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Guida · Generale

Tassazione fondi comuni e SICAV: aliquote e dichiarazione

Redazione Aggiornato il

In questa guida
  1. Perché il guadagno su un fondo non è una plusvalenza
  2. L’aliquota del 26% e dove si trova scritta
  3. La quota in titoli di Stato: l’aliquota effettiva scende
  4. Fondi italiani, fondi esteri armonizzati, fondi non conformi
  5. Tabella riepilogativa
  6. Esempio numerico: 20.000 € in un fondo azionario
  7. Fondo comune o ETF: cosa cambia sul piano fiscale
  8. Casi particolari ed errori frequenti
  9. Domande frequenti

Il fondo comune è ancora lo strumento più diffuso del risparmio gestito italiano, ma la sua fiscalità è meno intuitiva di quella di un’azione o di un’obbligazione. Il motivo è uno solo, e condiziona tutto il resto: il guadagno realizzato su un fondo non è una plusvalenza, è un reddito di capitale. Da questa qualificazione discendono l’aliquota, chi versa l’imposta e — soprattutto — il fatto che le minusvalenze accumulate su altri investimenti non riducono di un euro l’imposta dovuta sul fondo.

Perché il guadagno su un fondo non è una plusvalenza

I proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) sono redditi di capitale, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera g), del TUIR. La categoria comprende i fondi comuni di diritto italiano, le SICAV e le SICAF — con l’eccezione degli OICR immobiliari, che l’art. 26-quinquies del D.P.R. 600/1973 esclude e che seguono regole proprie — e vale sia per i proventi distribuiti periodicamente sia per quelli che emergono al momento del disinvestimento.

L’art. 26-quinquies, comma 3, del D.P.R. 600/1973 precisa su cosa cade il prelievo: sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto. Il differenziale positivo, quindi, è per il fisco un frutto del capitale investito, non il risultato di una compravendita.

La conseguenza pratica arriva subito dopo, e non è simmetrica: il differenziale negativo resta un reddito diverso ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR. Si guadagna in una categoria e si perde nell’altra.

L’aliquota del 26% e dove si trova scritta

Sui proventi da OICR italiani la società di gestione, la SICAV o l’intermediario depositario applicano una ritenuta del 26%. Per le persone fisiche che non operano nell’esercizio di un’impresa commerciale la ritenuta è a titolo d’imposta (art. 26-quinquies, comma 4, del D.P.R. 600/1973): il prelievo chiude il rapporto con l’Erario, il provento non entra nel reddito complessivo e non va indicato in dichiarazione.

L’aliquota, però, non si legge nel testo dell’articolo 26-quinquies, che reca ancora la misura anteriore al 2014. Il 26% opera per effetto di una norma esterna: l’art. 3, comma 1, del D.L. 66/2014 (convertito dalla Legge 89/2014) stabilisce che le ritenute e le imposte sostitutive sui proventi di cui all’art. 44 del TUIR e sui redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), «ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 26 per cento», con applicazione ai proventi divenuti esigibili e ai redditi realizzati dal 1° luglio 2014.

È una struttura che conviene tenere a mente quando si legge una norma fiscale su una fonte non aggiornata: l’articolo che disciplina il prelievo e quello che ne fissa la misura possono essere due articoli diversi, e il secondo prevale.

La quota in titoli di Stato: l’aliquota effettiva scende

Un fondo che investe in titoli di Stato italiani o in obbligazioni di Stati white list non sconta il 26% pieno su tutto. La parte di provento riferibile a quei titoli concorre alla base imponibile nella misura del 48,08%, percentuale scelta proprio perché il 26% applicato a 48,08 restituisce un’aliquota effettiva del 12,5%.

Il criterio di calcolo della quota riferibile ai titoli pubblici è fissato dal D.M. 13 dicembre 2011; per i redditi diversi la stessa percentuale è indicata dall’art. 3, comma 5, del D.L. 66/2014. In pratica la società di gestione rileva periodicamente il peso dei titoli pubblici nel patrimonio del fondo e applica il prelievo ridotto sulla quota corrispondente: l’investitore non deve calcolare nulla, ma trova in rendiconto un’imposta inferiore al 26% del guadagno lordo.

