su azioni, obbligazioni o ETF non riducono l’imposta sugli interessi del conto deposito.
La ragione è la stessa che rende non compensabili i dividendi: la compensazione opera solo all’interno dei redditi diversi di natura finanziaria (art. 67 del TUIR), mentre gli interessi sono redditi di capitale. Sono due comparti separati, e il meccanismo dello zainetto fiscale — descritto nella guida alla compensazione delle minusvalenze — non li mette in comunicazione.
Chi ha uno zainetto capiente e cerca strumenti che lo eroda deve quindi guardare altrove: il conto deposito, per costruzione, non assorbe minusvalenze.
L’imposta di bollo: il costo che erode il rendimento
Sul conto deposito è dovuta l’imposta di bollo proporzionale dello 0,2% annuo sul valore delle somme depositate, con la disciplina dei prodotti finanziari (art. 13, comma 2-ter, della Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972). È un punto in cui il conto deposito si distingue dal conto corrente ordinario, che sconta invece l’imposta fissa di 34,20 € annui (art. 13, comma 2-bis, della stessa Tariffa) con esenzione sotto i 5.000 € di giacenza media. Il funzionamento dettagliato, le basi di calcolo e i casi di esenzione sono trattati nella guida all’imposta di bollo su conto titoli e conti deposito.
Ai fini del rendimento effettivo conta un fatto: il bollo si applica al capitale, non agli interessi. Su 20.000 € vale 40 € l’anno, che il conto renda il 3% o lo 0,5%. Più basso è il tasso, più il bollo pesa in proporzione.
Esempio: conto deposito al 3% contro BTP al 3%
Si considerino 20.000 € investiti per dodici mesi, con rendimento lordo del 3,00% in entrambi i casi.
| Voce | Conto deposito 3,00% | BTP cedola 3,00% |
|---|---|---|
| Interessi lordi | 600 € | 600 € |
| Aliquota | 26% | 12,5% |
| Imposta | 156 € | 75 € |
| Interessi netti | 444 € | 525 € |
| Imposta di bollo (0,2% su 20.000 €) | 40 € | 40 € |
| Netto finale | 404 € | 485 € |
| Rendimento netto | 2,02% | 2,425% |
L’aliquota agevolata del 12,5% sui titoli di Stato italiani ed equiparati resta ferma perché l’art. 3, comma 2, del D.L. 66/2014 esclude espressamente dall’aumento al 26% gli interessi delle obbligazioni di cui all’art. 31 del D.P.R. 601/1973 e di quelle emesse dagli Stati white list. La differenza è di 81 € su 600 € di interessi lordi, cioè oltre il 13% del rendimento lordo. Il meccanismo dell’aliquota ridotta è illustrato nella guida alla tassazione di obbligazioni e titoli di Stato.
Il tasso di pareggio. Perché un conto deposito eguagli il netto di un BTP al 3,00%, il suo tasso lordo deve essere tale che il 74% degli interessi corrisponda a 525 €: servono cioè 709,46 € di interessi lordi, pari a un tasso del 3,55%. Un conto deposito al 3,50% rende ancora meno di un BTP al 3,00%, a parità di capitale e durata.
Il confronto è valido sul solo piano fiscale. Un conto deposito entro i 100.000 € per depositante e per banca è coperto dal sistema di garanzia dei depositi (art. 96-bis.1 del TUB, D.Lgs. 385/1993) e non ha oscillazioni di prezzo; un titolo di Stato ha un valore di mercato che varia fino alla scadenza. Sono profili di rischio diversi, e la differenza di aliquota è solo uno degli elementi della scelta.
Dove si colloca il conto deposito tra gli strumenti a reddito fisso
L’aliquota non è l’unico elemento che distingue gli strumenti che promettono una remunerazione periodica. Contano anche la natura del reddito — che decide la compensabilità — e chi si occupa degli adempimenti.
| Strumento | Aliquota | Natura del reddito | Compensabile con minusvalenze | Adempimenti |
|---|---|---|---|---|
| Conto deposito e conto corrente | 26% | Reddito di capitale | No | Nessuno (banca italiana) |
| BTP e titoli di Stato italiani | 12,5% sulle cedole | Reddito di capitale | No (le cedole) | Nessuno in amministrato |
| Obbligazioni corporate | 26% sulle cedole | Reddito di capitale | No (le cedole) | Nessuno in amministrato |
| Plusvalenza su obbligazioni | 26% o 12,5% | Reddito diverso | Sì | Quadro RT in dichiarativo |
| ETF obbligazionari armonizzati | 26%, ridotta per quota titoli di Stato | Reddito di capitale (proventi) | No | Quadro RM in dichiarativo |
Emerge un punto che il solo confronto tra tassi non mostra: tutta la componente cedolare o di interesse è fuori dal circuito della compensazione, qualunque sia lo strumento. Solo i differenziali di prezzo — plusvalenze e minusvalenze da negoziazione o rimborso — appartengono ai redditi diversi. Chi costruisce un portafoglio con lo scopo di recuperare minusvalenze in scadenza non trova nel conto deposito, né nelle cedole di un’obbligazione, uno strumento utile allo scopo.