Un fondo obbligazionario governativo europeo, quindi, ha una fiscalità molto più vicina a quella di un BTP di quanto l’aliquota nominale lasci intuire. Il meccanismo è identico a quello descritto nella guida alla tassazione degli ETF, perché gli ETF armonizzati sono a loro volta OICR.

Fondi italiani, fondi esteri armonizzati, fondi non conformi

La residenza del fondo cambia la norma applicabile, non necessariamente il risultato.

I fondi italiani e i cosiddetti fondi lussemburghesi storici seguono l’art. 26-quinquies del D.P.R. 600/1973.

I fondi esteri conformi alla direttiva UCITS (2009/65/CE) ricadono nell’art. 10-ter, comma 1, della Legge 77/1983: la ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione delle quote, con la stessa aliquota del 26% e la stessa natura di imposta definitiva per le persone fisiche. Lo stesso articolo, al comma 2, estende il prelievo ai fondi non conformi alla direttiva UCITS ma il cui gestore è soggetto a vigilanza nel Paese di istituzione ai sensi della direttiva 2011/61/UE, se istituiti in Stati UE o SEE white list.

Restano fuori i fondi che non rientrano in nessuna delle due ipotesi — tipicamente i fondi domiciliati fuori dall’Unione europea. Per questi i proventi concorrono a formare il reddito complessivo del partecipante (art. 10-ter, comma 6, della Legge 77/1983) e scontano quindi l’IRPEF progressiva, non un’imposta sostitutiva. Attenzione a una conseguenza che sfugge spesso: l’intermediario italiano applica comunque una ritenuta del 26%, ma a titolo d’acconto, quindi il provento va riportato in dichiarazione anche in regime amministrato. È la stessa distinzione che separa un ETF armonizzato da uno non armonizzato, trattata nel dettaglio nella guida su ETF armonizzati e non armonizzati.

Tabella riepilogativa

FattispecieQualificazioneAliquotaCompensabile con minusvalenze
Provento da fondo italiano o SICAVReddito di capitale (art. 44 c. 1 lett. g) TUIR)26%No
Quota del provento riferibile a titoli di Stato e white listReddito di capitale, base al 48,08%12,5% effettivoNo
Provento da fondo estero UCITSReddito di capitale (art. 10-ter c. 1 L. 77/1983)26%No
Provento da fondo non conforme e non vigilato UE/SEEConcorre al reddito complessivo (art. 10-ter c. 6 L. 77/1983)IRPEF progressivaNo
Differenziale negativo su quote di fondoReddito diverso (art. 67 c. 1 lett. c-ter) TUIR)—Sì, entra nello zainetto

Esempio numerico: 20.000 € in un fondo azionario

Un investitore sottoscrive 20.000 € di un fondo azionario di diritto italiano e riscatta le quote quattro anni dopo per 26.000 €. Il differenziale positivo è di 6.000 €.

  • Provento imponibile: 6.000 €
  • Ritenuta al 26%: 6.000 × 0,26 = 1.560 €
  • Netto incassato: 26.000 − 1.560 = 24.440 €

Si supponga che lo stesso investitore abbia nello zainetto fiscale 3.000 € di minusvalenze realizzate l’anno precedente sulla vendita di azioni. L’imposta sul fondo resta 1.560 €: le minusvalenze sono redditi diversi e non riducono un reddito di capitale.

Se il medesimo guadagno di 6.000 € fosse invece maturato sulla vendita di un’azione, sarebbe stato un reddito diverso: base imponibile 6.000 − 3.000 = 3.000 €, imposta 3.000 × 0,26 = 780 €. A parità di guadagno lordo e di minusvalenze disponibili, la differenza è di 780 €.

Esempio con quota in titoli di Stato

Un fondo obbligazionario produce un provento di 1.000 €, di cui il 60% riferibile a titoli di Stato italiani e a obbligazioni di Stati white list.

  • Quota titoli pubblici: 1.000 × 60% = 600 €, imponibile al 48,08% → 600 × 0,4808 = 288,48 €
  • Quota restante: 400 €, imponibile per intero
  • Base imponibile complessiva: 288,48 + 400 = 688,48 €
  • Imposta: 688,48 × 0,26 = 179,00 €

L’aliquota effettiva sul provento lordo è quindi del 17,9%, non del 26%. La verifica per componenti conferma il conto: 600 × 12,5% = 75 €, più 400 × 26% = 104 €, totale 179 €.

Fondo comune o ETF: cosa cambia sul piano fiscale

Sul piano fiscale, poco o nulla. Un ETF armonizzato è un OICR e segue le stesse regole: proventi come redditi di capitale, aliquota 26%, quota in titoli pubblici al 12,5% effettivo, minusvalenza come reddito diverso. L’asimmetria tra guadagni e perdite, che molti attribuiscono agli ETF, è in realtà comune a tutto il risparmio gestito in forma di OICR.

La differenza tra i due strumenti sta altrove: nei costi di gestione, nella modalità di negoziazione e nella presenza o meno di commissioni di sottoscrizione. Chi sceglie tra un fondo e un ETF per ragioni fiscali sta risolvendo il problema sbagliato; chi li confronta sui costi correnti sta guardando la variabile che incide davvero sul risultato netto.

Resta un profilo pratico rilevante: entrambi gli strumenti generano guadagni non compensabili con lo zainetto, mentre azioni, obbligazioni e certificati generano plusvalenze compensabili. Un portafoglio composto solo da fondi ed ETF tende quindi ad accumulare minusvalenze che non trovano capienza, come spiegato nella guida alla compensazione delle minusvalenze.

Casi particolari ed errori frequenti

Fondo collocato senza intermediario residente. Se il provento è percepito senza applicazione della ritenuta, l’art. 26-quinquies, comma 6-ter, del D.P.R. 600/1973 prevede che sia assoggettato a imposizione sostitutiva con la stessa aliquota, in sede di dichiarazione. L’assenza di sostituto non rende il provento esente: sposta soltanto l’adempimento sul contribuente.

Switch tra comparti dello stesso fondo. Il passaggio da un comparto all’altro è di regola un’operazione di rimborso e sottoscrizione, quindi realizza il provento e sconta la ritenuta. Non è un semplice spostamento contabile.

Costo medio ponderato, non LIFO. Per i proventi da OICR l’art. 26-quinquies, comma 3, del D.P.R. 600/1973 indica il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto. È un criterio diverso dal LIFO, che governa l’imputazione ai lotti dei redditi diversi in regime dichiarativo (art. 67, comma 1-bis, del TUIR); in regime amministrato anche le cessioni di titoli seguono il costo medio ponderato, perché lo impone l’art. 6, comma 4, del D.Lgs. 461/1997. Il confronto tra i due criteri è nella guida su vendita parziale e criteri di costo.

Piani di accumulo. Ogni versamento entra nel calcolo del costo medio ponderato. Un PAC decennale non produce un costo fiscale «per rata»: produce un unico costo medio da cui si misura il provento al riscatto.

Detenzione all’estero. Le quote di fondi detenute tramite intermediari non residenti rientrano negli obblighi di monitoraggio fiscale e nell’IVAFE, trattati nella guida al Quadro RW.

Domande frequenti

Le minusvalenze pregresse riducono l’imposta sul guadagno di un fondo?

No. Il guadagno da OICR è un reddito di capitale (art. 44, comma 1, lettera g), del TUIR), mentre le minusvalenze appartengono ai redditi diversi: i due comparti non si compensano.

La perdita su un fondo comune è utilizzabile?

Sì. Il differenziale negativo è un reddito diverso (art. 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR) e alimenta lo zainetto fiscale, utilizzabile entro i quattro periodi d’imposta successivi.

Devo dichiarare i proventi di un fondo italiano?

No, se la ritenuta è stata applicata da una società di gestione o da un intermediario residente: è a titolo d’imposta e definisce il prelievo.

Perché sul rendiconto l’imposta è inferiore al 26% del guadagno?

Perché la quota di provento riferibile a titoli di Stato e a obbligazioni di Stati white list concorre alla base imponibile nella misura del 48,08%, con un’aliquota effettiva del 12,5% su quella parte.

Un fondo che non distribuisce proventi è tassato ogni anno?

No. Il prelievo colpisce i proventi distribuiti e, in mancanza, il differenziale che emerge al riscatto, alla liquidazione o alla cessione delle quote.

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