Un secondo elemento riguarda l’orizzonte temporale. Il conto deposito produce reddito solo quando gli interessi vengono corrisposti, e su ogni corresponsione l’imposta è definitiva: non esiste il differimento che caratterizza uno strumento a capitalizzazione, dove il prelievo si concentra al realizzo. Su orizzonti lunghi la differenza tra pagare l’imposta ogni trimestre e pagarla una sola volta alla fine incide sul montante, perché ciò che è stato prelevato non produce più interessi.
Casi particolari
Vincolato o svincolabile. Sul piano fiscale non cambia nulla: stessa aliquota, stessa natura di reddito di capitale, stesso bollo. Cambia solo il momento in cui gli interessi sono corrisposti, e quindi l’anno in cui si applica la ritenuta.
Interessi anticipati. Alcuni conti vincolati accreditano gli interessi all’apertura del vincolo. La ritenuta segue l’accredito: l’imposta è dovuta in quell’anno, anche se il vincolo si chiude in un anno successivo.
Conti cointestati. Sul piano civilistico le parti dei contitolari si presumono uguali salvo prova contraria (art. 1298, comma 2, del codice civile), ma la ritenuta a titolo d’imposta rende la ripartizione irrilevante ai fini del prelievo: il netto accreditato è già definitivo, quale che sia la quota di ciascuno.
Conti deposito esteri. Se la banca non è residente e non interviene un intermediario italiano, la ritenuta non viene applicata alla fonte. Gli interessi vanno allora indicati in dichiarazione e assoggettati all’imposta sostitutiva del 26% (art. 18 del TUIR), con l’alternativa dell’opzione per la tassazione ordinaria. Il rapporto va inoltre monitorato nel Quadro RW con la relativa IVAFE: la misura dipende dalla qualificazione contrattuale del rapporto, come spiegato nella guida all’IVAFE.
Conto deposito e ISEE. Le somme depositate concorrono al patrimonio mobiliare ai fini ISEE. È un effetto estraneo alla tassazione degli interessi, ma va considerato da chi accede a prestazioni agevolate.
Errori frequenti
Confrontare tassi lordi tra strumenti con aliquote diverse. Un conto deposito e un BTP con lo stesso tasso nominale non hanno lo stesso rendimento netto, e la differenza non è marginale.
Attendersi la compensazione con le minusvalenze. Gli interessi sono redditi di capitale: nessuna minusvalenza li riduce, in nessun regime.
Ignorare il bollo nel calcolo del rendimento. Lo 0,2% sul capitale può azzerare buona parte del rendimento netto quando i tassi sono bassi. Su un conto all’1,00% lordo, il netto è 0,74% e il bollo ne sottrae 0,2 punti: resta lo 0,54%.
Credere che gli interessi vadano dichiarati. Con banca italiana la ritenuta a titolo d’imposta chiude la partita: nessun quadro da compilare. L’obbligo dichiarativo sorge invece con banca estera senza intermediario residente.
Applicare il 12,5% ai conti deposito che investono in titoli di Stato. L’aliquota ridotta segue il titolo, non la destinazione dichiarata dalla banca: sul rapporto di deposito l’aliquota resta il 26%.
Domande frequenti
Quanto si paga di tasse su un conto deposito?
Il 26% sugli interessi, trattenuto direttamente dalla banca come ritenuta a titolo d’imposta (art. 26, commi 2 e 4, del D.P.R. 600/1973; aliquota fissata dall’art. 3 del D.L. 66/2014), più l’imposta di bollo dello 0,2% annuo sulle somme depositate (art. 13, comma 2-ter, della Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972).
Gli interessi del conto deposito vanno dichiarati nel modello Redditi?
No, se la banca è italiana: la ritenuta a titolo d’imposta esaurisce l’obbligo. Vanno dichiarati se il conto è presso una banca estera senza intermediario residente, con imposta sostitutiva del 26% (art. 18 del TUIR) e indicazione nel Quadro RW.
Le minusvalenze in zainetto riducono l’imposta sugli interessi?
No. Gli interessi sono redditi di capitale (art. 44, comma 1, lettera a), del TUIR), mentre le minusvalenze appartengono ai redditi diversi: i due comparti non si compensano.
Conviene di più un conto deposito o un BTP?
Sul piano fiscale il BTP è avvantaggiato dall’aliquota del 12,5% contro il 26%: a parità di tasso lordo il conto deposito deve rendere circa 1,18 volte tanto per pareggiare il netto. Restano differenti il profilo di rischio, la liquidabilità e la tutela del capitale.
L’imposta di bollo si paga anche se il conto rende zero?
Sì. Il bollo dello 0,2% si applica al valore delle somme depositate, indipendentemente dagli interessi maturati.
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